CODICE ISTAT 71 – 040 CODICE CATASTALE G 761 COMUNE DI POGGIO IMPERIALE PROV. DI FOGGIA DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 6 / 2008 IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Vista la delibera di C.C. n. 4 del 98 <Approvazione dell’aliquota ICI anno 98>;

2. Visti il D.Lgs.504\92 (art.6)-D.Lgs.542\95 art.2 e D.Lgs.437\96-D.Lgs 446/97 e successive modifiche e integrazioni – Legge Finanziaria n.244/2007;

3. Ritenuto necessario confermare l’aliquota I.C.I. ordinaria al 7 per mille;

4. Ritenuto opportuno confermare la detrazione per l’abitazione principale nella misura minima di €. 103.29 come per legge;

5. Visto l’art. 1, c.5 della Legge 244/2007 che introduce l’ulteriore detrazione pari all’1.33 per mille solo per le abitazioni principali ed 1 pertinenza ad esclusione delle Categorie catastali A/1, A/8, A/9 e gli immobili concessi in uso gratuito entro il 1° di parentela e vista la risoluzione n.1 del 31/1/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze;

6. Ritenuto opportuno applicare l’aliquota ridotta pari al 5 per mille alle sole abitazioni principali dei proprietari degli immobili più una pertinenza;

7. Considerato che sono equiparate alle abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,0 per mille e della detrazione d’imposta di €.103,29 le seguenti categorie:

􀂃 Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

􀂃 L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

􀂃 L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

􀂃 Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il 1° grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il 1° grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.

8. Vista la scheda tecnica esplicativa delle tariffe da applicare per l’anno 2008 inserita nel deliberato in calce;

Il Sindaco espone brevemente l’argomento richiamando l’attenzione dell’assemblea su quella che è stata la ferma volontà dell’amministrazione di mantenere inalterato, senza alcun aumento, la pressione fiscale sui cittadini, confermando quindi le aliquote ICI degli anni passati. Il consigliere D’Amato ricorda che il Governo ha definitivamente abolito l’ICI sulla 1 casa;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile espressa dal Capo Settore Economico-finanziario nonché Responsabile dell’ufficio tributi - Rag. Capo PICCIRILLO Giuseppe quale responsabile anche del procedimento;

Presenti n. 12; Astenuti n.3 (D’Amato-Buzzerio-Di Nunzio) ; Con voti favorevoli 9 espressi in forma palese;

D E L I B E R A

􀂃 Di confermare per l’anno 2008 l’aliquota ICI ordinaria nella misura del 7 per 1000;

􀂃 Di confermare per gli immobili adibiti ad abitazione principale dai proprietari degli stessi più una pertinenza l’aliquota ridotta del 5 per 1000;

􀂃 Di confermare la detrazione per l’abitazione principale a Euro 103.29.

􀂃 Di applicare l’art. 1, c.5 della Legge 244/2007 che introduce l’ulteriore detrazione pari all’1.33 per mille solo per le abitazioni principali ed 1 pertinenza ad esclusione delle Categorie catastali A/1, A/8, A/9 e gli immobili concessi in uso gratuito entro il 1° di parentela così come chiarito nella risoluzione n.1 del 31/1/2008 del Ministero dell’Economia e Finanze;

􀂃 Di equiparare alle abitazioni principali ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 5,0 per mille e della detrazione d’imposta di €. 103,29 le seguenti categorie:

1. Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

3. L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risulti locata;

4. Le unità immobiliari concesse in uso gratuito dal possessore ai propri parenti in linea retta entro il 1° grado ovvero ai parenti, in linea retta entro il 1° grado, del coniuge e dagli stessi parenti effettivamente utilizzate come abitazione principale e a condizione che vi abbiano trasferito la propria residenza.nonché le categorie meglio in premessa specificate;

􀂃 Di approvare la seguente scheda tecnica esplicativa delle tariffe applicate:

CODICE ISTAT 71 – 040 CODICE CATASTALE G 761 COMUNE DI POGGIO IMPERIALE PROV. DI FOGGIA DELIBERA DI CONSIGLIO NR. 6 / 2008

Descrizione aliquote adottate dal comune

Aliquota x 1000

detrazione

Ordinaria (terreni agric.- Aree edif. – altri immobili)

7

0

abitazione principale

5

103,29

pertinenze di tipo C/2 o C/6 (una sola di esse)

5

0

Abitazione principale (escluse le categ.A/1-A/8 e A/9 e tutte quelle concesse in comodato gratuito) e compresa 1 Pertinenza – ulteriore detrazione

5

+ 1,33 per 1000

abitazione principale in uso gratuito entro il 1° di parentela (obbligo di comunicazione entro la data dell’acconto)

5

103,29

Abitazione principale posseduta da anziani o disab. Ricoverati

(obbligo di comunicazione entro la data dell’acconto)

5

103,29

Abitazione principale e relative pertinenze cittadini AIRE

5

103,29

Unità immobiliari di coop.edilizie o case popol. Adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari

5

103,29

Dichiarazione Ici (L.F.2007)

Dati per il versamento – acconto e saldo (L.F.2007)

16/06

16/12

Obbligatorietà di calcolo solo su rendita definitiva (L.F.2007)

Con separata e successiva votazione: Presenti 12: astenuti 3; Favorevoli 9 espressi in forma palese, stante l’urgenza, si dichiara il presente atto immediatamente eseguibile – art.134 – D.L.vo 267/2000.