COMUNE DI SANT’ARCANGELO

(Potenza)

 

 

 

ESTRATTO DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 07 DEL 1° FEBBRAIO 2005  AD OGGETTO: “ D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 504 – IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (ICI) – DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE, DELLE RIDUZIONI E DELLE DETRAZIONI PER L’ANNO 2005 “ COSI’ COME MODIFICATA DALLA DELIBERA DI G.C. n. 49 del 14/06/2005

 

 

Omissis……………..

 

 

D E L I B E R A

 

 

     Omissis……………...

 

 

1.                  di determinare per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta Comunale sugli immobili (I.C.I.) che saranno applicate in questo Comune nelle seguenti misure:

 

 

a)

Unità immobiliare adibita ad

Abitazione principale

 

4,50/1000

 

  Quattrocinquantapermille

 

b)

 

Altre unità immobiliari

 

6/1000

    

Seipermille

 

c)

 

Aree edificabile

 

6/1000

 

Seipermille

d)

Aliquota agevolata a favore di

Proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili

 

 

 

 

4/1000

 

 

 

 

Quattropermille

e)

Aliquota agevolata a favore di proprietari che eseguono interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico

 

 

 

 

4/1000

 

 

 

 

Quattropermille

 

 

 

 

 

2.                  di stabilire nella misura del 4 per mille, per un periodo non superiore a due anni, l’aliquota per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione di beni. Per beneficiare dell’aliquota agevolata l’impresa deve effettuare immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile l’impresa deve comunicare al Comune i data relativi agli acquirenti e la data del contratto. L’aliquota stabilita dal presente Capo è applicata dalla data di ultimazione della costruzione a quella del contratto di vendita;

 

3.                  di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, €. 103,30 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale  destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

          Per abitazione principale s’intende l’unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, dimora abitualmente con i suoi familiari, in conformità alle risultanze anagrafiche.

 

         Sono equiparate ad abitazione principale:

a)     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o utilizzate a qualsiasi titolo da altri soggetti;

c)     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

d)     le pertinenze utilizzate direttamente dal possessore e destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’articolo 817 del codice civile e ciò indipendentemente dal loro numero e della loro tipologia catastale. In sede di prima applicazione il possessore deve comunicare gli estremi catastali dell’abitazione principale e delle pertinenze, così da consentire al Comune il controllo degli adempimenti da parte del contribuente.

 

E’ altresì equiparata all’abitazione principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito ed utilizzata come residenza anagrafica:

a)     dai parenti in linea retta e collaterale fino al secondo grado;

b)     dal coniuge, anche se separato o divorziato;

 

purchè utilizzata dagli stessi come abitazione principale.

Tale equiparazione è estesa anche alla concessione gratuita di quote di proprietà o altri diritti reali a favore delle persone sopra indicate. Tale agevolazione, in sede di prima applicazione, sarà riconosciuta solo mediante presentazione di apposita dichiarazione attestante la concessione in comodato dell’alloggio e del grado di parentela dell’occupante.

 

 

 

4.                  di stabilire che per le abitazioni principali dei contribuenti che si trovino nelle situazioni di particolare disagio economico-sociale (disabili con accompagnamento 100%), sia applicata l’elevazione della detrazione pari a €. 258,00 e comunque  non oltre l’importo dell’imposta dovuta;

 

5.                 di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV, nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

6.         di stimare, in base alle proiezioni elaborate dal  Responsabile del Servizio Tributi, il gettito complessivo dell’imposta in Euro 420.000,00, da iscriversi nel Bilancio di Previsione dell’anno 2005;

 

7.         di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15/12/1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del  D.Lgs. 30/12/1999 n. 506;

 

8.         di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della Riscossione delle imposte, per gli adempimenti di conseguenza;

 

9.                  di disporre che l’Ufficio Tributi del Comune attui tutte le iniziative per la più ampia conoscenza delle aliquote e delle agevolazioni deliberata da parte dei contribuenti;

 

10.             di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2004, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

 

11.             di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione      immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267.-