d e l i b e r a

  1. di stabilire le seguenti norme per l'applicazione dell'I.C.I. con effetto dal 01.01.2007;

1.1.Aliquote d’imposta:

1.2.Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art.5 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51, 52, lettera a), dell'art.3 della Legge 23.12.1996, n. 662 e art.5 del regolamento ICI;

1.3.Valgono le riduzioni ed esenzioni di cui agli artt.7 e 8 del citato regolamento ICI;

1.4.Dall’imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare é adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari risiedono abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi Case Popolari adibiti ad abitazione principale; Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà od usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.

1.5.Ulteriore detrazione d’imposta pari ad €. 50,00 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale per i contribuenti nel cui nucleo familiare sono presenti disabili con situazione di handicap certificata superiore al 74%;

2. Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al capo 1 nonché della definizione delle riduzioni o detrazioni di cui al capo 4, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico e finanziario del bilancio annuale di previsione del comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

3. Di disporre che la presente delibera sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.