ALIQUOTE ICI ANNO 2011

Le aliquote I.C.I. sono state determinate nel modo seguente con deliberazione di C.C. n. 226 del

20.12.2011:

- ALIQUOTA ICI ORDINARIA NELLA MISURA DEL 6,5 PER MILLE;

- ALIQUOTA ICI AGEVOLATA DEL 4,5 PER MILLE a favore dei proprietari che concedono in

locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dal comma 3 dell’art. 2

della legge 09.12.1998, n. 431. Per poter usufruire di tale aliquota agevolata i contribuenti dovranno

presentare prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto ICI 2011, ovvero del

termine di scadenza della rata di saldo, qualora la locazione abbia inizio successivamente al pagamento

della rata di acconto, un'apposita comunicazione, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ICI e

allegando tutta la documentazione nello stesso indicata. L'agevolazione può riguardare tutti gli immobili

di tipo abitativo, e relative pertinenze, ad esclusione di quelli di categoria A/1, A/7, A/8 ed A/9. Per

poter usufruire di tale agevolazione è necessario, altresì, che si verifichino le seguenti condizioni, a pena

di esclusione dal beneficio:

1) qualora il dante causa nel contratto di locazione, e soggetto passivo ICI, sia una persona giuridica, il

numero massimo di immobili per i quali può essere riconosciuta la presente agevolazione è pari a tre;

2) qualora il dante causa nel contratto di locazione, e soggetto passivo ICI, sia una persona fisica, il

numero massimo di immobili per i quali può essere riconosciuta la presente agevolazione è pari a

cinque;

3) il contratto di locazione deve contenere l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile e

dei metri quadri costituenti la superficie dello stesso.

La possibilità di applicazione di tale aliquota agevolata cessa al venir meno delle predette condizioni di

locazione e tale cessazione dovrà essere comunicata per iscritto all’ufficio competente;

- ALIQUOTA ICI AGEVOLATA SPECIALE NELLA MISURA DEL 4 PER MILLE a favore di

proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili ed inabitabili

localizzate nel centro storico. L’inagibilità e l’inabitabilità deve consistere in un degrado fisico

dell’immobile non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, (l’aliquota

agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre

anni dall’inizio dei lavori). Per poter usufruire dell’agevolazione il contribuente, a pena esclusione dal

beneficio, deve comunicare al Settore Entrate Tributarie l’inizio dei lavori di recupero entro 15 giorni

dall’avvio degli stessi e allegare dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui attesta che

l’immobile possiede i requisiti sopra indicati.

DETRAZIONI D’IMPOSTA:

a) detrazione di euro 103,29 da scomputare dall’imposta annua, per gli immobili di categoria A/1, A/8 e

A/9, adibiti ad abitazione principale, che non rientrano nell’esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n.

93.

La detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze dei predetti immobili, distintamente iscritte in

catasto, per la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato completa capienza in sede di

tassazione dell’abitazione principale;

La detrazione di cui al punto a), si applica anche:

- agli immobili assimilati alle abitazioni principali ai sensi degli artt. 5 e 5 bis del vigente

Regolamento Comunale in materia di Imposta Comunale sugli Immobili, di categoria A/1, A/8

e A/9 che non rientrano nell’esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

- alle unità immobiliari di categoria A/1, A/8 e A/9 del soggetto passivo che, a seguito di

provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti

civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che lo stesso

non possieda la propria abitazione principale nel medesimo Comune ove è ubicata l’ex casa

coniugale; detti immobili infatti non rientrano nell’esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008,

n. 93;

- agli immobili posseduti dai soggetti iscritti all’Anagrafe Italiani Residenti all’Estero, a

condizione che gli stessi non risultino locati; detti immobili infatti non rientrano

nell’esclusione di cui al D.L. 27 maggio 2008, n. 93;

b) ulteriore detrazione di euro 129,11 (in aggiunta alla precedente) per le sole categorie di soggetti che

dimostrino di possedere tutti i requisiti specificatamente elencati nella deliberazione di C.C. n. 06 del

22.2.1994 come modificata con deliberazioni di C.C. n. 318 del 18.12.1994 e di G.C. n. 854 del

14.04.1997, ed esclusivamente applicabile agli immobili che non rientrano nell’esclusione di cui al D.L.

27 maggio 2008, n. 93.

Per usufruire della detrazione di cui al punto b) i richiedenti dovranno presentare apposita richiesta

all’Ufficio ICI, entro il termine previsto per il versamento della prima rata di acconto dell’I.C.I. e a

tale domanda dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui deve essere

attestato di possedere tutti i requisiti richiesti con indicazione dei dati anagrafici e reddituali del

richiedente e dei soggetti conviventi. La domanda dovrà essere riproposta anche da chi negli anni

precedenti ha fatto già istanza per godere dell’agevolazione di cui al punto b).

RIDUZIONI D’IMPOSTA: l’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono dette condizioni.

L’inagibilità o l’inabitabilità (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) è attestata dal contribuente a

mezzo presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli articoli 38, 47 e

48 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, che dichiari le condizioni sopra richiamate. La dichiarazione

sostitutiva di atto notorio dovrà essere riproposta ogni anno qualora le predette condizioni si protraggano

anche per gli anni successivi.