DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 7 DEL 20/01/2005

"NORME DI APPLICAZIONE I.C.I. DAL 1° GENNAIO 2005

TESTO:

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che l’’I.C.I., imposta comunale sugli immobili, è stata istituita con il titolo I, capo I, del D.Lgs. 30.12.92, n. 504 e dallo stesso disciplinata, con le modifiche ed integrazioni introdotte con successivi provvedimenti legislativi;

 

Che l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.97 n. 446, come modificato dall’art. 6 del D.Lgs. 23.3.98 n. 56, ha  stabilito che il Comune approva le tariffe ed i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione, determinando quindi la misura del prelievo tributario in relazione al complesso delle spese previste dal bilancio annuale;

 

Considerato che questo organo ha valutato tutti gli effetti che le norme stabilite dalla nuova disciplina, sopra riassunta, producono, a seconda delle modalità stabilite dall’ente:

 

a)      nei riguardi dei contribuenti interessati dalle citate disposizioni ed in particolare dei soggetti ad imposta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo;

b)      In relazione al gettito dell’imposta, determinante per la conservazione dell’equilibrio di bilancio e della gestione finanziaria e per far fronte ai costi, sempre crescenti, per i servizi di primaria generale utilità da prestare alla popolazione;

 

Ritenuto di poter confermare le aliquote ICI dell’anno 2004, considerando sia le effettive esigenze di bilancio che le implicazioni di carattere economico –sociale derivanti dall’applicazione della stessa imposta;

 

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del Servizio Tributi del Comune;

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del Servizio Finanziario;

 

Viste le disposizioni di legge in precedenza richiamate;

 

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

 

Visto il Regolamento com.le per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Con voti unanimi legalmente espressi dagli aventi diritto;

 

DELIBERA

 

I -  Di stabilire le seguenti norme per l’applicazione dell’I.C.I. in questo Comune, con effetto dal 1° Gennaio 2005;

 

Aliquota ridotta da applicare:

 

1)      Per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale il 5% ;

2)      Organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11.8.91 n. 266, iscritte nel registro istituito dalle Regioni il 5% ;

3)      Cooperative sociali di cui alla legge 8.11.91 n. 266 iscritte nell’albo regionale il 5%;

4)      Al recupero di immobili di interesse artistico od architettonico localizzati nel centro Storico il 5%;

da applicare limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori, così come previsto dall’art. 1, comma 5 della legge 27.12.97 n. 449;

 

Aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni 6%;

 

II - Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs.  30.12.92 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48,51 e 52 lett.a) dell’art. 3 della legge 23.12.96 n. 662;

 

III - L’imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili od inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell’anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall’U.T.C., con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4.1.68 n. 15, autenticata, nella quale deve dichiarare la data d’inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l’immobile. Il contribuente ha l’obbligo di comunicare al Comune, con raccomandata A.R. la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l’immobile è comunque utilizzato. Il Comune può effettuare accertamenti d’Ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

 

IV - Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente. Le disposizioni di cui al presente capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie  a proprietà indivisa adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

V - Si dà atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo IV , nonché nella definizione della riduzione o detrazione di cui al Capo V sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del Bilancio annuale di Previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

Di rendere il presente atto immediatamente esecutivo ai sensi di legge.

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