DESCRIZIONE

VALORE

CAT. CATASTALI

NOTE

Aliquota ordinaria

6,5‰

Gruppo A - B - C - D

 

Abitazione principale.

6,5‰

  A1/A8/A9

 

Pertinenze abitazione principale.

6,5‰

C2-C6-C7

Ai sensi dell'art. 4 del vigente regolamento comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale sugli Immobili, agli effetti dell'applicazione delle agevolazioni in materia di Imposta Comunale sugli Immobili:
1. Si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell'abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.
2. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale o risultino limitrofi, contigui o comunque funzionalmente collegati allo stesso.
3. Resta fermo altresì che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel Decreto Legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l'abitazione principale, traducendosi per questo aspetto, l'agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall'imposta dovuta per le pertinenze la parte dell'importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell'abitazione principale.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

Immobili concessi in locazione,a titolo di abitazione principale

 4.5‰

    Gruppo A

Tale aliquota agevolata è prevista a favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dal comma 3 dell'art.2 della legge 09.12.1998 n.431. Per poter usufruire di tale aliquota agevolata si deve presentare apposita comunicazione, con allegata la documentazione necessaria alla verifica delle condizioni di locazione, all'ufficio competente entro 60gg.dalla data di locazionee, comunque entro il 31 dicembre dell'anno d'imposta relativo.

Immobili inagibili o inabitabili ovvero soggetti a interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici.

4‰

Gruppo A - B - C - D

Tale aliquota agevolata è prevista a favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili od inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nei centri storici.L'inagibilità e l'inabitabilità deve consistere in un degrado fisico non superabile con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.Per poter usufruire dell'aliquota agevolata speciale, il contribuente, a pena di esclusione dal beneficio deve comunicare al Settore Tributi l'inizio dei lavori di recupero, entro e non oltre 15 giorni dall'avvio degli stessi, con apposita istanza a cui dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà centro storico in cui si attesti che l'immobile possiede i requisiti richiesti.

Terreni agricoli (non fabbricabili utilizzati per attività agro-silvo-pastorale)

Esenti

 

Per l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 1° lettera b) del D. Lgs. 504/92 sono considerate non fabbricabili le aree purché identificate come edificabili od assimilabili dal vigente strumento urbanistico su cui persista l'utilizzazione agro silvo pastorale alle seguenti condizioni:che la quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicate all'attività agricola da parte del soggetto passivo dell'imposta e del proprio nucleo familiare, se costituito, comportino un reddito superiore al 48% del reddito lordo totale prodotto nell'anno precedente ai fini delle Imposte Dirette;il soggetto/passivo dell'ICI sia coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale.L'agevolazione suddetta deve essere richiesta entro il mese di giugno dell'anno di competenza dal soggetto passivo dell'imposta, con valore di autocertificazione per quanto dichiarato, su apposito modulo predisposto dal Comune. L'agevolazione suddetta decade con il cessare di una qualsiasi delle condizioni sopra richiamate.

 DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE  N° 48 e 49 del 11/05/2009

 

DETRAZIONI PER L'ANNO 2009

DESCRIZIONE

IMPORTO

NOTE

Detrazione per abitazione principale

€.103,29

Tale detrazione potrà essere estesa anche alle pertinenze distintamente iscritte in catasto per l'importo della parte della detrazione che non ha trovato capienza nell'imposta relativa all'abitazione principale.

Ulteriore detrazione per ultra sessantacinquenni titolari di pensione integrata al trattamento minimo INPS

€.129,11

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita Istanza al settore Tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio 65enne senza nucleo familiare in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.In tal caso il totale della detrazione spettante sull'abitazione principale è di €. 232,40

Ulteriore detrazione per disoccupati da almeno 12 mesi

€.129,11

Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, dovranno presentare apposita Istanza al settore Tributi, da rinnovarsi ogni anno, entro il termine per il pagamento della 1^ rata di acconto ICI. Alla domanda dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio licenziato 12 mesi in cui si attesti di possedere tutti i requisiti richiesti.In tal caso il totale della detrazione spettante sull'abitazione principale è di €. 232,40

DELIBERE DEL CONSIGLIO COMUNALE N° 48 e 49 del 11/05/2009