PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

     Estratto Deliberazione del Consiglio Comunale

 

    9   del Reg.

 

Data 30.04.2010

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI

D’IMPOSTA PER L’ANNO 2010 - CONFERMA

 

                                                                                        D E L I B E R A

                1) di confermare per l’anno 2010, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione

                   dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

1

Aliquota ordinaria (altri immobili, immobili produttivi e terreni edificabili)

7,00

2

Aliquota per abitazione principale

5,50

                 (per le abitazioni principali e loro pertinenze classificate A1, A8 ed A9)

 

       2) di determinare per l’anno 2010, tenuto conto di quanto disposto dalla finanziaria  2009, le riduzioni e le

           detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come dal prospetto che segue:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare

disagio economico-sociale

1

2

3

4

1

Abitazione principale

     

103,29

                           (per le abitazioni principali e loro pertinenze classificate A1, A8 ed A9)

 

                Si dà atto che, per quanto esposto in premessa, per le abitazioni principali e loro pertinenze, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 ed A9, l'I.C.I. non è più applicata dal corrente anno 2010 sino a diverso provvedimento legislativo.

 

                3) dare atto:

               a)          che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà        inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

               b)            che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 4) copia della presente deliberazione sarà inviata al concessionario della riscossione.

     5) dare atto altresì che, ai sensi dell’art. 58, comma 4, del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, la presente  deliberazione sarà pubblicata per estratto nella Gazzetta Ufficiale.