LA GIUNTA COMUNALE

RITENUTO di dover confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI approvate per l’anno 2005;

DELIBERA

2)         di confermare per l’anno 2006 le aliquote ICI in vigore per l’anno 2005, come si seguito indicato;

ALIQUOTA ORDINARIA                         7,00 PER MILLE

            Abitazioni secondarie;

            Altre unità immobiliari;

            Aree edificabili;

ALIQUOTA AGEVOLATA                        4,80 PER MILLE

            Abitazione principale e relative pertinenze;

            Unità immobiliari equiparabili ad abitazioni principale (Art.22 del Regolamento ICI approvato con delibera di C.C. n. 162 del 29.12.1998):

a)      unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)      unità immobiliari regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari utilizzate come abitazione principale;

c)      unità immobiliari posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultano locate;

d)      le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultano locate;

e)      le pertinenze destinate in modo durevole all’abitazione principale, possedute a titolo di proprietà o di altro diritto reale anche da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta abitazione principale. Si considerano pertinenze anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale C/2 (depositi, cantine e similari), C/6 (stalle, scuderia, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse o parte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata l’abitazione principale;

f)        unità immobiliari concesse in uso gratuito ed utilizzate a titolo di abitazione principale:

-         ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado(genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti;

-         al coniuge anche se separato o divorziato;

-         agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

DETRAZIONI ED AGEVOLAZIONI

 - Detrazione per abitazione principale ed equiparate                           EURO             103,29

 - Riduzione dell’imposta  per fabbricati inagibili e fatiscenti                             50% dell’imposta

ESENZIONI

-         Terreni agricoli.