PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

Di confermare l’aliquota ICI per l’anno 2009 di seguito riportata:

a)      Unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da parte di persone fisiche come definita dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 30/12/1992 n. 504, per i soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, nonché per gli immobili posseduti da enti senza scopo di lucro nella misura del 5 per mille (ad esclusione degli immobili esentati dalla legge 24 luglio 2008, n. 126 di conversione con modificazioni del D.L. 27 maggio 2008 n. 93);

b)      Immobili (terreni e fabbricati) diversi dalla abitazione principale, nella misura del 6,5 per mille;

c)      Di stabilire infine ai sensi della citata norma che la detrazione applicabile per le unità immobiliari di cui al punto a) del dispositivo della presente deliberazione, è fissato nell’ammontare di € 103,29 annue, elevabile a € 129 per i contribuenti nel cui nucleo familiare sia presente un portatore di handicap, un malato psichico, un trapiantato d’organo o un dializzato, la cui invalidità sia riconosciuta al 100% ed il cui reddito lordo complessivo familiare (comprese eventuali indennità sociali) sia inferiore ad € 10.330, elevabile di € 1.000 per ogni altro componente successivo al primo;

d)      Di dare atto che l’aliquota di cui al punto a) e la detrazione di cui al punto c), si applicano anche alle unità immobiliari equiparate all’abitazione principale, ai sensi del regolamento dell’ICI, approvato con deliberazione del C.C. n. 12 del 06/04/1999, esecutiva;