Rientrano in aula i consiglieri di minoranza ( Imperatrice-Ranucci-Bisignano)

IL CONSIGLIO

VISTA la proposta del Sindaco in data 6/3/2009, avente ad oggetto”determinazione aliquota ICI 2009”;

VISTO il D. Leg.vo30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)
e successive modifiche ed integrazioni ;

Dato atto che, l’art. I, comma 156 della legge n. 296 del 27.12.2006 ( legge Finanziaria 2007 ).
modificando l'articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12,1992 n. 504,
attribuisce al Consiglio Comunale la competenza per la delibera/ione dell'aliquota I.C.I;

Visto l'articolo 1, comma 169 della legge n, 296 del 27.12.2006 ( legge finanziaria 2007), il
quale stabilisce che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro
competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.
Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il
termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento .In caso di
mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di
anno in anno;

Dato atto che per l'esercizio finanziario 2009 occorre provvedere all'approvazione del bilancio
di previsione e dei relativi allegati entro il 31.05.2009,

Richiamate:

- la delibera C'.C. n. 01 26/03/2008, esecutiva, con la quale si stabiliva l'aliquota I.C.I. per
l'anno di imposta 2008 nella misura del 6 per mille, mantenendo la detrazione dell'imposta
dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, lino a
concorrenza del suo ammontare, di € 129,11, rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae
tale destinazione;

Visto l'art. 1 comma 1 del D.L. 27.05.2008 n. 93, convertito in legge n. 126 del 24.07.2008.
che prevede , a decorrere dall'anno di imposta 2008, l'esclusione dall'Imposta Comunale sugli
Immobili dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, ad
esclusione degli immobili con categoria catastale Al, AH e A9,per le quali continua ad applicarsi
la detrazione per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di
€ 129,11, rapportata al periodo di utilizzo;

Visto, altresì, l'articolo 1 comma 7 del D.L. n. 93/2008 convertito in legge n. 126 2008 , con il
quale viene stabilito che fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilita' interno.
in funzione della attuazione del federalismo fiscale, e' sospeso il potere delle regioni e degli enti
locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle
maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato...

Ritenuto di determinare, per l'anno 2009, l'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili I.C.I
nella misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili, confermando l'aliquota
2008 e mantenendo la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo,   tino a concorrenza del suo ammontare, di

129.11. rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione ;

Visto il parere favorevole espresso dal Responsabile de! Servizio in ordine alla regolarità
tecnico-contabile del presente atto, resa ai sensi dell'art.49, co. 1 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTO l’esito della seguente  votazione resa per alzata di mano:

presenti e votanti 10, favorevoli 7 contrari 0, astenuti 3 la minoranza ( Imperatrice-Ranucci-Bisignano);

DELIBERA

1)Di determinare, per l'anno 2009, l'aliquota all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I,), nella
misura unica del 6 per mille per tutte le tipologie di immobili;

2) Di confermare la detrazione dell'imposta dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione
principale del soggetto passivo,   fino a concorrenza del suo ammontare, di € 129,11
rapportate al periodo dell'anno in cui si protrae tale destinazione;

3) Di dare atto che il gettilo derivante dall'imposta in oggetto verni introitato alla risorsa 1002;

Bilancio di Previsione 2009:

4) Di dare atto che oltre all'applicazione dell'aliquota saranno applicate le detrazioni, esenzioni,
agevolazioni ed obblighi previsti dalla vigente normativa in materia;

5) Di stabilire che l'imposta non va versata e ne richiesta a rimborso se l'importo dovuto per
l'intero anno è uguale o inferiore ad € 2,07;

7) di allegare la presente deliberazione al bilancio di previsione 2009 ai sensi e per gli effetti
dell'art. 172, comma 1 lett e) del D.leg. 267/00.

Con separata votazione unanime resa per alzata di mano

DELIBERA

Rendere la presente immediatamente eseguibile.