COMUNE DI APRICENA (Provincia di Foggia)

Estratto delibera C.C. n. 14 del 06.04.2009

DELIBERA

 

1.    Di approvare la premessa narrativa quale parte dispositiva;

2.    Per l’anno 2009 le aliquote, le detrazioni e le riduzioni dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) in questo Comune sono confermate come per il 2008,  come segue:

soggetti passivi: persone fisiche

 unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale + n. 1 (una) pertinenza (garage, cantina, magazzino, ecc.)

aliquota

5/1000

(Fatte salve le prescrizioni dell’art. 1 - D.L. 93/2008)

soggetti passivi: persone fisiche

unità immobiliare concesse in uso gratuito, con atto scritto avente data certa, a parenti in linea retta o collaterale entro il primo grado, a condizione che questi la utilizzino come abitazione principale

aliquota

5/1000

(Fatte salve le prescrizioni dell’art. 1 - D.L. 93/2008)

enti, organismi senza scopo di lucro

immobili che non rientrano nelle esenzioni dall'imposta previste dall'art. 7 della legge 30 dicembre 1992, n. 504, compresi nelle seguenti tipologie:

-organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, iscritte nel registro istituito dalle regioni;                      

-cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte nell'albo regionale

 

aliquota

5/1000

(Fatte salve le prescrizioni dell’art. 1 - D.L. 93/2008)

soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche

terreni agricoli

aliquota

6/1000

Sei per mille

soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche

unità immobiliari abitative e loro accessori e pertinenze possedute da imprese di costruzioni

aliquota

6,5/1000

Seivirgolacinque

per  mille

persone fisiche, soggetti passivi

unità immobiliari possedute in aggiunta all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e suoi accessori e pertinenze

aliquota

6,5/1000

Seivirgolacinque

per  mille

soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche

unità immobiliari diverse dalle abitazioni e pertinenze (magazzini “C/2”, vani commerciali “C/1”, laboratori “C/3”, opifici “D”, ecc.)

aliquota

6/1000

Sei per mille

soggetti passivi: persone fisiche/giuridiche

aree edificabili

aliquota

6/1000

Sei per mille

 

3.    Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52, lettera a), dell'art. 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

4.    L'imposta è ridotta del cinquanta per cento (50%) per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n.15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile. Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R., la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

5.    Viene considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

6.    di dare atto che:

 

           nella determinazione delle aliquote di cui al punto 2 e di quanto oggetto dei punti 3, 4 e 5, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

           vengono osservate le prescrizioni del D.L. 93 del 27.05.1993, convertito nella Legge 24 luglio 2008, n. 126;

 

7.    Di dare, altresì, atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. n.504/1992 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori diretti od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art.11 della legge n.9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1^ gennaio dell'anno successivo;

 

8.    Il presente atto vale quale proposta della Giunta al Consiglio Comunale;

 

9.    Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.