Comune di LATIANO Provincia di BRINDISI

DELIBERAZIONE ORIGINALE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 30 del Reg. Gen. Data 10.02.2005

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILE (I.C.I.) - DETERMINAZIONE ALIQUOTE

DAL 1 GENNAIO 2005.

OMISSIS..

LA GIUNTA COMUNALE

Omissis..

D E L I B E R A

1)- per le motivazioni espresse in narrativa di determinare dal 1° gennaio 2005 le aliquote per

l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili per le diverse tipologie di immobili sottoindicati

nelle seguenti misure:

a)- aliquota del 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di

cooperative edilizie a proprietà indivisa residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente

adibita ad abitazione principale;

b)- aliquota del 4 per mille, per le abitazione locate con contratto registrato ad un soggetto

che lo utilizzi come abitazione principale;

c)- aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto

da anziani e/o disabili che hanno la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero

permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

d)- aliquota del 4 per mille, per l’unità immobiliare concessa in uso gratuito a parenti fino al

primo grado che nella stessa hanno stabilito la propria residenza anagrafica e la titolarità per il

pagamento di almeno uno dei servizi utilizzati in detto immobile (esempio: tarsu, energia elettrica,

ecc.);

e)- aliquota del 4 per mille, per gli alloggi regolarmente assegnati da Istituto Autonomo Case

Popolari;

f)- aliquota del 4 per mille, per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti da imprese

che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili,

limitatamente per un periodo massimo di due anni dalla data di ultimazione dei lavori regolarmente

comunicata all’ufficio tecnico del Comune;

g)- aliquota del 4 per mille, per le pertinenze dell’abitazione principale. Si considerano parte

integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, classificate nelle categorie catastali C/2

(depositi, cantine e simili), C/6 (rimesse ed autorimesse) e C/7 (tettoie chiuse e aperte, cantine e

simili), anche se distintamente iscritti in catasto. Detta agevolazione è concessa limitatamente

aduna sola unità immobiliare che costituisce pertinenza dell’abitazione principale del proprietario.

h)- aliquota del 5,70 per mille per gli immobili aventi la classificazione catastale nelle gruppo

C/1-C/3-C/4-D/1-D/7-D/8;

I)- aliquota del 5,70 per mille per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da

imprenditori agricoli che esplicano la loro attività a titolo principale così come previsto dall’art.11

delle legge 09.1.1963, n.9 e dall’art.10 del Regolamento comunale I.C.I.;

l)- aliquota ordinaria del 6,50 per mille, da applicare a tutti gli altri immobili di qualsiasi

natura in aggiunta agli immobili indicate alle precedenti lettere;

Gli immobili indicati alle lettere b),c),d),e),f),h), non usufruiscono della detrazione di imposta

prevista per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, così come previsto

all’art.6 del regolamento comunale I.C.I.;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 21 DEL 03.05.2005

Determinazione della detrazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per alcune

categori sociali dal 1 gennaio 2005.

OMISSIS..

IL CONSIGLIO COMUNALE

OMISSIS..

D E L I B E R A

1 - di determinare per l’anno 2005, avvalendosi della facoltà prevista al comma 3, art. 8, del decreto

legislativo n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazione e dall’art. 9 del Regolamento

comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, la detrazione I.C.I. nella misura

di €.130,00 limitatamente alla categoria di contribuenti soggetti passivi dell’imposta comunale sugli

immobili che si trovano in particolari situazioni socio-economiche ed in possesso dal 1° gennaio

2005 dei seguenti requisiti personali e patrimoniali:

a) per i contribuenti titolari esclusivamente della sola abitazione principale di residenza che

percepiscono una pensione o assegno sociale INPS – categoria PS o AS - e/o pensione di

invalidità civile al 100% con relativo assegno di accompagnamento;

2 - di dare atto che, al fine del riconoscimento della detrazione a favore dei soggetti che si trovano

nelle condizioni di cui alla lettera a) al numero 1 del deliberato, occorre che i contribuenti

interessati presentino entro e non oltre la data di scadenza del 31 luglio 2005, apposita richiesta

utilizzando i modelli a tal fine predisposti dal Servizio Tributi del Comune, al quale devono essere

allegati i documenti che comprovano il possesso dei requisiti medesimi dal 1° gennaio 2005.

La mancata presentazione nei termini della relativa richiesta, fa venire meno la concessione

delle detrazione indicata al punto 1 e delle altre agevolazioni previste all’art. 6 del Regolamento

I.C.I.;

5- di precisare che la detrazione determinata in €.130,00 viene riconosciuta limitatamente ai

contribuenti che sono nelle condizioni previste alle lettere a) punto 1 del deliberato, mentre per le

restanti categorie di contribuenti compete la detrazione di legge pari € 103,29 prevista al comma 3,

art. 8 del D.Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.