Avviso I.CI. 2008
Il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008 ha introdotto importanti novità in materia di ICI.
Per il periodo di imposta relativo all’anno 2008 si comunica quanto segue:
- per l’ABITAZIONE PRINCIPALE: è esente dall’ICI l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle assimilate ai sensi dell’art. 21, commi 1 e 2, del vigente Regolamento Comunale ICI. Sono escluse dall’esenzione le unità immobiliari di  categoria catastale A1, A8 e A9.

ART. 21 del vigente Regolamento Comunale ICI

“Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale
1. Sono equiparate alle abitazioni principali:
a) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione
principale dei soci assegnatari;
b) gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
c) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono
la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che
non risultino locate;
d) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel
territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
e) le pertinenze destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale, ancorché possedute a
titolo di proprietà o di altro diritto reale da persone fisiche conviventi con il possessore della predetta
abitazione principale. Si considerano pertinenziali anche le unità immobiliari iscritte in categoria catastale
C/2 (depositi, cantine e simili), C/6 (stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie
chiuse o aperte, soffitte e simili), e sebbene ubicate in edifici diversi da quello in cui è situata
l’abitazione principale.
2. Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito:
a) ai parenti in linea retta e collaterale fino al terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);
b) al coniuge, ancorché separato o divorziato;
c) agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).”

-       per le ABITAZIONI PRINCIPALI DI CATEGORIA CATASTALE A1, A8 e A9 e per le UNITÀ IMMOBILIARI DIVERSE DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE l’aliquota ICI da applicare è il 7,00 per mille.
Si precisa che per le abitazioni principali di categoria catastale A1, A8 e A9 continuano ad applicarsi le detrazioni d’imposta deliberate dal Consiglio Comunale con delibera n. 1 del 2 aprile 2007:
     Per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale : €. 120,00 ;
     Ulteriori detrazioni cumulabili tra loro fino ad un massimo di  €. 258,00
 
a)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel caso di nucleo familiare in cui sia presente un portatore di handicap con grado di invalidità non inferiore all’’80%, accertato da Collegio medico presso struttura pubblica: Euro 60,00;
nel caso in cui il nucleo familiare comprenda più soggetti portatori del previsto grado di invalidità, la detrazione di euro 60,00 va riferita a ciascuno di essi;
 
b)      per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, nel caso di nucleo familiare superiore alle cinque unità, con minori e/o anziani a carico superiori alle tre unità e con reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore a euro 30.000,00, da maggiorare di euro 1.050,00 per ogni ulteriore componente oltre il sesto: Euro 60,00;
 
  c) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale di proprietà di una giovane coppia sposatasi nell’anno 2005 o successivi in cui entrambi i componenti siano nati dopo il 31/12/1969: Euro 60,00;
 
d)      per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale dei soggetti passivi residenti nell’ambito urbano di Metaponto Borgo, come individuato alla tavola C43 del vigente Regolamento Urbanistico: Euro 60,00.

 


Si rammenta che l’art. 37, comma 13 del D.L. n. 223 del 4.7.06, convertito nella legge n. 248/06 ha stabilito i seguenti termini di versamento:
·            Acconto o unica rata: 16 Giugno 2008;
·           Saldo: 16 Dicembre 2008.
·           Il versamento dell’imposta può essere effettuato:

a)      Mediante modello F24 (va tuttavia precisato che il Comune di Bernalda ha escluso la compensazione con altri tributi) – Codici Tributi F24 – 3901 Abitazione Principale – 3902 Terreni Agricoli – 3903 Aree Fabbricabili – 3904 Altri Fabbricati.

b)     Mediante CC/postale n. 88701156 – intestato a : Equitalia Matera S.p.A. – Bernalda –MT- ICI.