LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO Che:

·      ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è istituita a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·      ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

·      ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;

·      l’art. 1 comma 155 della Legge 23 dicembre 2005 n. 266 (Finanziaria 2006) ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2006;

 

RILEVATO Che:

·      l’art. 3, comma 53, della citata Legge n. 662/96 ha elevato, a partire dall’anno 1997, al 7 per mille l’aliquota massima per l’Imposta Comunale sugli Immobili;

·      ai sensi dell’art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune ed in applicazione dell’art. 59 comma 1 lett. p) del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 è possibile attribuire compensi incentivanti al personale addetto all’ufficio tributi;

 

Che:

·      l’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431, attribuisce ai comuni ad alta densità abitativa (tra i quali rientra il comune di Lucera ai sensi della delibera CIPE 13/11/03) la facoltà di deliberare riduzioni dell’ICI, anche al di sotto della soglia del 4 per mille, per gli immobili concessi in locazione alle condizioni agevolate stabilite in appositi accordi definiti in sede locale fra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, nonché la possibilità di derogare al limite massimo del 7 per mille, e comunque in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano registrati contratti di locazione da almeno due anni;

 

RILEVATO, INOLTRE, Che:

·      per l'anno 2005 le aliquote sono state deliberate nella seguente misura:

ü      5,50 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di € 140,00 per l'abitazione principale comprensiva delle pertinenze così come definite dal regolamento per l'applicazione ICI e dalle disposizioni di legge in materia;

ü      7,00 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

ü      5,00 per mille per i terreni agricoli;

 

CONSIDERATA l’opportunità di confermare anche per l'anno 2006 le aliquote ICI già deliberate per l'anno 2005, esercitando nel contempo la facoltà concessa dal citato art. 2, comma 4 della legge n. 431/98, e ciò al fine di incentivare la stipula di contratti di locazione a canone concordato, contribuire alla emersione dei contratti di fitto non registrati ed alla soluzione del problema dell’emergenza abitativa; 

 

VISTA  la necessità di conciliare la pressione fiscale complessiva con il mantenimento degli equilibri di bilancio;

 

VISTI:

·          il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili;

·          l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente disposizioni in materia di Imposta comunale sugli immobili;

·          l’art. 52, comma 2 e l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente modifiche alla disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·          l’art. 2, comma 4, della Legge 9 dicembre 1998, n. 431;

·          il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare, il combinato disposto degli artt. 42 e 48, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote relative ai tributi comunali;

·          il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

·          il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del III Settore Economico-Finanziario;

 

A voti

 

 

D E L I B E R A

 

 

1.    di determinare per l'anno 2006 le aliquote ICI nella seguente misura:

·      5,50 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di € 140,00 per l'abitazione principale comprensiva delle pertinenze così come definite dal regolamento per l'applicazione ICI e dalle disposizioni di legge in materia;

·      7,00 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;

·      4,00 per mille per gli immobili concessi in locazione ad uso abitativo in base a contratti tipo definiti con accordo territoriale ai sensi dell’art. 2, comma 3, della legge 431/’98;

·      5,00 per mille per i terreni agricoli.

 

2.    di destinare l’1% del gettito complessivo dell’imposta comunale sugli immobili al potenziamento dell’Ufficio Tributi di questo Comune, in applicazione dell'art. 3 comma 57 della Legge 662/’96;

 

3.    di destinare, in applicazione dell’art. 59 comma 1 lett. p) del D. Lgs. 446/’97 e del vigente Regolamento Comunale di applicazione ICI, il 15% delle somme riscosse e non contestate a titolo di maggiore imposta derivanti dalla lotta all’evasione dell’ICI alla incentivazione del personale dell’ufficio che abbia partecipato a tale attività, demandando al Dirigente del III Settore la liquidazione degli importi a consuntivo in proporzione al tempo dedicato, alla qualità del contributo individuale e/o collettivo prestato ed al grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, facendo confluire il relativo importo nel fondo per lo sviluppo delle risorse umane per l’anno 2006;

 

4.    di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;

 

5.    di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.