LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che:

·        l'I.C.I. - imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504  e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

·        l’art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997 n.446, come modificato dall’art. 6 del D. Lgs. 23/03/1998, n. 56, ha stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

·        ai sensi del combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del T.U. del 18/08/2000 n. 267, compete alla Giunta Comunale l’approvazione delle tariffe e delle aliquote di imposta ai fini dell’approvazione dello schema di bilancio preventivo;

·        ai sensi dei citati articoli 42 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compete al Consiglio comunale, nell’approvazione del bilancio di previsione, approvare le conseguenti tariffe ed aliquote, facendo proprie le deliberazioni della Giunta Comunale;

·        l’art. 151, comma 1, del T.U. degli EE.LL., D. Lgs. 267/2000, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell’Interno, d’intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

·        con il Decreto legge 30 dicembre 2004, n.314, come modificato dalla legge 1 marzo 2005 n.26,  il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l’anno 2005 da parte degli enti locali è stato differito al 31 marzo 2005;

VISTA la deliberazione di G.C. n. 49 del  17.03.2004 recepita con deliberazione consigliare n. 21 del 31.03.2004 con la quale per l’anno 2004 l’aliquota ICI venne determinata nel modo che segue:

a)      6 per mille per l’unità immobiliare adibita  ad abitazione principale incluse le relative pertinenze (art. 817 c.c) , del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;

b)      7 per mille per altri immobili;

c)      4 per mille per alloggi di proprietà  IACP;

e venne deciso di confermare in EURO 103,29 la  detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta ;

RITENUTO dover disciplinare nel modo che segue l’applicazione dell’ICI per l’anno 2005, determinando conseguentemente le corrispondenti aliquote nella misura a fianco riportata:

a)      6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art.817 c.c.),del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;

b)      7 per mille per gli altri immobili;

c)      4 per mille per alloggi di proprietà IACP;

e confermando in E. 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo d’imposta;

Dato atto che le determinazioni di cui sopra sono scaturite da una stima effettuata da questa amministrazione sul fabbisogno finanziario dell’anno in corso e dall’individuazione delle spese correnti certe ed indifferibili inserite nel Titolo I – spesa corrente – del bilancio di previsione 2005 da pareggiare con l’ammontare delle risorse da ricavare con le entrate proprie dei tributi comunali e delle entrate extratributarie ed in particolare con il gettito dell’ICI;

Acquisiti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del testo unico dell’ordinamento degli enti locali D. Lgs. 267 del 18/0/2000;

Visti:

·        il D. Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni ed integrazioni;

·        il D. Lgs. n. 446/97 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ad unanimità di voti, resi per alzata di mano

 

D E L I B E R A

 

1.      Di determinare per le motivazioni espresse in premessa, per l'esercizio finanziario  2005, le aliquote I.C.I, nelle seguenti misure;

a)      6 per mille per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, incluse le relative pertinenze (art.817 c.c.),del soggetto passivo o di parenti di primo grado dello stesso;

b)      7 per mille per gli altri immobili;

c)      4 per mille per alloggi di proprietà IACP;

2.      Di determinare in euro 103,29 la detrazione per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

3.      di confermare i valori di stima delle aree fabbricabili, ai fini dell’applicazione ICI già determinati con deliberazioni di G.C. n. 264 del 21.11.2002 e di C.C. n.43 del 20.03.2003, e specificatamente:

zone urbanistiche            valore in euro

B- completamento          33,57 per mq. di area edificabile

C-D-E                             25,82 per mq. di area edificabile

L- Agricola                     20,66 per mc autorizzato

 

4.      Di allegare copia della presente deliberazione al bilancio di previsione esercizio finanziario 2005 ai sensi dell’art. 172, lettera e) del D. Lgs. 267/2000 “T. U. EE.LL:”;

5.      Di conferire alla presente deliberazione la eseguibilità immediata ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000.

 

 

Il presente verbale viene così sottoscritto.