COMUNE DI NOVI VELIA

PROVINCIA DI SALERNO

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2009

VERSAMENTO I RATA – DICHIARAZIONI

 

Avviso pubblico n. 2577 in data 08 maggio 2009

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

 

VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) approvato con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 57 del 24/03/1999; 

VISTO il Regolamento generale delle entrate comunali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 02/12/1999, come modificato ed integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 23/04/2007;

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 15/12/2008 relativa alla determinazione delle aliquote e delle detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2009;

VISTO il Decreto Legge n. 93 del 27/05/2008 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 126 del 24/07/2008;

 

INFORMA

 

VERSAMENTI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2009

 

Entro il 16 giugno 2009 deve essere effettuato il versamento della prima rata d’imposta per l’anno 2009.

L’imposta, che grava sui fabbricati e aree fabbricabili, è a carico: del proprietario o titolare del diritto di usufrutto, uso o abitazione; del superficiario; dell’enfiteuta; del locatario finanziario; del concessionario nel caso di concessione su aree demaniali. E’ dovuta per l’anno solare proporzionalmente alla quota di possesso o di diritto. Per gli immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (multiproprietà) il versamento è effettuato dall’amministratore  del condominio o della comunione.

L’imposta deve essere versata per l’anno in corso in due rate:

-         la prima rata entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

-         la seconda rata dal 1° al 16 dicembre, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

E’ consentito il versamento in unica soluzione, entro il termine di scadenza della prima rata.

E’ ammessa la compensazione secondo le modalità indicate nell’art. 18-quater del vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

 

DISCIPLINA DELLE ABITAZIONI PRINCIPALI

 

A decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo. Per unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si intende quella considerata tale ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento o delibera comunale, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’articolo 8, commi 2 e 3, del citato decreto n. 504 del 1992. Il vigente Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) prevede che sono assimilate alle abitazioni principali:

-         le pertinenze (box, garage, cantina, soffitta, ecc.) purché ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale, ancorché distintamente iscritte in catasto, a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione;

-         quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale entro il 1° grado, e da questi utilizzata come abitazione principale;

-         le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.  

 

ALIQUOTE DELL’IMPOSTA PER L’ANNO 2009

 

Si riportano le aliquote d’imposta fissate per l’anno 2009:

-          Unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non rientranti nei casi di esclusione)                    5 per mille

-          Unità immobiliari non adibite ad abitazione principale                                                           6 per mille

-          Aree edificabili secondo i valori fissati per mq. come indicati nel seguente prospetto              5 per mille

 

Zona

Valore Mq.

Zona B residenziale attuale

€. 21,44

Zona C1 residenziale di progetto

€. 16,08

Zona C2 edilizia economico/popolare

€. 13,40

Zona C3 turistica

€. 10,72

Zona D produttiva

€. 10,72

 

Agli effetti dell’I.C.I. le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5%.

Per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale (non rientranti nei casi di esclusione) si applica per l’anno 2009 una detrazione d’imposta di €. 103,29; la detrazione deve essere  rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale di più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota di utilizzo dell’abitazione stessa.

 

MODALITA’ DI VERSAMENTO PER L’ANNO 2009

 

Il pagamento dell’imposta deve essere effettuato al Concessionario del servizio di riscossione nella cui circoscrizione è compreso il Comune dove si trovano gli immobili, tramite c/c postale n. 88847561 intestato a “EQUITALIA POLIS SPA – NOVI VELIA – SA – ICI”.

Il versamento non è dovuto se l’imposta da versare non è superiore a €. 5,00.

Se gli immobili si trovano in Comuni diversi, i versamenti dovranno essere distinti; deve però essere fatto un unico versamento per tutti gli immobili posseduti nello stesso Comune.

  

DICHIARAZIONI PER L’ANNO 2009

 

Le dichiarazioni di variazione agli effetti dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) intervenute nell’anno 2008 devono essere presentate entro il 31 luglio 2009.

La dichiarazione di variazione deve essere presentata se nell’anno 2008 vi sono state variazioni negli immobili posseduti, per quanto riguarda il periodo e le quote di possesso o la consistenza degli immobili stessi.

La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso l’Ufficio Tributi, deve essere presentata al Comune, direttamente o a mezzo raccomandata postale senza ricevuta di ritorno.

Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari; ciascuno dei contitolari è però obbligato a versare l’imposta di sua competenza.

 

UFFICIO COMPETENTE

 

Per qualsiasi informazione, l’Ufficio Tributi osserva i seguenti orari di ricevimento: Martedì e Giovedì dalle ore 11,00 alle ore 13,00.

 

 

Il Responsabile del Procedimento                                Il Responsabile del Settore Finanziario  

       (Dr.ssa Donata Sansone)                                     (Rag. Giovanni Di Lorenzo)