PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO ICI APPROVATO CON DELIBERA DI C.C. N. 2 DEL 10/03/2008 COSI' COME MODIFICATO DALLA DELIBERA DI C.C. N. 14 DEL 24/04/2009.

 

"..... E' considerata abitazione principale (per espressa disposizione legislativa e per regolamento), agli effetti dell'applicazione prevista dalla legge per le abitazioni principali:

a) l'abitazione nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di propriet� , usufrutto o altro diritto reale, ha stabilito la propria residenza anagrafica, salvo che attesti mediante autocertificazione l'impiego come dimora abituale di una diversa abitazione. ................................

b) l'abitazione di propriet�  di cooperativa edilizia a propriet�  indivisa, adibita ad abitazione principale del socio assegnatario;

c) l'abitazione posseduta a titolo di propriet�  o di usufrutto da soggetto anziano o disabile che ha acquistato la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, previa autocertificazione;

d) l'abitazione concessa in uso gratuito:

      -  ai parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli)

purchè il parente vi dimori abitualmente e ciò sia comprovato da residenza anagrafica,  utenza domestica e denuncia TARSU. Qualora l'abitazione concessa in uso gratuito sia in compropriet�  tra i comodanti, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di propriet� .

In caso di contitolarit� , se l'immobile concesso in uso gratuito è gi�  adibito ad abitazione principale di uno dei contitolari, la detrazione spetta solamente al comproprietario che dimora nell'abitazione.

La concessione di uso gratuito deve essere attestata in apposita dichiarazione I.C.I. ...............................