ESTRATTO DELIBERA N. 26 DEL 07/05/08  GIUNTA COMUNALE

 

Visto il decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, recante: “Riordino della finanza degli Enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421”, e successive modifiche, istitutivo del tributo di cui all’oggetto;

 

Visto in particolare l’art. 6 che prevede la determinazione dell’aliquota in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio;

 

Visto l’art. 53 comma 16° della legge 23.12.2000, n. 388 che fissa il termine per deliberare  le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale prevista dall’art. 1, comma 3 del D.Lgs. 28.9.1998, n. 360, nei termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 che fissa entro il 31 dicembre l’adozione della deliberazione del bilancio di previsione per l’anno successivo;

Visto che per  il 2008 i termini per l’approvazione del bilancio sono slittati al 31/05/2008;

 

Considerato che, per l’anno 2008, si deve garantire lo svolgimento di tutti i servizi correntemente effettuati dal Comune;

 

Che, per mantenere tale attività, occorre necessariamente conseguire un adeguato gettito fiscale,

 

Che l’Amministrazione Comunale si impegnerà nell’esercizio finanziario in corso in una azione di razionalizzazione di tale spesa, ma che tuttavia è assolutamente necessario, per conseguire il pareggio di bilancio dell’esercizio finanziario 2008, riconfermare l’aliquota  dell’imposta comunale sugli immobili al 5,5 per mille per la Prima Casa e di fissare l’aliquota al 6,5 per mille per la Seconda Casa;

 

Visto il regolamento per l’applicazione dell’I.C.I., approvato con atto del Commissario Straordinario n. 13 del 29.02.2000;

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

A VOTI UNANIMI

D E L I B E R A

 

1)      Di riconfermare, per l’anno 2008, l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili, nella misura del 5,5 per mille per la Prima Casa e di fissare l’aliquota al 6,5 per mille per la Seconda Casa;

2)      Di dare atto che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, si detraggono, fino alla concorrenza del suo ammontare,

      € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si potrae tale destinazione;

3)      In aggiunta alle fattispecie di abitazione principale, considerate tali per espressa previsione legislativa, sono equiparate all’abitazione principale, come intesa dall’art. 8, comma 2, del decreto legislativo n. 504/1992:

a)      l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa risulti non locata;

b)      l’abitazione concessa dal proprietario o usufruttuario in uso gratuito a parenti in linea retta fino al 3° grado o ad affini fino al 1° grado, che la occupano quale loro abitazione principale con residenza;

c)      coniuge ancorchè separato o divorziato;

d)      due o più unità immobiliari contigue, occupate ad uso abitazione dal contribuente e dai suoi familiari, a condizione che venga comprovato che è stata presentata all’Ufficio Tecnico erariale regolare richiesta di variazione ai fini dell’unificazione catastale delle unità medesime. In tal senso, l’equiparazione all’abitazione principale decorre dalla stessa data in cui risulta essere stata presentata la richiesta di variazione;

e)      l’abitazione posseduta da un soggetto che la legge obbliga a risiedere in altro comune per ragioni di servizio, qualora l'unità immobiliare risulti occupata, quale abitazione principale con residenza, dai familiari di cui al punto "b” del possessore.