COMUNE DI PAGANI

Provincia di Salerno

SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I. ANNO 2009

IL SINDACO

 

-          Visto il D. Lgs 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni;

-          Vista l’art. 18 della L. 388/2000;

-          Visti i provvedimenti adottati dai competenti organi di questo Comune;

 
AVVERTE

I soggetti all’imposta comunale sugli immobili che questo Comune ha stabilito, come da deliberazione del Consiglio Comunale n. 21 del 27/05/2009 e come da Regolamento ICI adottato con delibera del Consiglio Comunale N. 17  del 07.04.2001, quanto segue per l’anno 2009:

 

a)

Unità immobiliari adibite ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9 – D.l. 93/08

5,0 per mille

b)

Altre unità immobiliari

7,0  per mille

c)

Abitazioni locate con relativi contratti registrati

7,0  per mille

d)

Abitazioni locate a condizioni agevolate ai sensi  del IV comma dell’art. 2 della L. 431/98

6,0  per mille

e)

Abitazioni non locate per le quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni

9,0 per mille

f)

Terreni agricoli

7,0 per mille

g)

Aree edificabili

7,0 per mille

h)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili

3,5 per mille

i)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico nel centro storico

3,5 per mille

l)

Aliquota agevolata a favore dei proprietari che eseguono ristrutturazione e recupero di immobili situati nel centro storico

3,5 per mille

ALIQUOTE

Le unità immobiliari pertinenziali all’abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A1,A8,A9- D.l. 93/08 -  ancorché aventi rendita catastale autonoma, sono assoggettate all’aliquota ridotta del 5 per mille.

Le unità immobiliari ad uso abitativo che non siano adibite ad abitazione principale, che non rientrino in una delle fattispecie agevolate di cui sotto e che non siano locate da almeno due anni, sono assoggettate all’aliquota del 9 per mille in relazione al periodo dell’anno in cui perduri tale circostanza

AGEVOLAZIONI

 

Le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado, purché questi siano ivi residenti e regolarmente a ruolo,senza morosità per la Tarsu, il servizio idrico fruiscono dell’aliquota ridotta del 5 per mille, ma non beneficiano della relativa detrazione;

E’ equiparata all’abitazione principale  l’unita’ immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata a titolo oneroso (art. 3 comma 56 L. 662/96).

Per ottenere tali agevolazioni, gli interessati debbono produrre  apposita domanda, corredate della  documentazione richiesta, entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento o circostanza prevista.

  

DETRAZIONI

 

La detrazione per l’abitazione principale, appartenenti alle categorie catastali A1-A8-A9 – D.l. 93/08-, è di Euro 139,45 (£ 270.000), rapportata al periodo dell’anno  durante il quale si potrae tale destinazione; la stessa è elevata a Euro 180,76 (£ 350.000) per i soggetti passivi portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento e per i soggetti passivi aventi fiscalmente a carico il coniuge, i figli legittimi, legittimati, naturali o adottivi, portatori di handicap con invalidità civile pari al 100% con accompagnamento, in entrambi i casi riconosciuta e certificata dall’A.S.L. di appartenenza e comunicata all’Ufficio Tributi entro trenta giorni dal verificarsi dell’evento.

 

DETERMINAZIONE IMPOSTA

 

Per la determinazione dell’imposta dovuta per l’anno 2009, i contribuenti dovranno tener conto di quanto sopra indicato, le rendite catastali risultanti in catasto al 1° gennaio 2009 vanno aumentate  in ragione del 5% per i fabbricati e del 25% per i terreni agricoli.

 

PAGAMENTI

 

Per il  pagamento dell’imposta il contribuente deve servirsi dei moduli prestampati sui quali l’importo da versare deve essere determinato dall’interessato tenuto conto delle avvertenze in precedenza indicate e di quelle che seguono:

 

  1. I soggetti passivi di cui all’art. 3 del citato D. Lgs. 504/92, devono effettuare il versamento dell’imposta  complessivamente dovuta al comune per l’anno in corso, in due rate, delle quali la prima entro il 16 giugno, pari al 50 per cento dell’imposta dovuta  calcolata sulla base delle aliquote e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente. La seconda rata deve essere versata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata  versata. I predetti soggetti possono, tuttavia, versare in un’unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata, l’imposta dovuta per l’anno in corso.  

Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è       uguale o inferiore a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

  1. Il versamento deve avvenire tramite conto corrente postale n. 49968043 intestato a                  “COMUNE DI PAGANI SERVIZIO TESORERIA I.C.I. PIAZZA B. D’AREZZO 84016 PAGANI”,Ovvero con il modello F24 presso qualsiasi sportello bancario e postale.
  2. Le ricevute di pagamento devono essere conservate per eventuali controlli.

 

Ulteriori informazioni possono esser richieste telefonicamente allo 081 3240264 -  081 3240242 – 081 3240259  e sono altresì disponibili sul sito internet all’indirizzo “www.comunedipagani.it”.

                  

IL RESPONSABILE SETTORE PROGRAMMAZIONE E SVILUPO                                                            IL SINDACO

                                  Dott. Francesco Toscano                                                                                                    Dott.Alberico Gambino