DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 13/05/2006

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati e in ottemperanza a quanto stabilito dal “Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)”.  

 

1)- di determinare, con riferimento all’esercizio finanziario 2006, le aliquote dell’Imposta comunale

     sugli immobili (I.C.I.) nelle seguenti misure:

a)- aliquota ridotta, da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, residenti nel Comune, per

      l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:            4 per mille;

b)- aliquota da applicare per le persone fisiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di

      abitazione, dagli stessi possedute in aggiunta all'abitazione principale:     7 per mille;

c)- aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi

     posseduti nel Comune:                                                           7 per mille.

       Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del

       D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai

       commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

 

2)- di determinare, altresì, per l’anno 2006, la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale in €. 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

 

3) - di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell’art.58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n.446, per l’applicazione dell’art.9 del D.Lgs. n.504/92 relativo alle modalità di applicazione dell’imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all’art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.

 

4) - di stimare, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile del Servizio Fiscalità locale, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in €. 1.632.844,99 da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2006;

 

5) – di pubblicare, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

 

6) – di disporre che il Servizio Fiscalità locale del Comune adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate;

 

7) – di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2006, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;