DELIBERA


  1. un’aliquota ordinaria pari al 6,5 per mille;


  1. un'aliquota agevolata, pari al 4,5 per mille, in favore dei soggetti passivi ICI che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dal comma 3 dell'art. 2 della legge 9/12/1998, n. 431;


  1. un’aliquota agevolata speciale pari al 4 per mille a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili, ovvero interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico, localizzati nei centri storici;



  1. per poter usufruire dell'aliquota agevolata pari ad € 4,5 per mille, di cui al precedente punto 2., i contribuenti dovranno presentare prima della scadenza del termine per il pagamento della rata di acconto ICI 2010, ovvero del termine di scadenza della rata di saldo, qualora la locazione di cui al comma 3, dell'art. 2, della legge 9/12/1998, n. 431 abbia inizio successivamente al pagamento della rata di acconto, un'apposita comunicazione, utilizzando il modulo predisposto dall'Ufficio ICI e allegando tutta la documentazione nello stesso indicata. Riguardando l'agevolazione di che trattasi il soggetto passivo ICI, è necessario, a pena di eslusione dal beneficio, che il richiedente l'agevolazione coincida con il dante causa nel contratto di locazione. Infine, sempre a pena di esclusione dal beneficio, il predetto contratto di locazione deve contenere l'indicazione dei dati catastali identificativi dell'immobile e dei metri quadrati costituenti la superficie dello stesso;

  1. per poter usufruire dell’aliquota agevolata speciale, di cui al punto 3., il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare all'Ufficio ICI l’inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall’avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, in cui si attesti che l’immobile possiede i requisiti richiesti;

  1. l’inagibilità e l’inabitabilità, di cui al punto 3., deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.