IL CONSIGIO COMUNALE

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DELIBERA

 

 

Di mantenere invariate le aliquote ICI per l’anno 2008, già stabilite con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 13.04.2007 che di seguito si riportano:

I.                    

 

1)      aliquota  da applicare per le persone fisiche soggetti passivi ed i soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale:

 

         _____________________________________________ (cinquevirgolacinque ) per mille;

2) aliquota da applicare per le persone fisiche o giuridiche soggetti passivi, per le unità immobiliari ad uso di abitazione, dagli stessi possedute e non adibite ad abitazione principale:

____________________________________________________ (sette ) per mille;

3) aliquota da applicare ai soggetti passivi per gli immobili diversi dalle abitazioni, dagli stessi posseduti nel Comune:

____________________________________________________ (sei ) per mille;

4)  aliquota agevolata per immobili siti nel centro storico ricadenti nella zona A, destinati ad abitazioni principali, che saranno oggetto di recupero strutturale effettuato ai sensi dell’art. 31 c.1  lett. c)- d) - e) della legge n° 457 del 05.05.1978, per i primi tre anni successivi alla data di inizio lavori:

_________________________________________________  (quattro ) per mille;

 

II. Di stabilire al fine di favorire una politica di sviluppo dell’economia locale, in particolare per le unità immobiliari, di nuova costruzione, destinate ad abitazioni e classificate nei gruppi catastale da A2  ad A5, interamente posseduti da persona fisica o giuridica, realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente l’attività di costruzione e di alienazione degli immobili, si stabilisce la seguente particolare aliquota:

a)      (quattro) per mille per il primo e secondo anno di imposta successivo alla data di ultimazione dei lavori

b)      (cinque) per mille per il terzo anno

A tal fine l’interessato dovrà produrre il certificato della Camera di Commercio dal quale risulti l’oggetto dell’attività sopra descritto;

 

III. Di stabilire che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del

soggetto passivo sono detratte, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 104,00  (centoquattro)

rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è

adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per la determinazione

dell’imposta dovuta per le predette unità immobiliari;

Per abitazione principale s’intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale, ed i suoi familiari dimorano abitualmente.

Le disposizioni di cui al presente Capo si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari;

 

IV. Di dare atto che dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detrae un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile. L'ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed è rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

L'ulteriore detrazione di cui al presente capo si applica a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9.

 

V.   Di dare atto che nella determinazione delle aliquote di cui al Capo I e di quanto oggetto del Capo

II, nonché nella definizione della detrazione di cui al Capo III sono state tenute presenti le esigenze di

equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione del Comune e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

 

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