LA GIUNTA COMUNALE

 

PREMESSO

·        che, con decreto legislativo n. 504 del 30.12.92  e successive  modificazioni e integrazioni è stato disposto il riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell’art. 4 della legge 23.10.1992, n. 421, con l’istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

·        che  nell’ambito del riordino della disciplina dei tributi locali, l'articolo 52 del d.lgs n. 446/1997 ha attribuito a province e comuni  potestà regolamentare di carattere generale  per  quanto attiene alle proprie entrate, con esclusione dell'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti  passivi e dell’aliquota massima dei singoli tributi;

·        che il successivo art. 59 stabilisce, poi, che i comuni possono con regolamento adottato  a norma dell'art. 52, introdurre particolari disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili, sia  di  carattere  sostanziale che procedimentale, conformemente alle indicazioni contenute nell’articolo medesimo;

·         che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 20.03.2006, è stato approvato un nuovo regolamento per l’applicazione  dell’imposta comunale  sugli  immobili;

                                                                                                                        

Tutto ciò premesso;                                                                                                             

 

VISTO il d.lgs. 18.08.2000,  n. 267; 

 

VISTO  l’art.  53, comma 16 della legge 23.12.2000, n. 388, così come sostituito dall’art. 27, comma 8 della legge 28.12.2001, n. 448 che stabilisce il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei  tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali entro  la  data  fissata da norme statali per la deliberazione  del bilancio di previsione;

                                                                                                                                                                   VISTO l’articolo 1, comma 155, della legge 23.12.2005, n. 266 che differisce il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli enti locali al 31.03.2006;

 

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per l’anno 2006);                                                                                                     

 

RITENUTO opportuno provvedere alla conferma, per l’anno 2006, delle aliquote I.C.I. applicate nell’anno 2005 in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 24.02.2005;

                                                                                                                                                                      

VISTO lo Statuto comunale;                                                                                                        

 

ACQUISITO il parere  di  regolarità  tecnica  reso dal Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. n. 267/2000;                                                                                                

 

Con voti unanimi,                                                                                  

D E L I B E R A

 

1) la premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato e si intende integralmente ripetuta e trascritta;

                                                                                                                                                                                                  2)  di  confermare,  per l'anno 2006, le aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, applicate nell’anno 2005 in esecuzione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 24.02.2005, che di seguito si riportano:                                                                                                

1. Aliquota per abitazioni adibite ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta: SEI per  mille;

2. Aliquota per abitazioni locate con contratto registrato a un soggetto che le utilizza come abitazione principale: SEI per mille;                                                                                             

3. Aliquota per immobili posseduti in aggiunta all’abitazione  principale: SETTE per mille;                               

4. Aliquota per immobili diversi dalle abitazioni:SETTE per mille (esercizi commerciali, alberghi, ristoranti, pensioni, ecc.);                                                                                              

5. Aliquota per alloggi non locati: SETTE per mille;                                                                                 

6. Aliquota ordinaria (da applicare in tutte le ipotesi non espressamente disciplinate): SETTE per mille;                                                                                                                                    

 

3) di confermare, altresì, per l’anno 2006, la detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta di euro 154,94;

 

4) di dare atto che, ai sensi dell’articolo 9, comma 3 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, per abitazione adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica;

 

5) di stabilire, per l’anno 2006, in esecuzione dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, una maggiore detrazione per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta nei confronti dell’unità immobiliare nella quale hanno residenza i genitori, i quali abbiano concesso altre abitazioni in loro possesso in uso gratuito ai figli che le utilizzano come abitazione principale. L’aumento della detrazione, valevole fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, è pari a euro 51,65 per ogni abitazione concessa in uso gratuito ai figli per i quali la stessa sia abitazione principale almeno dalla data dell’01.01.2006. I genitori in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire, per l’anno 2006, dell’ulteriore detrazione di cui sopra devono produrre all’Ufficio tributi del Comune entro e non oltre il 31.10.2006, a pena di decadenza, un’apposita domanda, utilizzando il modello sub “A” (allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale). L’ufficio tributi verificherà, presso l’Ufficio anagrafe del Comune, che ciascun figlio abbia la residenza anagrafica, almeno dall’01.01.2006, nell’immobile in possesso dei genitori;

 

6) di  stabilire, per l’anno 2006, in esecuzione dell’articolo 9, comma 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, un aumento della detrazione per  abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta da euro 154,94 a euro 206,58 nei confronti di coloro che siano in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale di un solo immobile costituente abitazione principale e si trovino nelle seguenti condizioni di disagio economico-sociale:

1.      pensionati o portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di  invalidità  civile,  SINGLE  (nucleo familiare monocomposto)  con  reddito  complessivo  ai fini IRPEF 2005  non superiore a euro 8.716,00 ;

2.      pensionati o  portatori  di  handicap privi di impiego e con attestato di invalidità  civile, con reddito complessivo ai fini IRPEF 2005 di tutto  il  nucleo  familiare  non  superiore a euro 14.079,00 più euro 1.077,00 per ogni persona a carico.

L’applicazione del beneficio della ulteriore detrazione è subordinata alla condizione che il contribuente sia in possesso a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, sull’intero territorio nazionale, della sola unità immobiliare destinata ad abitazione principale e delle relative pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, limitatamente a un immobile di categoria C/2 e a un immobile di categoria C/6 destinate ed effettivamente utilizzate a servizio dell’abitazione principale anche se non appartenenti allo stesso fabbricato.

Allo scopo di cui ai precedenti punti 1) e 2) si precisa:                                

a)      Per reddito complessivo ai fini IRPEF si intende la somma dei seguenti redditi:                                      

§         redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati al lordo delle deduzioni di cui agli articoli 11 e 12 del T.U.I.R.;

§         redditi dominicali e agrari;

§         redditi dei fabbricati;

§         altri redditi quali redditi di capitale, di lavoro autonomo o redditi diversi;

       b)  Per nucleo familiare si intende il  nucleo di persone residenti nella medesima abitazione indipendentemente da vincoli di parentela o affinità;

       c)   Per abitazione, adibita ad abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta, si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale e i suoi familiari dimorano abitualmente avendovi la residenza anagrafica.

I contribuenti in possesso dei suddetti requisiti e che vogliono usufruire della predetta   agevolazione devono presentare all'Ufficio Tributi del Comune entro e non oltre il 31.10.2006, a pena di decadenza, un’apposita domanda utilizzando il modello sub “B” allegato alla presente deliberazione alla quale va allegata la dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell’atto di notorietà (sul modello sub “C” allegato alla presente deliberazione) attestante il reddito di tutto il  nucleo familiare relativo all’anno 2005 e che l’immobile per cui si richiede l’ulteriore detrazione   per abitazione principale del soggetto passivo dell’imposta sia l’unico immobile posseduto dal richiedente sull’intero territorio nazionale;

 

7) di  attenersi  a  quanto previsto dall’art. 18  della  legge 23.12.2000, n. 388 e,  in particolare, dal comma 1 che prevede tra l’altro l’obbligo di effettuare il versamento dell'imposta complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso in due rate delle quali la prima, entro il 30 giugno, pari al 50 per  cento dell'imposta  dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente e la seconda, dal 1° al 20 dicembre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata;

 

8) di stabilire, in esecuzione dell’articolo 11, comma 4 del Regolamento Comunale per l’applicazione  dell’imposta comunale sugli  immobili, che l’imposta venga corrisposta mediante versamento sul conto corrente postale n. 10647840 intestato a Comune di Positano – Servizio Tesoreria I.C.I. – Via G. Marconi, 111 – 84017 Positano;

 

9) di dichiarare la presente immediatamente eseguibile  ai  sensi art.134, comma 4 del d.lgs. n. 267/2000.