Deliberazione n. 7 del 21/04/2006

IL CONSIGLIO COMUNALE

... omissis ...

DELIBERA

I. Di approvare le norme regolamentari comunali sull’imposta comunale sugli immobili riportate nel seguente articolo unico:

“Art. 1 - Unità immobiliari equiparate all’abitazione principale

1. Oltre a quelle previste dalle leggi si considerano abitazioni principali gli immobili concessi in uso gratuito ai parenti in linea retta fino al 2° grado che negli stessi abbiano stabilito la propria residenza.

2. L’agevolazione di cui al comma precedente decorre dall’anno successivo a quello in cui si è verificata la condizione sopra descritta e viene concessa a seguito di istanza prodotta dal richiedente sul modulo predisposto dal Comune. Ogni variazione dei dati dichiarati che faccia venir meno il godimento dell’aliquota agevolata e della detrazione, dovrà essere comunicata entro i termini previsti per la comunicazione.”

II.     Di approvare le aliquote dell’ICI – imposta comunale sugli immobili, in questo Comune, con effetto dal 1° gennaio 2006, come segue:

1. aliquota ridotta da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale: 5‰ (cinque per mille);

2. aliquota da applicare per i soggetti passivi e per gli immobili che non rientrano fra quelli previsti nelle precedenti classificazioni ed utilizzazioni: 7‰ (sette per mille);

III.    Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo sono detratte, fini a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29  rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

IV.     per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente e quelle equiparate alle abitazioni principali ai sensi delle norme regolamentari comunali.

V. Di dare atto che nella determinazione delle aliquote sono state presenti le esigenze di equilibrio economico finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

VI.     Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

 

... omissis ...

***

per estratto conforme dall'atto originale

 

Villa San Giovanni in Tuscia, 18/05/2006

 

 

Il Segretario comunale

dr. Gianni Stirparo