DELIBERA DI GIUNTA MUNICIPALE N. 11 DELL'01/03/2005

PREMESSO:

-che l'art.53, comma 16, della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) come modificato dall'art.27, comma 8, Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha stabilito come termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali quello dell'approvazione del bilancio;

-che il termine per l'approvazione del bilancio allo stato attuale risulta il 28.02.2005 anche se è in corso di ulteriore differimento;

-che l'art.42 del D.Lgs. 267/2000 attribuisce, per deduzione logica, alla Giunta Comunale il potere di determinare le aliquote e le tariffe dei tributi locali;

 

Visto il D.lgs. n.504 del 30.12.1992 che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili;

 

Considerato che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale all’interno dell’intervallo ordinario definito dalla legge (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2003 n. 5203);

 

con voti unanimi e palesi:

 

DELIBERA

 

1)      Di stabilire l'aliquota unica dell'imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005 nella misura del SEI per mille.

2)      Il responsabile del servizio è incaricato dell’esecuzione del presente atto nonché della pubblicazione secondo le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/04/2003 pubblicata sulla G.U. del 29/05/2003.

3)      Di rendere il presente atto, vista l’urgenza, immediatamente eseguibile.

 

 

Parere di regolarità tecnica: Favorevole

                                                                                   Il responsabile del servizio

 

Parere di regolarità contabile: Favorevole

                                                                       Il responsabile del servizio finanziario