COMUNE DI BLERA PROVINCIA DI VITERBO

 

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Ufficio: RAGIONERIA - TRIBUTI

Assessorato: BILANCIO

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.42  DEL 29-04-2010

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE  E TARIFFE VIGENTI (2008-2009 ) PER ADDIZIONALE IRPEF- ICI-TOSAP- IMPOSTA SULLA PUBBICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizione riportate nel D.L. 93 del 27-05-08 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l’artico 1 comma 7 che recita  “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.”;

 

Viste le precedenti deliberazione di seguito elencate già confermate con deliberazione GM n 29 anno 2009:

 

G.M  .  N.  32        del   07/03/2008   TOSAP-Conferma tariffe 2008;

 G.M    N.  34        del   07/03/2008   ;

C.C.     N    08        del          28/03/2008   Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.)-Determ. Aliq. per l’anno 2008;

G.M.    N     16        del 05/02/2007     Conferma addizionale irpef;

 

Visto che l’art.42 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sugli enti locali”, lettera “f” stabilisce che :

È competenza del Consiglio comunale:

·             l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote( di competenza della GM)la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei serv

Visto l’art. 5 del “ Regolamento Generale delle Entrate “ del Comune di Blera, approvato prima dell’entrata in vigore del T.U.  prevede che il Consiglio Comunale ( ora la GM ) deliberi annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

         

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 DLgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del deliberato , posti in calce al disposto;

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge:

 

DELIBERA

 

 

Di prende atto delle  disposizione riportate nel D.L. 93 del 27-05-08 all’artico 1 comma 7 del presente decreto che limitano anche per l’anno 2010 l’ autonomia dell’ente in deroga alla norme sopra elencate;

Di  confermare le aliquote già deliberate con gli atti di cui sopra.

 

 

Allegati estratto deliberazioni sopra elencati:

DELIBERA GM 32/2008

 

DELIBERA

1)             Di confermare per il 2008 alle occupazioni permanenti con cavi, condutture , impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende d’erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi un canone determinato forfetariamente in Euro 0,77 per utenza allacciata al 31/12/1999, dando atto che in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti dall’azienda erogatrice non può essere inferiore a Euro 516,46 annui, con rivalutazione annuale in base all’ISTAT, o per effetto di modifiche alla legge.

2)             Di confermare  per l’anno 2008 le tariffe attualmente vigenti  per le occupazioni temporanee e permanenti come da allegato prospetto riepilogativo  secondo le categorie previste nel  Regolamento ;

3)             Di dichiarare la presente deliberazione con unanime votazione palese immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

 

 

 

DELIBERA GM 16/2009

 

 

DELIBERA

1)     Di confermare quanto già disposto in materia di addizionale comunale all’IRPEF con provvedimento  consiliare n.7/1999 continuando ad applicare per l’anno 2007 l’addizionale anzidetta,introdotta a partire dal 1999,  nella misura del 0.5% .;

2)     Di disporre  che la presente deliberazione, una volta esecutiva, sia trasmessa in copia autenticata corredata dell’avviso d’adozione, al competente Organo ministeriale per la prescritta pubblicazione  sul sito internet individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3)     Di dichiarare la presente con separata unanime votazione palese immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

 

 

 

 

Anno 2008

Euro

 

 

 

 

A)

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

 

 

 

Per ogni metro quadrato e per ogni anno

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

21,00

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

15,00

 

Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.

 

 

 

Per ogni metro quadrato e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

21,00

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

15,00

 

 

 

 

C)

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione per i pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi,

 

 

 

La tassa è determinata forfetariamente ai sensi dell’art. 18 della legge 488/99 lettera f) lire 1.500 ad utenza allacciata al 31/12 dell’anno precedente

 

0.77

 

 

 

 

E)

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

 

 

 

Per ogni apparecchio e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Centro abitato ...............................................................................................

 

20.00

 

Zona limitrofa ...............................................................................................

 

15.00

 

Frazione

 

11.00

 

 

 

 

F)

Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

 

 

 

Per ogni distributore e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Centro abitato ...............................................................................................

 

52,00

 

Zona limitrofa ...............................................................................................

 

42,00

 

Frazione

 

12,00

 

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

 

A)

Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Anno 2008

Euro

 

Tariffa giornaliera per mq.:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

1,30

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

0,85

 

 

 

 

B)

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

 

 

 

Tariffa giornaliera per mq.:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

1,30

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

0,85

C)

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

 

 

 

 

 

D)

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

 

 

                   a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ..............

 

15,00

 

                   b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ....................

 

11,00

 

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

 

 

                   a) fino a 90 gg. ....................................................................................

+ 30%

 

 

                   b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. .........................................................

+ 50%

 

 

                   c) di durata superiore a 180 gg. ..........................................................

+ 100%

 

 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

 

 

 

DELIBERA 34/2008

 

DELIBERA

4)     Di confermare per l’anno 2008 le tariffe vigenti stabilite con D. Lgs. 507/93 e successive integrazioni o rettifiche, per quanto riguarda la pubblicità  fatta eccezione per le insegne di cui all’art. 10 comma 1 bis della L.448/2001;

5)     Di confermare le tariffe vigenti come aumentate con deliberazione del Consiglio comunale n 12 del 27/2/98 per i diritti sulle pubbliche affissioni, che portava rispettivamente in il diritto base (manifesti 70x 100) per il comune di Blera ( Classe V ) da  euro 1,03 (lire 2000) per i primi 10 gg a Euro 1,24 (lire 2.400) e da euro 0,31 ad euro 0,37 (da lire 600 a  lire 720 ) per i giorni successivi, lasciando invariate tutte le altre disposizioni previste in tema d’esenzioni, riduzioni o sanzioni come previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni o integrazioni.

Di dichiarare la presente con separata unanime votazione palese immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00

 

 

DELIBERAZIONE CC 08/2008

 

 

DELIBERA

1)   Di confermare per l’anno 2008, con effetto dal primo gennaio, l’aliquota  da applicare  per il calcolo dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) - per il Comune di Blera,nella misura, del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille a carico dei soggetti passivi da applicarsi su ogni tipologia di immobili con la sola eccezione per le abitazioni principali per le quali si applica  l’aliquota del 5,00 (cinque virgola zero) per mille;

2)   Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge n 488 del 23/12/1999;

3)    Di confermare la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà dì presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 445/2000, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.  Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.  Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4)   Di confermare sull’Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e delle rispettive pertinenze una detrazione complessiva , fino alla concorrenza del suo ammontare,di Euro 103,29 oltre alla detrazione  dell’1,33% calcolata sul valore dell’immobile fino ad un massimo di 200,00 Euro come previsto per legge., rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente, in conformità delle leggi anagrafiche e come risultante da altri dati obbiettivi di cui dispone o può disporre il  Comune;

Si dà atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al presente deliberato, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

5)   Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Municipale, per l'iscrizione di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

6)   Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal l' gennaio dell'anno successivo.

7)   Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, o su un sito INTERNET , come previsto dalle norme vigenti;

 

 

Il Responsabile del procedimento

SANETTI MARIA PIA

 

 


 

Visto si esprime parere Favorevole, in ordine alla Tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile Del Servizio

 

SANETTI MARIA PIA

 

Visto si esprime parere Favorevole, in ordine Contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria

 

SANETTI MARIA PIA

 

                                             

 

COMUNE DI BLERA PROVINCIA DI VITERBO

 

___________________________________________________________________________

 

 

Ufficio: RAGIONERIA - TRIBUTI

Assessorato: BILANCIO

 

 

 

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE

N.42  DEL 29-04-2010

Oggetto: CONFERMA ALIQUOTE  E TARIFFE VIGENTI (2008-2009 ) PER ADDIZIONALE IRPEF- ICI-TOSAP- IMPOSTA SULLA PUBBICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Viste le disposizione riportate nel D.L. 93 del 27-05-08 e successive integrazioni e modificazioni;

Visto in particolare l’artico 1 comma 7 che recita  “Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla definizione dei contenuti del nuovo patto di stabilità interno, in funzione della attuazione del federalismo fiscale, è sospeso il potere delle regioni e degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.”;

 

Viste le precedenti deliberazione di seguito elencate già confermate con deliberazione GM n 29 anno 2009:

 

G.M  .  N.  32        del   07/03/2008   TOSAP-Conferma tariffe 2008;

 G.M    N.  34        del   07/03/2008   ;

C.C.     N    08        del          28/03/2008   Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.)-Determ. Aliq. per l’anno 2008;

G.M.    N     16        del 05/02/2007     Conferma addizionale irpef;

 

Visto che l’art.42 del D.Lgs.267 del 18/08/2000 “Testo Unico delle leggi sugli enti locali”, lettera “f” stabilisce che :

È competenza del Consiglio comunale:

·             l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote( di competenza della GM)la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei serv

Visto l’art. 5 del “ Regolamento Generale delle Entrate “ del Comune di Blera, approvato prima dell’entrata in vigore del T.U.  prevede che il Consiglio Comunale ( ora la GM ) deliberi annualmente in sede di approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe dei tributi comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il regolamento di contabilità;

         

Visti i pareri favorevoli resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 DLgs 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile del deliberato , posti in calce al disposto;

 

Con votazione unanime espressa nei modi di legge:

 

DELIBERA

 

 

Di prende atto delle  disposizione riportate nel D.L. 93 del 27-05-08 all’artico 1 comma 7 del presente decreto che limitano anche per l’anno 2010 l’ autonomia dell’ente in deroga alla norme sopra elencate;

Di  confermare le aliquote già deliberate con gli atti di cui sopra.

 

 

Allegati estratto deliberazioni sopra elencati:

DELIBERA GM 32/2008

 

DELIBERA

1)             Di confermare per il 2008 alle occupazioni permanenti con cavi, condutture , impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende d’erogazione di pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi un canone determinato forfetariamente in Euro 0,77 per utenza allacciata al 31/12/1999, dando atto che in ogni caso l’ammontare complessivo dei canoni dovuti dall’azienda erogatrice non può essere inferiore a Euro 516,46 annui, con rivalutazione annuale in base all’ISTAT, o per effetto di modifiche alla legge.

2)             Di confermare  per l’anno 2008 le tariffe attualmente vigenti  per le occupazioni temporanee e permanenti come da allegato prospetto riepilogativo  secondo le categorie previste nel  Regolamento ;

3)             Di dichiarare la presente deliberazione con unanime votazione palese immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

 

 

 

DELIBERA GM 16/2009

 

 

DELIBERA

1)     Di confermare quanto già disposto in materia di addizionale comunale all’IRPEF con provvedimento  consiliare n.7/1999 continuando ad applicare per l’anno 2007 l’addizionale anzidetta,introdotta a partire dal 1999,  nella misura del 0.5% .;

2)     Di disporre  che la presente deliberazione, una volta esecutiva, sia trasmessa in copia autenticata corredata dell’avviso d’adozione, al competente Organo ministeriale per la prescritta pubblicazione  sul sito internet individuato con Decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze;

3)     Di dichiarare la presente con separata unanime votazione palese immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00.

TARIFFE

OCCUPAZIONI PERMANENTI

 

 

 

 

Anno 2008

Euro

 

 

 

 

A)

Occupazione di qualsiasi natura di suolo pubblico.

 

 

 

Per ogni metro quadrato e per ogni anno

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

21,00

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

15,00

 

Occupazioni con passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione di carburanti.

 

 

 

Per ogni metro quadrato e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

21,00

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

15,00

 

 

 

 

C)

Per le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati e la tariffa da applicare è quella indicata alla lettera A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D)

Occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi, impianti in genere da aziende di erogazione per i pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentale ai servizi medesimi,

 

 

 

La tassa è determinata forfetariamente ai sensi dell’art. 18 della legge 488/99 lettera f) lire 1.500 ad utenza allacciata al 31/12 dell’anno precedente

 

0.77

 

 

 

 

E)

Occupazioni di suolo o soprassuolo con apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi.

 

 

 

Per ogni apparecchio e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Centro abitato ...............................................................................................

 

20.00

 

Zona limitrofa ...............................................................................................

 

15.00

 

Frazione

 

11.00

 

 

 

 

F)

Distributori di carburante:

occupazioni del suolo e del sottosuolo effettuate con le sole colonnine montanti di distribuzione di carburante, dell’acqua e dell’aria compressa e i relativi serbatoi sotterranei, nonché con un chiosco che insista su di una superficie non superiore ai 4 metri quadrati:

 

 

 

Per ogni distributore e per ogni anno:

 

 

 

 

 

 

 

Centro abitato ...............................................................................................

 

52,00

 

Zona limitrofa ...............................................................................................

 

42,00

 

Frazione

 

12,00

 

La tassa è applicata per i distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri.

Se il serbatoio è di capacità maggiore la tariffa viene aumentata di 1/5 per ogni mille litri o frazione di mille litri. E’ ammessa la tolleranza del 5% sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura sopra stabilita viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità, maggiorata di 1/5 per ogni mille litri o frazioni di mille litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti, ivi comprese le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di 4 mq., comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa in base ai criteri e alle tariffe normali.

 

 

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

 

A)

Occupazioni temporanee di suolo pubblico.

Anno 2008

Euro

 

Tariffa giornaliera per mq.:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

1,30

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

0,85

 

 

 

 

B)

Occupazioni di qualsiasi natura di spazi sottostanti e soprastanti il suolo.

 

 

 

Tariffa giornaliera per mq.:

 

 

 

 

 

 

 

Categoria prima ............................................................................................

 

1,30

 

Categoria seconda .........................................................................................

 

0,85

C)

Per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, si applica la tariffa indicata alla lettera A).

 

 

 

 

 

D)

Occupazioni temporanee del sottosuolo e del soprassuolo stradale di cui all’art. 47 del D.Lgs. n. 507/1993.

La tassa è determinata in misura forfetaria come segue:

 

 

                   a) fino ad un Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ..............

 

15,00

 

                   b) oltre 1 Km. lineare e di durata non superiore a 30 gg. ....................

 

11,00

 

Per le occupazioni di cui alle lettere a) e b) di durata superiore a 30 gg. la tassa è maggiorata nelle seguenti misure percentuali:

 

 

                   a) fino a 90 gg. ....................................................................................

+ 30%

 

 

                   b) oltre i 90 gg. e fino a 180 gg. .........................................................

+ 50%

 

 

                   c) di durata superiore a 180 gg. ..........................................................

+ 100%

 

 

La riscossione della tassa per le occupazioni temporanee di durata non inferiore a un mese o che si verifichino con carattere ricorrente, avviene mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%.

 

 

 

DELIBERA 34/2008

 

DELIBERA

4)     Di confermare per l’anno 2008 le tariffe vigenti stabilite con D. Lgs. 507/93 e successive integrazioni o rettifiche, per quanto riguarda la pubblicità  fatta eccezione per le insegne di cui all’art. 10 comma 1 bis della L.448/2001;

5)     Di confermare le tariffe vigenti come aumentate con deliberazione del Consiglio comunale n 12 del 27/2/98 per i diritti sulle pubbliche affissioni, che portava rispettivamente in il diritto base (manifesti 70x 100) per il comune di Blera ( Classe V ) da  euro 1,03 (lire 2000) per i primi 10 gg a Euro 1,24 (lire 2.400) e da euro 0,31 ad euro 0,37 (da lire 600 a  lire 720 ) per i giorni successivi, lasciando invariate tutte le altre disposizioni previste in tema d’esenzioni, riduzioni o sanzioni come previste dal D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni o integrazioni.

Di dichiarare la presente con separata unanime votazione palese immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs.n.267/00

 

 

DELIBERAZIONE CC 08/2008

 

 

DELIBERA

1)   Di confermare per l’anno 2008, con effetto dal primo gennaio, l’aliquota  da applicare  per il calcolo dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) - per il Comune di Blera,nella misura, del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille a carico dei soggetti passivi da applicarsi su ogni tipologia di immobili con la sola eccezione per le abitazioni principali per le quali si applica  l’aliquota del 5,00 (cinque virgola zero) per mille;

2)   Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge n 488 del 23/12/1999;

3)    Di confermare la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà dì presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 445/2000, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.  Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.  Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4)   Di confermare sull’Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e delle rispettive pertinenze una detrazione complessiva , fino alla concorrenza del suo ammontare,di Euro 103,29 oltre alla detrazione  dell’1,33% calcolata sul valore dell’immobile fino ad un massimo di 200,00 Euro come previsto per legge., rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente, in conformità delle leggi anagrafiche e come risultante da altri dati obbiettivi di cui dispone o può disporre il  Comune;

Si dà atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al presente deliberato, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

5)   Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Municipale, per l'iscrizione di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

6)   Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal l' gennaio dell'anno successivo.

7)   Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, o su un sito INTERNET , come previsto dalle norme vigenti;

 

 

Il Responsabile del procedimento

SANETTI MARIA PIA

 

 


 

Visto si esprime parere Favorevole, in ordine alla Tecnica del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Il Responsabile Del Servizio

 

SANETTI MARIA PIA

 

Visto si esprime parere Favorevole, in ordine Contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 49 del T.U.  - D. Lgs. 18/08/2000, n. 267.

 

Il Responsabile Del Servizio Ragioneria

 

SANETTI MARIA PIA