D E L I B E R A

 

 

I -  Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2006:

 

Aliquota ridotta da applicare:

 

1)      Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale il 5% ;

2)      Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni il 5% ;

3)      Cooperative sociali di cui alla legge 8.11.91 n. 266 iscritte nell’albo regionale il 5%;

4)      Al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro Storico il 5%;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 27.12.97 n. 449;

 

Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 6%;

 

II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs.  30.12.92 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett.a) dell’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662;

 

III - L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’U.T.C., con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva  autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’Ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

IV - Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;