(art.9D E L I B E R A

1) di fissare per l’anno 2008, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

A – ALIQUOTE

TERRENI ED AREE EDIFICABILI   5,5 PER MILLE

TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DA IMPRENDITORI AGRICOLI CONDOTTI DIRETTAMENTE (art.9 d.lgs. 504/92, art. 58 d.lgs. 446/97)         5 PER MILLE

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE      5 PER MILLE

ALTRI FABBRICATI        7 PER MILLE

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

La detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo è univocamente determinata in € 130,00. A tale detrazione si aggiunge per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile I.C.I. come disposto dalla legge n. 244/07 ( legge finanziaria 2008 ). Tale ulteriore detrazione non può superare l’importo di € 200,00 e si applica a tutte le abitazioni principali ad eccezione delle categorie catastali A1, A8, E A9.

2) dare atto che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

3) di dichiarare, con separata ed unanime votazione ( n.14 favorevoli e n.1 astenuto ( Mascolo A. ), il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del decreto legislativo 267/2000.