LA GIUNTA MUNICIPALE

 

RICHIAMATA la propria precedente deliberazione, n. 78 del 11.05.2005, con la quale si determinavano per l’anno il 2005 le aliquote per l’applicazione dell’I.C.I.;

 

CONSIDERATO che secondo le valutazioni effettuate in sede di preformazione di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e tenuto conto dei tagli alla spesa corrente non occorre procedere ad una revisione  delle aliquote ICI per l’esercizio finanziario 2006;

 

VISTO il Capo I (artt. da1 a 18) del D. Lgs 30 Dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha istituito l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

 

Visto la L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) ed in particolare il comma 155 che ha prorogato al 31 marzo 2006 il termine di approvazione del bilancio per l’anno in corso e, di conseguenza, delle tariffe per l’anno 2006;

 

VISTO lo statuto comunale

 

VISTI per la competenza l’art. 49, comma 1, del D. Lgs n. 267/2000;

 

VISTO il D. Lgs. n. 267/00;

 

VISTO il parere, in allegato, del Responsabile del Settore interessato per la regolarità tecnica della proposta,

 

A voti unanimi espressi nelle prescritte forme di legge,

 

DELIBERA

 

1.      Di confermare, per l’esercizio finanziario 2006, le seguenti aliquote e le detrazioni così come stabilite per l’anno 2005 e quindi:

 

·        6 per mille  l’aliquota ordinaria;

 

·          5 per mille l’aliquota, ridotta, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali;

 

·          6.5 per mille l’aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione (seconde case) da cittadini residenti e per gli immobili appartenenti alle categorie catastali C1 e D;

 

·        4 per mille l’aliquota ridotta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale da soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidità, in questo ultimo caso occorre che l’invalidità sia riconosciuta da un Ente competente;

 

·        7 per mille l’aliquota per le unità immobiliari di proprietà di soggetti non residenti nel Comune di Peschici;

 

·        la detrazione per abitazione principale a € 103,29;

 

·        la detrazione a € 258,23,  rispettando comunque gli equilibri di bilancio ai sensi dell’art. 8, comma terzo del D. Lgs. N. 504/92,  per le abitazioni principali dei soggetti che percepiscono solo la pensione sociale minima o di invalidità;

 

Sono escluse dall’applicazione dell’aliquota ridotta le unità immobiliari che hanno le caratteristiche delle seguenti categorie catastali: A1, A7, A8, A9; per queste unità immobiliari si applica l’aliquota ordinaria del 6 per mille e la riduzione, per abitazione principale, di € 103,29;

 

di considerare immediatamente esecutiva la presente deliberazione avendo ottenuti i voti necessari, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/00.

 

 

Del che si è redatto il presente verbale che viene sottoscritto come segue:

 

 

IL SINDACO

f.to Francesco Tavaglione

 

 

 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Dott. Antonio Coccia