DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 16.04.2007 AD OGGETTO:

“Imposta comunale sugli immobili: provvedimenti per l’anno 2007”

Omissis,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA ed esaminata l’allegata  proposta scritta a firma del Sindaco, relativa all’oggetto;

 

RITENUTO opportuno confermare, per l’anno 2007, le aliquote ICI applicate nell’anno 2006, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n.63 del 30.03.2006, secondo quanto esposto in detta proposta;

 

VISTI:

-         il D. Lgs. 30.12.1992, n.504;

-         gli artt.52 e 59 del D.Lgs. 15.12.1997, n.446;

-         il D.Lgs. n.267/2000;

-         l’art.1, commi 156, 169, 173, 174 e 175 della L.n.296/2006 (legge finanziaria per il 2007);

-         il Decreto del Ministro dell’Interno in data 19.03.2007 (di differimento del termine di deliberazione del bilancio 2007 al 30.04.2007);

-          l’art.37, comma 53, del D.L. n.223/2006, convertito, con modificazioni, nella L. n.248/2006;

-         le note Ministero Economia e Finanze – Dip.to Politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale – Area I Reparto V – prot. n. 1184/2007/DPF/UFF del 31.01.2007 e prot. n. 5407/2007/DPF/UFF del 13.03.2007;

-         lo Statuto Comunale;

-         il nuovo Regolamento Generale delle Entrate Comunali, approvato con precedente deliberazione n.10 in data odierna, dichiarata immediatamente eseguibile;

 

ACQUISITO il parere favorevole, reso ex art.49, 1° comma, del D.Lgs. n.267/2000, dal Responsabile dell’Area Economico – Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica della presente;

 

CON VOTI n.12 favorevoli, n.4 contrari (S. Russo, M. De Lucia, F. Fusco e R. Casola), su n.16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

- Di recepire ed approvare, come approva, la proposta scritta relativa all’oggetto a firma del Sindaco, allegata quale parte integrante e sostanziale della presente e, per l’effetto:

 

1)      Di  confermare,  per l’anno 2007, le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno 2006 in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 63 del 30.03.2006, che di seguito si riportano:                                                                                                

1. Aliquota per abitazioni adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta: SEI per  mille;

2. Aliquota per abitazioni locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizza come abitazione principale: SEI per mille;                                                                                             

3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione  principale: SETTE per mille;                                

4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);                                                                                     

5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;                                                                                

6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;                                                                                                                             

 

2)      Di confermare, altresì, per l’anno 2007, la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta di euro 154,94;

3)      Di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, per abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica;

4)      Di stabilire, per l’anno 2007, in esecuzione dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, una maggiore detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta nei confronti dell’unità immobiliare nella quale hanno residenza i genitori, i quali abbiano concesso altre abitazioni in loro possesso in uso gratuito ai figli che le utilizzano come abitazione principale. L’aumento della detrazione, valevole fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, è pari a euro 51,65 per ogni abitazione concessa in uso gratuito ai figli per i quali la stessa sia abitazione principale almeno dalla data dell’01.01.2007. I genitori in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire, per l’anno 2007, dell’ulteriore detrazione di cui sopra devono produrre all’Ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31.10.2007, a pena di decadenza, un’apposita domanda, utilizzando il modello sub “A” (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale). L’ufficio tributi verificherà, presso l’Ufficio anagrafe del Comune, che ciascun figlio abbia la residenza anagrafica, almeno dall’01.01.2007, nell’immobile in possesso dei genitori;

5)      Di  stabilire, per l’anno 2007, in esecuzione dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, un aumento della detrazione per  abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta da euro 154,94 a euro 206,58 nei confronti di coloro che siano in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni di disagio economico-sociale:

-         pensionati o portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di  invalidità  civile,  SINGLE  (nucleo familiare monocomposto)  con  reddito  complessivo  ai fini IRPEF 2006  non superiore a euro 8.864,00;

-         pensionati o  portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di invalidità  civile, con reddito complessivo ai fini IRPEF 2006 di tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore a euro 14.318,00 più euro 1.095,00 per ogni persona a carico.

L’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alla condizione che il contribuente sia in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente a un immobile di categoria C/2 e a un immobile di categoria C/6 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.

Allo scopo di cui ai precedenti punti 1) e 2) si precisa:                                

a)      Per reddito complessivo ai fini IRPEF si intende la somma dei seguenti redditi:                                      

§        redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lordo delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.I.R.;

§        redditi dominicali e agrari;

§        redditi dei fabbricati;

§        altri redditi quali redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi;

       b)  Per nucleo familiare si intende il nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

       c)   Per abitazione, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta   agevolazione devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 31.10.2007, a pena di decadenza, un’apposita domanda utilizzando il modello sub “B” allegato alla presente deliberazione alla quale va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (sul modello sub “C” allegato alla presente deliberazione) attestante il reddito di tutto il  nucleo familiare relativo all’anno 2006 e che l’immobile per cui si richiede l’ulteriore detrazione   per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta sia l’unico immobile posseduto dal richiedente sull’intero territorio nazionale;

6)      Di  attenersi  a  quanto previsto dall’art. 18  della  legge 23.12.2000, n. 388 e,  in particolare, dal comma 1 che prevede tra l’altro l’obbligo di effettuare il versamento dell’imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per  cento dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

7)      Di stabilire, in esecuzione dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili e dell’articolo 10, comma 1 del Regolamento generale delle entrate comunali, che l’imposta venga corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n. 10647840 intestato a Comune di Positano – Servizio Tesoreria I.C.I. – Via G. Marconi, 111 – 84017 Positano;

8)      Di disporre, in esecuzione dell’articolo 37, comma 53 del decreto legge 04.07.2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 04.08.2006, n. 248, così come integrato dall’articolo 1, comma 174 della legge 27.12.2006, n. 296 (legge finanziaria per l’anno 2007) e della nota del Ministero dell’Economia e delle Finanze prot. n. 5407/2007/DPF/UFF del 13.03.2007, che:

·        fino alla data di effettiva operatività del sistema di circolazione e fruizione dei dati catastali, da accertare con provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio, rimane in vigore l’obbligo di presentazione, in ogni caso (qualora si sono verificate modificazioni della soggettività passiva oppure nella struttura o destinazione dell’immobile che hanno determinato un diverso debito d’imposta), della dichiarazione ai fini dell’I.C.I., di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504;

·        successivamente all’emanazione del provvedimento del direttore dell’Agenzia del Territorio di cui al precedente punto, rimane in vigore l’obbligo di presentazione della dichiarazione ai fini dell’I.C.I., di cui all’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’articolo 3-bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico e relativamente agli adempimenti attualmente previsti in materia di riduzione dell’imposta;

9)      Di dare atto che, in esecuzione dell’articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la dichiarazione I.C.I. dovrà essere presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le modificazioni si sono verificate ;

 

Successivamente,

Ravvisata l’urgenza della presente deliberazione;

 

CON VOTI n.12 favorevoli, n.4 contrari (S. Russo, M. De Lucia, F. Fusco e R. Casola), su n.16 Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano;

 

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile, ai sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.