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DELIBERA

 

1)      Di determinare, ai fini della conservazione dell’equilibrio del bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di generale utilità da prestare alla popolazione, per l’esercizio finanziario 2007, le aliquote I.C.I. 2007, nelle seguenti misure:

a)      aliquota per le abitazioni destinate ad abitazioni principali e pertinenze 4,5 per mille;

b)      aliquota del 4,5 per mille, con esclusione della detrazione per abitazione principale, per l’abitazione concessa dal possessore in uso gratuito a parenti in linea retta e collaterali di 1 grado, che la occupano quale loro abitazione principale;

c)      aliquota del 6,5 per mille per tutti gli altri immobili;

d)      di riconfermare per l’esercizio 2007 la detrazione per abitazione principale in € 103,29.

e)      Di riconoscere una ulteriore detrazione d’imposta a titolo ICI di  € 154,94 da aggiungersi alla detrazione di € 103,29 già prevista per le abitazioni principali e fino alla concorrenza dell’imposta complessivamente dovuta per l’abitazione principale e per le sue pertinenze, ai soggetti passivi del tributo nel cui nucleo familiare convivente si riscontri  la presenza di una o più persone diversamente abili, con invalidità non inferiore al 100%, risultante dal certificato di riconoscimento di invalidità rilasciato dalle competenti strutture pubbliche. Sono ammessi al beneficio i soggetti che rientrano nelle seguenti condizioni:

-          che nessuno dei soggetti componenti il nucleo familiare del soggetto passivo ICI, compreso il possessore dell’appartamento, sia possessore di altri immobili o quote di essi;

-          che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto dell’imposta;

-          che il reddito complessivo annuo del nucleo familiare del soggetto passivo ICI, non sia superiore ad €  12.000,00.

f)    Di riconoscere, oltre alla riduzione del 50% di cui all’art. 8 del Dlgs. 504/92 per i fabbricati inagibili o inabitabili, contemplata dall’art. 22 del vigente regolamento per la disciplina dell’ I.C.I., una ulteriore detrazione per un solo anno di imposta pari ad € 77,00 per i soggetti passivi con reddito complessivo annuo del nucleo familiare non superiore ad €  12.000,00.

            Per poter beneficiare dell’ulteriore detrazione di cui alle lettere e) ed f), il soggetto passivo è tenuto a presentare entro il 30 giugno di ogni anno apposita comunicazione dichiarando il possesso dei requisiti sopra  indicati e dichiarando altresì:

a) il periodo di tempo per il quale si sono verificate le condizioni di applicabilità dell’ulteriore detrazione;

b) l’elenco dei componenti il nucleo familiare;

c) l’indicazione dei soggetti diversamente abili, con relativo grado di inabilità, effettivamente appartenenti al nucleo familiare, nei casi di cui alla lettera e);

d) l’ammontare del reddito complessivo annuo del nucleo familiare, determinato come sommatoria dei redditi complessivi individuali. Il reddito complessivo di ciascun componente del nucleo familiare è determinato come sommatoria dei redditi appartenenti alle singole categorie di reddito imponibile, al netto degli oneri deducibili.

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