Cod. Arch.

S10

S10

Cap.   1

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

Num          08

del     28/03/2008

Oggetto:

Imposta comunale sugli Immobili (I.C.I.)-Determinazione aliquota per l’anno 2008.

          L'anno duemilaotto, il giorno ventotto del mese di marzo, alle ore 21,00, nella solita sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

          Alla prima convocazione in sessione ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:-………….. OMISSIS……………………..

 

DELIBERA

1)      Di confermare per l’anno 2008, con effetto dal primo gennaio, l’aliquota  da applicare  per il calcolo dell’I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) - per il Comune di Blera,nella misura, del 5,50 (cinque virgola cinquanta) per mille a carico dei soggetti passivi da applicarsi su ogni tipologia di immobili con la sola eccezione per le abitazioni principali per le quali si applica  l’aliquota del 5,00 (cinque virgola zero) per mille;

2)      Per la determinazione della base imponibile si tiene conto di quanto stabilito dall'art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e successive modificazioni, compreso quanto stabilito dai commi 48, 51 e 52 lettera a), dell'art. 3 della legge n 488 del 23/12/1999;

3)       Di confermare la riduzione del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzabili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale viene accertata la sussistenza di tali condizioni dall'ufficio tecnico del Comune, con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà dì presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge n. 445/2000, autenticata, nella quale deve dichiarare la data dell'inizio delle condizioni che rendono inabitabile e comunque inutilizzabile l'immobile.  Il contribuente ha l'obbligo di comunicare al Comune, la data di ultimazione dei lavori di ricostruzione o restauro ovvero, se antecedente, la data dalla quale l'immobile è comunque utilizzato.  Il Comune può effettuare accertamenti d'ufficio per verificare la veridicità di quanto dichiarato dal contribuente;

4)      Di confermare sull’Imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, e delle rispettive pertinenze una detrazione complessiva , fino alla concorrenza del suo ammontare,di Euro 103,29 oltre alla detrazione  dell’1,33% calcolata sul valore dell’immobile fino ad un massimo di 200,00 Euro come previsto per legge., rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per abitazione principale s'intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, vi dimori abitualmente, in conformità delle leggi anagrafiche e come risultante da altri dati obbiettivi di cui dispone o può disporre il  Comune;

Si dà atto che nella determinazione dell'aliquota di cui al presente deliberato, sono state tenute presenti le esigenze di equilibrio economico-finanziario del bilancio annuale di previsione e che i provvedimenti sopra disposti rispettano tale equilibrio;

5)      Di riservarsi l'adozione di provvedimenti, su proposta della Giunta Municipale, per l'iscrizione di previsione del fondo di potenziamento degli uffici tributari del Comune, in conformità a quanto stabilito dall'art. 3, comma 57, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662.

6)      Di dare atto che, ai sensi del secondo comma dell'art. 58 del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, per l'applicazione dell'art. 9 del D.Lgs. 504/92 relativo alle modalità di applicazione dell'imposta ai terreni agricoli, si considerano coltivatori od imprenditori agricoli a titolo principale le persone fisiche iscritte negli appositi elenchi comunali di cui all'art. 11 della Legge n. 9/1963, soggette al corrispondente obbligo assicurativo. La cancellazione dai predetti elenchi ha effetto dal l' gennaio dell'anno successivo.

7)      Di disporre che la presente deliberazione sia pubblicata per estratto sulla Gazzetta Ufficiale, o su un sito INTERNET , come previsto dalle norme vigenti;