Delibera di Consiglio Comunale n. 15 del 11/05/2011

 

.............................

 

DELIBERA

 

1)      Di fare proprio quanto nelle premesse indicato e di stabilire per l’anno 2011 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nelle misure che seguono:

 

a) Cinque virgola cinque per mille per le unità immobiliari categoria catastale A1, A8 e A9 adibite ad abitazione   principale e relative pertinenze anche se separatamente accatastate;  

 

L’art. 16 del vigente regolamento comunale I.C.I. dispone che si considerano abitazioni principali anche quelle concesse in uso gratuito o in comodato ai parenti, entro il 2° grado, purchè ivi rsidenti.

 

b) Cinque  virgola venti per mille per gli immobili utilizzati direttamente dal soggetto passivo per l’esercizio della propria attività professionale, commerciale, artigianale ed industriale come di seguito specificati:

 

Gruppo A : categoria A/10  ( Uffici e studi privati );

 

Gruppo C : Tutte le categorie;

 

Gruppo D : Tutte le categorie con esclusione della categoria D/5 ( Istituti di  credito, cambio ed assicurazioni );

 

c) Sei virgola uno per mille per le unità immobiliari locate da persone fisiche, con contratto registrato, ad un soggetto che la utilizzi come abitazione principale;

 

d) Sette per mille per le aree fabbricabili e per tutte le altre unità immobiliari diverse da quelle di cui alle lettere a) – b) – c);

 

e) Cinque virgola cinque per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo è pari o superiore a Euro 259.000,00 (Duecentocinquantanovemila);

 

f) Cinque per mille per i terreni agricoli posseduti dal soggetto passivo il cui valore complessivo è inferiore a Euro 259.000,00  (Duecentocinquantanovemila);

 

g) Detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo pari a € 124,00 (Centoventiquattro);

 

h) Ulteriore detrazione di Euro 50,00 (Cinquanta) per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale per i seguenti soggetti passivi che si trovano nelle condizioni di cui ai sottoindicati punti  a,b,c:

a) Pensionati ultra 65enni alla data del 01/01/2011 ;

b)Disoccupati alla data del 01/01/2011iscritti nelle liste di collocamento da almeno sei mesi;

c)      Soggetti passivi nel cui nucleo familiare è presente un invalido o portatore di handicap con invalidità superiore al 70% ;

A CONDIZIONE CHE SI VERIFICHINO CONTESTUALMENTE TUTTE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

 

_ che nessuno dei componenti del nucleo familiare compreso il possessore dell’appartamento, eventualmente comprensivo di posto auto o box, cantina, area pertinenziale, sia proprietario di altri immobili o quote di essi di valore imponibile ai fini I.C.I. complessivamente superiore a Euro 26.000,00 (Ventiseimila) ;

_ che non venga effettuata locazione di parte dell’abitazione oggetto di imposta ;

_ che il reddito complessivo annuo lordo del nucleo familiare conseguito nell’anno precedente, inclusi gli eventuali redditi soggetti a ritenute alla fonte o comunque non compresi nella dichiarazione annuale dei redditi, non sia superiore a una volta e mezzo l’importo minimo annuo delle pensioni corrisposte ai lavoratori dipendenti assicurati presso l’INPS per i casi di cui ai precedenti punti a) e b) e a tre volte per il caso di cui al precedente punto c), aumentato di Euro 1.550,00 (Millecinquecentocinquanta) per ogni ulteriore familiare fiscalmente a carico.