COMUNE DI OSTUNI

Delibera di G.M. n. 77 del 18/03/05

"Imposta Comunale sugli Immobili determinazione delle aliquote e delle riduzioni o

detrazioni d'imposta per l'anno 2005"

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A

- di confermare per l’anno 2005, le aliquote approvate per l’anno 2004 per

l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto

legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 come segue:

1) Aliquota ordinaria : 7 per mille;

2) Aliquota ridotta : 4,00 per mille per le unità immobiliari indicati nel comma 5,

dell’art.18 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Comunale

sugli Immobili (I.C.I.):

a. in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a

proprietà indivisa residenti nel Comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita

ad abitazione principale;

b. unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani e/o disabili

che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

c. alloggio regolarmente assegnato da Istituto Autonomo Case Popolari.

d. le pertinenze come definite all’art.6 del presente regolamento, limitatamente ad una

sola unità immobiliare.

e. gli immobili destinati ad attività produttive (artigianali e P.M.I.) situati all’interno delle

aree urbanisticamente tipizzate "D", interamente utilizzati e di proprietà di imprese;

f. i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per

oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione o l’alienazione dei beni;

I benefici previsti alle lettere b),c),d),e) decorrono dall’anno successivo a quello in

cui si sono verificate le suddette condizioni e vengono concessi a seguito di istanza

prodotta dal richiedente su modulo predisposto dal Comune.

Gli immobili indicati alla lettere b),d),e),f), non usufruiscono della detrazione

d’imposta prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale.

I fabbricati di cui alla lettera f) beneficiano dell’aliquota ridotta per un periodo non

superiore a tre anni. Per beneficiare dell’aliquota ridotta l’impresa deve effettuare

immediata dichiarazione al Comune della data di ultimazione della costruzione, con avviso

che la stessa è destinata alla vendita. Entro 15 giorni dalla cessione dell’immobile,

l’impresa deve comunicare al Comune i dati relativi agli acquirenti e la data di contratto.

L’aliquota ridotta è applicata dalla data di ultimazione della costruzione.

- di determinare per l’anno 2005, le riduzioni e le detrazioni d’imposta come segue:

dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto

passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al

periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la

determinazione dell'imposta dovuta per le predette unità immobiliari utilizzate da nuclei

familiari nella cui abitazione principale risiedono handicappati con percentuale di invalidità

del 100% accertata con idonea documentazione, è stabilito che la detrazione di € 103,29

di cui sopra sia elevata a € 154,93. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il

contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi

familiari dimorano abitualmente. Viene considerata direttamente adibita ad abitazione

principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani e

disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.