LA GIUNTA COMUNALE
 
PREMESSO Che:
·      ai sensi dell’art. 1 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, è istituita a decorrere dall’anno 1993 l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
·      ai sensi dell’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché le tariffe dei servizi pubblici locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
·      ai sensi dell’art. 151, comma 1, del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l’anno successivo;
·      l’art. 1 del Decreto Legge 314 del 30 dicembre 2004, convertito in Legge n. 26 del 1 marzo 2005, ha prorogato al 31 marzo 2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005;
·      l’art. 1 del Decreto Legge 44 del 31 marzo 2005 ha differito al 31 maggio 2005 il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’esercizio 2005;
 
RILEVATO Che:
·      l’art. 3, comma 53, della citata Legge n. 662/96 ha elevato, a partire dall’anno 1997, al 7 per mille l’aliquota massima per l’Imposta Comunale sugli Immobili;
·      ai sensi dell'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662 una percentuale del gettito dell'imposta comunale sugli immobili può essere destinata al potenziamento degli uffici tributari del Comune;
 
RILEVATO, INOLTRE, Che:
·      per l'anno 2004 le aliquote sono state deliberate nella seguente misura:
ü      5,50 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di € 140,00 per l'abitazione principale comprensiva delle pertinenze così come definite dal regolamento per l'applicazione ICI e dalle disposizioni di legge in materia;
ü      7,00 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;
ü      5,00 per mille per i terreni agricoli;
 
CONSIDERATO CHE si ritiene necessario deliberare per l’anno 2005 un aumento dello 0,50 per mille sull’aliquota prevista per le abitazioni principali e sui terreni agricoli, e ciò al fine di aumentare le risorse finanziarie da destinare all’erogazione dei servizi comunali e conciliare la pressione fiscale complessiva con gli equilibri di bilancio;
 
VISTI:
·          il Titolo I, Capo I, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’Imposta comunale sugli immobili;
·          l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, contenente disposizioni in materia di Imposta comunale sugli immobili;
·          l’art. 52, comma 2 e l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, concernente modifiche alla disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
·          il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed in particolare, il combinato disposto degli artt. 42 e 48, che attribuisce alla Giunta Comunale la competenza a determinare le aliquote relative ai tributi comunali;
·          il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;
·          la deliberazione di Giunta Comunale n. 61 del 16/03/04 con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l'anno 2004;
·          il parere di regolarità tecnica e contabile espresso dal Dirigente del III Settore Economico-Finanziario;
·          il parere espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti;
 
A voti
 
 
D E L I B E R A
 
 
1.    di determinare per l'anno 2005 le aliquote ICI nella seguente misura:
·      6,00 per mille per l'abitazione principale, con detrazione di € 140,00 per l'abitazione principale comprensiva delle pertinenze così come definite dal regolamento per l'applicazione ICI e dalle disposizioni di legge in materia;
·      7,00 per mille per le unità immobiliari diverse dall'abitazione principale e per le aree fabbricabili;
·      5,50 per mille per i terreni agricoli;
 
2.    di destinare l’1% del gettito complessivo dell’imposta comunale sugli immobili al potenziamento dell’Ufficio Tributi di questo Comune, in applicazione dell'art. 3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
 
3.    di inviare copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;
 
4.    di provvedere alla pubblicazione della presente deliberazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.