LA GIUNTA COMUNALE

 

            Premesso che l’art.6 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n°504, come sostituito dall’art.3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n°662, “Determinazione delle aliquote e dell’imposta”, al comma 1°, comma come modificato dall’art.10, comma 12 del D.L. 31 dicembre 1996, n°669, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1997, n°30, prescrive che <<L’aliquota è stabilita dal Comune  con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo……omissis>>;

            Tenuto conto che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille e né superiore al 7 per mille;

            Che per l’anno 2004 l’aliquota I.C.I. è stata determinata in misura unica ed in ragione del 5 per mille;

            Considerato che questo Ente ha sottoscritto una convenzione con il Concessionario della riscossione G.E.M.A. S.p.A. nella quale è previsto che la stessa versi, alle scadenze dei versamenti in acconto e saldo, l’80% di quanto incassato ai fini ICI nell’anno precedente, anche a fronte di eventuali incassi inferiori, rendendo, pertanto, stabile le entrate rispetto alle previsioni di bilancio

Che l’Ufficio Tributi effettua una costante attività di controllo e verifica circa l’Imposta Comunale sugli Immobili;

            Ritenuto opportuno di determinare l'aliquota I.C.I per l'anno 2005 nella misura del 5 per mille, confermando quella applicata nell’anno precedente, in considerazione del gettito dell’imposta ottenuto nell’anno 2004, delle esigenze di bilancio, nonché degli esiti dell’attività di verifica che ha determinato un conseguente incremento del gettito spontaneo (rate di giugno e dicembre);

            Considerato, conseguentemente, di lasciare invariata la detrazione di €.103,29 per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, ai sensi del vigente Regolamento per l’applicazione dell’ I.C.I. approvato con delibera di C.C. n°09 del 02/04/2002, rapportandola  al periodo dell’anno in cui tale condizione permanga;

Visto l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs.267/2000;

Vista la Legge 23/12/2000, n°388, art. 53 – Regole di bilancio per le Regioni, le Province e i Comuni -  che recita: …omissis….16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposte per i tributi locali…..omissis…..e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione. …omissis….;

Vista la Legge n. 26 del 01 marzo 2005, con la quale è stato disposto  il differimento del termine di approvazione del bilancio di previsione 2005 alla data del 31/03/2005;

            Vista la proposta del Responsabile del Servizio Tributi;

            Acquisito il parere favorevole del responsabile del settore 2°, reso ai sensi dell’art.49, comma 1, D. Lgs. 267/2000;

            Ad unanimità di voti favorevoli, palesemente espressi;

 

D E L I B E R A

 

1) - Determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2005, nella misura del 5 per mille, rapportato al valore degli immobili, e la detrazione di €.103,29 per le abitazioni principali e loro pertinenze, così come indicate nel Regolamento Comunale per l’Applicazione dell’I. C. I.;

2) - Comunicare al Concessionario del Servizio riscossione tributi l'aliquota adottata per l'anno 2005.

3) - Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, come da distinta ed unanime votazione, ai sensi dell’art.134, comma 4, D. Lgs. 267/2000.