OMISSIS

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

-          l'art.53, comma 16, della Legge 388/2000 (legge finanziaria 2001) come modificato dall'art.27, comma 8, Legge 448/2001 (legge finanziaria 2002), ha stabilito come termine ultimo per l'approvazione delle tariffe e delle aliquote dei tributi locali quello dell'approvazione del bilancio;

-          l’articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

-          il decreto del Ministero dell’Interno del 19 marzo 2007 (G.U. n.  71 del 26 marzo 2007) ha prorogato al 30 aprile 2007 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2007;

-          l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;

-           si intende confermare  per il 2007 l’aliquota ICI nella misura del 6 per mille per tutti gli immobili, come per gli anni precedenti e di applicare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2007 in €uro 154,94 assicurando lo stesso gettito del 2006, già accertato al fine di garantire gli equilibri di bilancio;

-          Visto il D.lgs. n.504 del 30.12.1992 che ha istituito l'imposta comunale sugli immobili in particolare gli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3;

-          Considerato che il comune non ha l’obbligo di motivare la quantificazione della percentuale all’interno dell’intervallo ordinario definito dalla legge (ex multis Consiglio di Stato, sez. V, 10/07/2003 n. 5203);

-          Visti i pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-          Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-          Visto lo Statuto Comunale;

Con voti n. 8 favorevoli e n. 3 contrari (Tommasone V. – Rubino S. – Girardi P. (II)

 

DELIBERA

 

  1. Di determinare l’aliquota I.C.I. nella misura del 6 per mille per tutte le unità immobiliari per l’anno 2007;
  2. Di applicare la detrazione per l’abitazione principale per l’anno 2007 in €uro 154,94;
  3. Il responsabile del servizio è incaricato dell’esecuzione del presente atto nonché della pubblicazione secondo le modalità di cui alla circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16/04/2003 pubblicata sulla G.U. del 29/05/2003 (art. 52, comma 2, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446).