COMUNE DI POSITANO – Provincia di Salerno

 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 37 DEL 29.11.2008 AD OGGETTO: “IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – CONFERMA ALIQUOTE PER L’ANNO 2009”

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

PREMESSO:

·        che, con decreto legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive  modificazioni e integrazioni è stato disposto il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con l’istituzione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·        che nell’ambito del riordino della disciplina dei tributi locali, l’articolo 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 ha attribuito a province e comuni  potestà regolamentare di carattere generale per quanto attiene alle proprie entrate, con esclusione dell’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

·        che il successivo articolo 59 stabilisce, poi, che i comuni possono, con regolamento adottato  a norma dell’articolo 52, introdurre particolari disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, sia di carattere sostanziale che procedimentale, conformemente alle indicazioni contenute nell’articolo medesimo;

·         che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006, è stato approvato un nuovo regolamento per l’applicazione  dell’imposta comunale  sugli  immobili;

·        che l’articolo 1 del decreto-legge 27.05.2008, n. 93, convertito con modificazioni dalla legge 24.07.2008, n. 126 ha disposto che, a decorrere dall’anno 2008, è esclusa dall’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

·        che in esecuzione del decreto-legge di cui al precedente punto per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992;

·        che l’esenzione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si applica, altresì, nei casi previsti dall’articolo 6, comma 3-bis, e dall’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 504 del 1992, e successive modificazioni; 

                                                                                                                         

Tutto ciò premesso;                                                                                                             

 

RITENUTO opportuno provvedere alla conferma, per l’anno 2009, delle aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2008 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2008;

 

VISTO il d.lgs. 18.08.2000,  n. 267; 

 

VISTO l’articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388, come sostituito dall’articolo 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con  la  data  fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione;

 

VISTO, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal primo gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

VISTO l’articolo 37, comma 53 del decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito dalla legge 04.08.2006, n. 248;

 

VISTA la legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) e, in particolare, l’articolo 1, commi 156, 173, 174 e 175;                                                                                                    

 

VISTE le note del Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento per le Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Area I Reparto V - prot. n. 1184/2007/DPF/UFF del 31.01.2007 e prot. n. 5407/2007/DPF/UFF del 13.03.2007;

                                                                                                                                                                       

VISTO lo Statuto comunale;                                                                                                       

 

VISTO il nuovo Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 16.04.2007;                      

 

ACQUISITO il parere  di  regolarità  tecnica  reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;

 

Omissis;

 

Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (Minoranza)  espressi in forma palese                                                                                

D E L I B E R A

 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

 

2)  di  confermare,  per l’anno 2009, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno 2008 in esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2008, che di seguito si riportano:                                                                                               

1. Aliquota per abitazioni adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta: SEI per  mille;

2. Aliquota per abitazioni locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizza come abitazione principale: SEI per mille;                                                                                              

3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione  principale: SETTE per mille;                               

4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);                                                                                             

5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;                                                                                 

6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;                                                                                                                                           

 

3) di confermare, altresì, per l’anno 2009, la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta di euro 154,94 e tutte le altre disposizioni per essa previste dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 21.05.2008;

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, per abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica;

 

5) di dare atto, altresì, che il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili  prevede l’assimilazione all’abitazione principale del soggetto passivo esclusivamente per l’unità immobiliare che non risulti locata e sia posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e regolarmente iscritti all’A.I.R.E.;

 

6) di  dare atto che l’imposta comunale sugli immobili complessivamente dovuta al comune per l’anno 2009 deve essere versata in due rate:

·        la prima, da pagare entro il 16 giugno 2009, è pari al 50 per cento dell’imposta dovuta per l’anno e si calcola in base all’aliquota e alle detrazioni dell’anno precedente;

·        la seconda rata, da pagare a saldo tra il 1° e il 16 dicembre 2009, si calcola con l’applicazione delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno 2009, sottraendo poi quanto versato in acconto;

 

7) di dare atto, altresì, che è possibile pagare l’imposta comunale sugli immobili in unica soluzione, entro il termine previsto per l’acconto, se si applicano le aliquote e le detrazioni stabilite dal Comune per l’anno 2009;

 

8) di stabilire, in esecuzione dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili e dell’articolo 10, comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, che l’imposta venga corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n. 10647840 intestato a Comune di Positano – Servizio Tesoreria I.C.I. – Via G. Marconi, 111 – 84017 Positano.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione;

Con voti favorevoli n.9 contrari n.4 (Minoranza)

D E L I B E R A

 

9) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.