L'anno  duemilacinque il giorno ventidue del mese di febbraio in Vitorchiano, nella Residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale, nelle persone dei signori:
 
 
 
 
                          COMPONENTI                                                                                    presenti   assenti
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            Ciancolini Gemini              - Sindaco/Presidente           si
            Falchini Perla                     - Assessore                          si             
            Babbini ing. Giovanni        - Assessore                          si
            Mattei Rita Cristina            - Assessore                          si             
            Proietti Angelo                   - Assessore                          si
 
 
 
Assiste il segretario Zappi dr. Augusto
 
 
 
Risultato legale il numero dei presenti, il sindaco Gemini Ciancolini ha assunto la presidenza, e si procede all’esame del seguente punto posto all’ordine del giorno:
 
 
OGGETTO:
 
DETERMINAZIONE ALIQUOTA ICI PER L'ANNO 2005. NR.21 DEL 22/02/05
 


 

La Giunta Comunale
 
Visto l'art. 4 L. 23.10.92 n. 41 con il quale è stata conferita delega al Governo per il riordino della finanza degli enti territoriali;
 
                Visto il D.Lgsl. 30.12.92 n. 504 emanato per l'attuazione della delega predetta che al Capo I del decreto che istituisce dall'anno 1993 l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e ne disciplina l'applicazione;
 
                Visto l'art. 6 del suddetto decreto il quale stabilisce che l'aliquota deve essere deliberata in misura unica non inferiore al 4 per mille e non superiore al 6 per mille, ovvero al 7 per mille per straordinarie esigenze di bilancio e per i Comuni che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario;
 
                Vista la deliberazione di giunta municipale n. 38 del 22.2.93 con la quale è stata istituita l'ICI – Imposta Comunale Immobili;
 
                Visto che anche per l'anno 2005 l'aliquota può essere rideterminata entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio previsionale;
 
                Visto infine:
·         il D.Lgsl. 15.12.97, n. 446, e successive modifiche e integrazioni, recante l’Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché‚ riordino della disciplina dei tributi locali", il quale ha dato attuazione alla predetta delega e in particolare il Titolo III che ha riordinato la disciplina dei tributi locali;
·         l'art. 52 del D.Lgsl. 15.12.97, n. 446, il quale demanda alla potestà regolamentare generale del Comune la materia delle entrate proprie di natura tributaria, nonché‚ il successivo art. 59, il quale demanda alla potestà regolamentare del Comune la materia dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);
·         la Circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento Entrate - n. 101/E del 17.04.1998;
 
                Considerato inoltre che a norma del suddetto art. 52 c. 5 lett. b), l'Ente Comune può stabilire, in deroga alle disposizioni del D.Lgsl. 504/92, di effettuare la riscossione dell'ICI direttamente, tramite la propria tesoreria, ovvero affidarla a terzi;
 
                Ritenuto pertanto di dover confermare e stabilire le seguenti aliquote:
·         5 (cinque) per mille per l’abitazione principale
·         7 (sette) per mille per tutti gli altri fabbricati e le aree fabbricabili
in considerazione dei bisogni della collettività da soddisfare con le esigue risorse finanziarie del Comune, con la determinazione di detrazioni diversificate per la casa di abitazione in funzione delle condizioni sociali degli occupanti;
 
                Visto il Regolamento comunale ICI approvato con precedente deliberazione consiliare n. 26 del 26/6/03;
Visto il T.U. EE.LL. 18.8.2000 n. 267;
 
                Ai sensi dell'art. 49 T.U. 18.8.00 n. 267: visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato in ordine alla sola regolarità tecnica, del Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla sola regolarità contabile,  nonché il visto del segretario del Comune di conformità alle norme vigenti; 
 
                CON VOTI favorevoli unanimi legalmente resi, anche ai fini della immediata eseguibilità;
 
d e l i b e r a
 
Di confermare e determinare per l'anno 2005 l'aliquota I.C.I. da applicarsi nel territorio del Comune di Vitorchiano nelle seguenti misure:
5 (cinque) per mille, per abitazione principale e abitazione di parenti fino al 2° grado
            7 (sette) per mille, aliquota ordinaria, per tutti gli altri fabbricati e aree fabbricabili;
 
con il riconoscimento delle seguenti detrazioni:
            a) - casa principale di abitazione                                                                   €. 103,29
                b) - casa di abitazione di parenti fino al 2° grado                                    €. 103,29
                c) - casa di abitazione di pensionato al minimo INPS                           €. 154,94
                               (reddito familiare annuo complessivo non superiore a:
                                - pensione Minima INPS,  per una persona
                                - €. 7.746.85, per due persone)
                d) - nuove residenze in case ristrutturate nel centro storico                      €. 206,58
                               (per la durata di anni 5 dalla acquisizione della residenza)
 
precisando che le detrazioni di cui trattasi non sono cumulabili per la stessa casa di abitazione e, per i punti b), c) d), verranno riconosciute dietro presentazione di idonea e documentata richiesta entro la data di scadenza della prima rata di acconto;
 
   Di precisare che e rammentare che:
·        la riscossione dell'I.C.I. è effettuata direttamente dal Comune;
·        l'imposta dovuta dai soggetti passivi è versata alla Tesoreria del Comune direttamente o tramite conto corrente postale;
·        il versamento dell'imposta può essere effettuato anche tramite il sistema bancario, secondo quanto previsto dall'art. 17 c. 87 L. 127/97;
·        è soppressa la riscossione dell'imposta a mezzo versamento al concessionario della riscossione prevista dall'art. 10 c. 3 D.Lgsl. 504/92.
 
Dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 T.U. 267/00.