Vista la legge 23.10.1992 n.421, contente la delega al governo per l'istituzione e la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili;

 

Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992 n.504, e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l'art.4 del D.L. 8.8.1996, n.437, convertito con modificazioni con L.24.10.1996, n.556;

 

Visto l'art.3, commi 48 - 59 della L.23.12.1996, n.662, che detta nuove disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili;

 

Visto l'art. 58 e 59 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/97 che modifica la disciplina dell'imposta comunale sugli immobili, che attribuisce ampi poteri in materia di imposta Comunale sugli immobili;

 

Dato atto che per l'anno 2005 il termine per la deliberazione delle aliquote dell'imposta é fissato al 31/03/2005 termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

 

Dato atto che con Delibera di C.C. n. 82 del 16.12.1998 é stato approvato il nuovo regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta I.C.I. con effetto dall'01.01.1999;

 

Richiamata la Delibera di  G. C.  n. 77 del  12.03.1999 che confermava l'imposta comunale sugli immobili nella misura del 5PER MILLE con la detrazione di L. 250.000 per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;

 

Visto, inoltre, la Delibera di C.C. n. 14 del 29.02.2000 avente per oggetto: Politica tariffaria-conferma delle tariffe nella stessa misura applicata nel 1999 anche per l'anno 2000;

 

Vista la Delibera di  G.C. n. 49 del 07.02.2001 avente per oggetto:I.C.I.-DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2001" che ha introdotto l'aliquota differenziata;

 

 

Vista la Delibera di G.C. n. 41 del 08.02.2002 avente per oggetto:I.C.I.-CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L'ANNO 2002"che ha riconfermato l'aliquota differenziata;

 

Vista la Delibera di G.C. n. 61 del 06.03.2003 che ha riconfermato l’aliquota  differenziata per l’anno 2003;

 

Vista la Delibera di G.C. n. 50 del 11.03.2004 avente per oggetto: I.C.I.- CONFERMA DETERMINAZIONE ALIQUOTE PER L’ANNO 2004;

 

Ritenuto che é necessario mantenere  un'aliquota differenziata per meglio tutelare i ceti meno abbienti, e pertanto si conferma l'aliquota del 5 PER MILLE per le unità immobiliari adibite ad abitazioni principali e relative pertinenze con la detrazione corrispondente  a Euro 129,11;

 

Ritenuto necessario in sede di stesura dello schema di bilancio annuale di previsione 2005 e di quello pluriennale 2005-2007, di modificare l’aliquota ordinaria che passa dal 6 al 7 PER MILLE ad eccezione di quella gravante sui terreni agricoli che viene confermata al 6 PER MILLE

 

Ritenuto necessario confermare le maggiori detrazioni nei casi specifici che seguono:

 

1) detrazione di  Euro 154,94 per persone che nell'anno precedente a quella di imposta sono titolari di pensione fino  a Euro 6.197,48 pro-capite;

 

 

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge;

 

D E L I B E R A

 

1) Di determinare l'aliquota dell'Imposta Comunale sugli Immobili per il 2005 nella seguente misura:

 

  1. 5 PER MILLE per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale con le relative pertinenze;

 

  1. 7 PER MILLE Relativa all’aliquota ordinaria di tutti gli altri immobili (fabbricati, aree edificabili) ad eccezione dei terreni agricoli;

 

  1. 6 PER MILLE relativa ai terreni agricoli;

 

 

2) Di confermare per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo la detrazione di  Euro 129,11;

 

3) Di considerare adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizioni che la stessa non risulta locata;

 

4) Di approvare l'applicazione di maggiori detrazioni dall'imposta comunale sugli immobili per abitazioni principali nei seguenti casi, così come segue:

 

a)    detrazione di Euro 154,94 per persone e nuclei familiari, che nell'anno precedente a quello di imposta, siano stati titolari di redditi di pensione fino a Euro 6.197,48 pro-capite e proprietari di una sola unità immobiliare, con relativa pertinenza, adibita ad abitazione principale;

 

5) Darsi atto che le detrazioni che sono così determinate avranno effetto dal 01.01.2005 ai sensi dell’art. 27, c. 8 della L. n. 488/01.

 

LA GIUNTA DELIBERA, altresì, di rendere immediatamente esecutivo il presente atto ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 267/2000.