Avviso I.CI. 2009
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha introdotto importanti novità  in materia di ICI.

Per il periodo di imposta relativo all'anno 2009 si comunica quanto segue:

- per l'ABITAZIONE PRINCIPALE: 
E' esente dall'ICI l'unità  immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonchè quelle assimilate ai sensi dell'art. 21, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale ICI.
Sono escluse dall'esenzione le unità immobiliari di  categoria catastale A1, A8 e A9.

ART. 21 del vigente Regolamento Comunale ICI

"Unità  immobiliari equiparate all'abitazione principale"
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità  immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà  indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
non risultino locate;
d) le unità  immobiliari possedute a titolo di proprietà  o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell'abitazione principale, ancorchè possedute a
titolo di proprietà  o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta
abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità  immobiliari iscritte in categoria catastale
C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie
chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata
l'abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità  immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorchè separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati);

-       per le ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 e per le UNITA'  IMMOBILIARI DIVERSE DALL'ABITAZIONE PRINCIPALE l'aliquota ICI da applicare è il 7,00 per mille.
Si precisa che per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano ad applicarsi le detrazioni d'imposta deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 2 aprile 2007 e cioè €. 120,00.
Termini di versamento: 
1)            Acconto o unica rata: 16 Giugno 2009;
2)           Saldo: 16 Dicembre 2009. 

  Il versamento dell'imposta può essere effettuato:

a)      Mediante modello F24 (va tuttavia precisato che il Comune di Bernalda ha escluso la compensazione con altri tributi);
 Codici Tributi F24 : 3901 Abitazione Principale, 3902 Terreni Agricoli, 3903 Aree Fabbricabili, 3904 Altri Fabbricati.

b)     Mediante CC/postale n. 88701156  intestato a : Equitalia Basilicata S.p.A. - Bernalda - MT- ICI.