Estratto  della deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31.08.2011                   

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI � DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI D�IMPOSTA IN VIGORE PER L�ANNO 2011-       

 

�omissis�.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Ritenuto pertanto di dover determinare le aliquote d�imposta per l�esercizio 2011  nella stessa misura dell�anno 2010

�omissis�.

 

D E L I B E R A

 

1. DI APPROVARE ai fini dell�I.C.I. Imposta comunale sugli immobili le seguenti aliquote e detrazioni con effetto dal 1� gennaio 2011:

 

ALIQUOTE:

aliquota del 5 per mille per i terreni agricoli;

aliquota del 6,5 per mille  per le aree fabbricabili (valori aggiornati con delibera di G. C. n. 18 del  14.04.2011);

- aliquota del 7 per mille per le abitazioni non locate (categorie catastale da A/1 ad A/9) per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione per almeno due anni o tenuti a disposizione;

aliquota ridotta del 5 per mille per:

  a) le abitazione principale di categoria A/1 � A/8 � A/9 con annesse pertinenze;

  b) unit� immobiliari concesse in locazione a titolo di abitazione principale alle condizioni definite dagli accordi tipo di cui all�art. 2, comma 3, della legge 431/98;

aliquota ordinaria del  6,5  per mille per tutti gli altri  immobili.

 

DETRAZIONI � per le unit� immobiliari con categoria A1 �A8 �A9-

    - �uro 103,29 dall�imposta dovuta per l�unit� immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, rapportate al periodo dell�anno durante il quale si protrae tale destinazione;

    - �uro 103,29 se l' unit�  immobiliare � adibita ad abitazione principale da pi� soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si  verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet�, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente;

    - �uro 153,29 dall�imposta, per i soggetti passivi nel cui nucleo familiare � presente un invalido o portatore di handicap con invalidit� del 100% risultante dal certificato di riconoscimento di invalidit� delle competenti strutture pubbliche e per i quali ricorrono congiuntamente le sotto indicate condizioni:

       1. che l�abitazione principale con eventuali pertinenze annesse, costituisca l�unica unit� immobiliare iscritta nel catasto fabbricati, posseduta a titolo di propriet�, usufrutto, uso o abitazione sull�intero territorio nazionale;

       2. che l�indicatore socio economico ISEE del nucleo familiare dell�anno precedente non sia superiore a  �. 22.000,00;

       Il contribuente avr� l�obbligo di trasmettere copie dei su indicati atti al Comune entro il 31 luglio dell�anno al quale si riferisce la maggiore detrazione;

    - �uro 258,23 dall�imposta dovuta per le unit� immobiliari adibiti ad abitazione principale ed occupate direttamente da contribuenti, titolari di pensione sociale, assegno sociale o minimo previdenziale INPS, che alla data dell' 01.01.2011, abbiano compiuto il 60� anno di et� per gli uomini ed il 55� anno di et� per le donne, il cui reddito del proprio nucleo familiare, sia costituito esclusivamente dai predetti emolumenti e da quello dell'unit� immobiliare adibita ad abitazione principale ed eventuali pertinenze annesse (garage, posto auto, cantinole) sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare;

 

 ESENZIONI:

 - Unit� immobiliari adibite ad abitazioni principale con annesse pertinenze (box � garage o posto auto � soffitta � cantina) con esclusione delle unit� immobiliari classificate con categoria A/1 � A/8 e A/9;

 Unit� immobiliari adibite ad abitazione principale con annesse pertinenze, quelle concesse a parenti in linea retta entro il primo grado con contratto di comodato in uso gratuito trascritto all�ufficio delle Entrate competente per territorio;

 

2.  DI INVIARE copia della presente deliberazione al Ministero dell�Economia e delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale.