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d  e  l  i  b  e  r  a

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Di confermare per il corrente anno le aliquote ICI in vigore nell’anno 2005, compresa la esenzione dal pagamento dell’imposta per i pensionati sociali. Quindi, con decorrenza 1 gennaio 2006, stabilire quanto segue: aliquota del 4,50 per mille per le abitazioni principali possedute dalle persone fisiche e dai soci delle cooperative a proprietà indivisa sempre che si tratti anche per il socio di cooperative, di prima casa. Sono esentate dal pagamento della imposta le persone fisiche titolari di pensione sociale. Aliquota del 5 per mille per le aree edificabili. Aliquota del 6 per mille per tutti gli altri fabbricati. L’imposta ICI è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’UTC, con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione alla dichiarazione. Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, sono detratte, fino alla concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reali, ed i suoi familiari, dimorano abitualmente, nonché la fattispecie prevista dalla delibera di Giunta Municipale n. 473 del 28 giugno 2000 il cui contenuto viene confermato e fatto proprio integralmente.

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