Comune di MONTELEONE D’ORVIETO

Provincia di TERNI

UFFICIO TRIBUTI

 

REGOLAMENTO COMUNALE

PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA

COMUNALE SUGLI IMMOBILI – I.C.I.

 

Art.

DESCRIZIONE

Art.

DESCRIZIONE

 

 

 

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Capo I

Norme Generali

Oggetto e scopo del regolamento.

Soggetto passivo.

Terreni considerati non fabbricabili.

Esenzioni – Riduzioni -Dichiarazioni

Abitazione principale e sue pertinenze.

Aree divenute inedificabili.

Valore aree fabbricabili.

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

Validità dei versamenti dell’imposta.

Differimento termini di pagamento.

Compensazioni ed accollo.

 

Capo II

Statuto dei diritti dei contribuenti

Principi generali.

Informazione dei contribuenti.

Conoscenza degli atti e semplificazione.

Motivazione degli atti – Contenuti.

Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

Interpello del contribuente.

 

Capo III

Accertamento con adesione

Accertamento con adesione.

Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.

Procedura per l’accertamento con adesione.

Atto di accertamento con adesione.

Adempimenti successivi.

Perfezionamento della definizione.

 

 

 

 

 

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Capo IV

Compenso incentivante al personale addetto

Compenso incentivante al personale addetto.

Utilizzazione del fondo.

 

Capo V

Sanzioni - Ravvedimento

Sanzioni.

Ritardati od omessi versamenti.

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

Irrogazione immediata delle sanzioni.

Ravvedimento.

Importi di modesto ammontare.

 

Capo VI

Revisioni ed aggiornamenti del classamento catastale

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone.

Aggiornamento del classamento catastale.

 

Capo VII

Norme finali

Norme abrogate.

Pubblicità del regolamento e degli atti.

Casi non previsti dal presente regolamento.

Rinvio dinamico.

Tutela dei dati personali.

Rinvio ad altre disposizioni.

Variazioni del regolamento.

Individuazione delle unità organizzative.

Termine per la conclusione dei procedimenti.

Entrata in vigore del regolamento.

 


CAPO I

NORME GENERALI

 

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento.

 

1. Il presente regolamento integra le norme di legge che disciplinano l’imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In particolare, con il presente regolamento, viene esercitata la potestà regolamentare attribuita ai comuni con il combinato disposto degli articoli 52 e 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, nonché dell’art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge, con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.

 

 

Art. 2

Soggetto passivo.

 

 

1. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario. In caso di fabbricati di cui all’articolo 5, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, il locatario assume la qualità di soggetto passivo a decorrere dal primo gennaio dell’anno successivo a quello nel corso del quale è stato stipulato il contratto di locazione finanziaria.

 

 

Art. 3

Terreni considerati non fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera a)

 

1. Sono considerati non fabbricabili, ai fini dell’applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, i terreni coltivati direttamente dai proprietari e familiari conviventi, come definiti dai commi seguenti.

2. A decorrere dall’1° gennaio 1998, ai fini di cui al precedente comma, la qualifica di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo a titolo principale deve risultare dalla iscrizione negli appositi elenchi previsti dall’articolo 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9, con assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

3. Il pensionato, che risulta ancora iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1.

4. In ogni caso, la forza lavorativa dei soggetti di cui al comma 3 addetti alla coltivazione del fondo deve essere pari ad almeno un terzo di quella occorrente per le normali necessità di coltivazione, e il reddito ricavato deve essere non inferiore al 25 % del complessivo reddito imponibile IRPEF, al netto di quello di pensione, dichiarato per l’anno precedente.( art.9 lettera d D.L. 30/12/1993, N. 557 e successive modificazioni)

5. Le condizioni di cui ai precedenti commi dovranno essere dichiarate da uno dei proprietari-coltivatori diretti ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Art. 4

Esenzioni -  Riduzioni - Dichiarazioni

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere b) e c)

 

1. In aggiunta alle esenzioni dall’imposta comunale sugli immobili previste dall’art. 7 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, sono esenti dalla detta imposta gli immobili posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dallo Stato, dalle regioni, dalle province, dagli altri comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti territoriali, dalle aziende sanitarie locali, non destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.

2. L’esenzione di cui all’articolo 7, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento od in qualità di locatario finanziario dall’ente non commerciale utilizzatore.

 

3. L’aliquota è ridotta al 4 per mille per i detentori di immobili destinati ad attività commerciali ed artigianali ubicati all’interno del Centro Storico di Monteleone d’Orvieto. Analoga riduzione compete ai detentori di immobili destinati ad attività industriali commerciali ed artigianali posti fuori dal centro storico, per i primi 5 anni di attività. Tale misura rimane invariata salvo le autonome valutazioni del Consiglio Comunale in sede di determinazione annuale delle tariffe.

         4. L'aliquota può essere stabilita  nella misura del 4 per mille, per un periodo comunque non superiore a tre anni, relativamente ai fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell'attività la costruzione e l'alienazione di immobili ed a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

          5. Al fine di evitare inutili contenziosi, qualunque agevolazione relativa all’imposta comunale sugli immobili derivante da regolamenti e deliberazioni dell’Ente dalla quale consegua un ridotto ammontare dell’imposta, ferma restando la disciplina dei controlli prevista dalle legge e dai regolamenti,avrà effetto e decorrenza dalla relativa richiesta.                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Art. 5

Abitazione principale e sue pertinenze.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettere d) ed e)

 

1. Agli effetti dell’applicazione delle agevolazioni in materia di imposta comunale sugli immobili, si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto. L’assimilazione opera a condizione che il proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, dell’abitazione nella quale abitualmente dimora sia proprietario o titolare di diritto reale di godimento, anche se in quota parte, della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

2. Ai fini di cui al comma 1, si intende per pertinenza: il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, ovvero le cose destinate in modo durevole al servizio o ad ornamento dell’abitazione principale, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale.

3. Resta fermo che l’abitazione principale e le sue pertinenze continuano ad essere unità immobiliari distinte e separate, ad ogni altro effetto stabilito nel decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ivi compresa la determinazione, per ciascuna di esse, del proprio valore secondo i criteri previsti nello stesso decreto legislativo. Resta, altresì, fermo che la detrazione spetta soltanto per l’abitazione principale, traducendosi, per questo aspetto, l’agevolazione di cui al comma 1 nella possibilità di detrarre dall’imposta dovuta per le pertinenze la parte dell’importo della detrazione che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

4. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 504/1992, l’area che nel catasto edilizio urbano risulta asservita al fabbricato, si intende costituente pertinenza del fabbricato stesso.

5. L’area di cui al comma precedente, anche se definita edificabile dai vigenti strumenti urbanistici generali o attuativi, costituisce oggetto di autonoma imposizione soltanto in caso di effettiva utilizzazione edificatoria.

6. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.

7. Le norme di cui al presente articolo si applicano per gli immobili per i quali questo comune è soggetto attivo di imposta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, ed hanno effetto con riferimento agli anni di imposta successivi a quello in corso alla data di adozione del presente regolamento.

8. Sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, entro il grado o collaterale entro il 2° grado.

9. Per gli anni d’imposta successivi al 31 dicembre 1999, si applica comunque il disposto di cui all’art. 30, commi 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

       10. l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, dà diritto ad eventuali aliquote agevolate  ed alla detrazione;

       11.Le agevolazioni di cui ai precedenti commi 8) e 10) spettano soltanto a seguito di presentazione di apposita dichiarazione, redatta preferibilmente sui moduli predisposti dall’ufficio, entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo a quello di imposta interessato. Dopo il primo anno la dichiarazione deve essere presentata soltanto in caso di variazioni

 

 

Art. 6

Aree divenute inedificabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera f)

 

1. Le imposte pagate per le aree successivamente divenute inedificabili sono rimborsate a decorrere dall’anno d’imposta corrispondente all'entrata in vigore dello strumento urbanistico che aveva dichiarato le aree edificabili. Il rimborso è disposto, a domanda dell’interessato, da produrre entro tre anni dalla variazione apportata allo strumento urbanistico, entro sei mesi dalla richiesta. Sono dovuti gli interessi nella misura prevista dal successivo articolo 27, comma 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 7

Valore aree fabbricabili.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52 e 59, comma 1, lettera g)

 

1. Al fine di ridurre al minimo l’insorgenza del contenzioso, i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili come stabiliti nel comma 5 dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 504, del 30 dicembre 1992, per zone omogenee, ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, vengono determinati come dal seguente prospetto:

 

ZONA

(come definita dagli strumenti urbanistici in vigore)

VALORE VENALE

per mc.edificabile

Area fabbricabile, urbanizzata, comunque denominata o destinata, il cui titolare sia già in possesso di concessione edilizia

15,00

       Area fabbricabile, urbanizzata, comunque denominata o destinata, il cui titolare non sia in possesso di concessione edilizia

13,00

Area fabbricabile, urbanizzata, comunque denominata o destinata, indicata nel P.R.G., non ancora urbanizzata.

5,00

Area fabbricabile, destinata ad usi industriali, artigianali o commerciali, indicata nel P.R.G., non ancora urbanizzata

4,00

     

     

     

     

     

     

     

     

 

2. Non sono sottoposti a rettifica i valori delle aree fabbricabili quando l’importo sia stato versato sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, ovvero dichiarati sulla scorta di atti di compravendita purchè siano ricompresi  entro la percentuale del 20% rispetto ai valori di cui al comma 1.

3. I valori di cui al precedente comma 1 potranno essere variati, con deliberazione della giunta comunale da adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno ed entreranno in vigore a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo. In assenza di modifiche si intendono confermati per l’anno successivo.

 

Art. 8

Fabbricati fatiscenti - Fabbricati di interesse storico e artistico.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera h)

 

1. Le caratteristiche di fatiscenza di un fabbricato sono considerate non superabili con interventi di manutenzione, agli effetti dell’applicazione della riduzione alla metà dell’imposta prevista nell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, quando, per l’esecuzione dei lavori, si renda necessaria l’evacuazione, dal fabbricato, delle persone, per almeno 6 mesi.

2. Per ottenere le agevolazioni di cui al precedente comma 1, riservate alla competenza del responsabile del servizio, gli interessati devono produrre apposita domanda in carta semplice dichiarando anche, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la circostanza prescritta per ottenere il beneficio.

3. Per la determinazione della base imponibile degli immobili di interesse storico o artistico secondo il criterio dell’articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, e qualora l’immobile sia di categoria catastale diversa dalla A), la consistenza in vani di tale immobile è determinata dal rapporto tra la sua superficie complessiva e la misura convenzionale di un vano abitativo, che si assume pari a mq. 20, e per la quantificazione del relativo valore la rendita così risultante va moltiplicata per il coefficiente di legge stabilito per le abitazioni, qualunque sia il gruppo o la categoria catastale di appartenenza.

 

Art. 9

Validità dei versamenti dell’imposta.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera i)

 

1. I versamenti dell’imposta comunale sugli immobili eseguiti da un contitolare sono considerati regolarmente eseguiti anche per conto degli altri.

 


Art. 10

Modalità dei versamenti – Differimenti.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, artt. 52, comma 5, e 59, comma 1 lettera o))

1. Il contribuente ha l’obbligo di eseguire in autotassazione, entro le prescritte scadenze del 16 giugno e 16 dicembre di ogni anno, il versamento, rispettivamente in acconto ed a saldo, dell’imposta dovuta per l’anno in corso. Il versamento è effettuato cumulativamente per tutti gli immobili posseduti dal contribuente nell’ambito del territorio del comune.

 

2. I soggetti obbligati eseguono i versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, direttamente al comune, tramite:

a) il conto corrente postale intestato alla tesoreria comunale;

b) il versamento diretto presso la tesoreria comunale.

Il comune può altresì stipulare apposite convenzioni per la riscossione diretta del tributo:

  con il sistema bancario;

  con la società Poste Italiane S.p.A., ai sensi dell’art. 40, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

3. E' facoltà del contribuente, ai sensi dell'art. 37, comma 55, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, effettuare il versamento della imposta con il modello F24.

4. I termini per i versamenti di cui al precedente comma 1 sono differiti di 30 giorni nel caso in cui il contribuente sia stato colpito, nei dieci giorni precedenti la scadenza per il pagamento, da lutto di famiglia per la morte di un convivente o di parente entro il 2° grado, o ricovero in ospedale dell’unico componente della famiglia.

 

Art. 11

Compensazioni ed accollo.

 

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 167, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono estesi, a tutti i tributi comunali, gli istituti della compensazione e dell’accollo di cui all’art. 8 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

2. Ai fini di cui al precedente comma 1:

a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato su altri tributi. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all’ufficio tributi una comunicazione, redatta su modello predisposto dal comune e distribuito gratuitamente, dalla quale risultano:

a.1) i tributi sui quali sono maturati i crediti d’imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo;

a.2) i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto a.1), le annualità cui si riferiscono, nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l’esatto ammontare del credito compensato;

b) è consentito l’accollo del debito tributario altrui, da parte di soggetto diverso dal contribuente obbligato. A tale fine il soggetto che si accolla il debito tributario comunica all’ufficio tributi, su modelli distribuiti gratuitamente dal comune, le generalità complete ed il codice fiscale del contribuente obbligato; l’identificazione del tributo o dei tributi dei quali si assume l’accollo; l’importo esatto, distinto per tributo, del dedito di cui viene assunto l’accollo.

3. La compensazione è ammessa solo se il credito d’imposta non si è prescritto secondo la specifica disciplina di ogni singolo tributo.


CAPO II

STATUTO DEI DIRITTI DEI CONTRIBUENTI

 

Art. 12

Principi generali.

 

1. Il presente capo disciplina nel rispetto dei principi dettati dalla legge 27 luglio 2000, n. 212, ed in virtù del disposto di cui all’art. 1, comma 4, della medesima legge, i diritti dei contribuenti soggetti passivi di tributi locali.

 

 

Art. 13

Informazione dei contribuenti.

 

1. L’ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa ed agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie in materia tributaria ponendole a disposizione gratuita dei contribuenti.

2. L’ufficio tributi porta a conoscenza dei contribuenti tempestivamente e con mezzi idonei ogni atto che dispone sulla organizzazione, sulle funzioni e sui procedimenti di natura tributaria.

 

 

Art. 14

Conoscenza degli atti e semplificazione.

 

1. L’ufficio tributi assicura l’effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati, nel luogo di residenza o dimora abituale desumibili dagli atti esistenti in ufficio opportunamente verificati anche attraverso gli organi di polizia locale. Gli atti sono comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario.

2. L’ufficio tributi non può richiedere documenti ed informazioni già in possesso dell’ufficio stesso o di altre pubbliche amministrazioni indicate dal contribuente, tali documenti ed informazioni devono essere eseguite con le modalità previste dall’art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L’ufficio tributi deve informare il contribuente di ogni fatto o circostanza a sua conoscenza dai quali possa derivare il mancato riconoscimento di un credito ovvero l’irrogazione di una sanzione, richiedendogli di integrare o correggere gli atti prodotti che impediscono il riconoscimento, seppure parziale, di un credito.

4. I modelli di comunicazione, le istruzioni ed ogni altra comunicazione sono tempestivamente messi gratuitamente, a disposizione dei contribuenti.

5. Prima di procedere alla notifica degli avvisi di accertamento e/o delle iscrizioni a ruolo di partite derivanti dalle liquidazioni stesse, qualora sussistono incertezze su aspetti rilevanti della comunicazione o degli atti in possesso dell’ufficio, l’ufficio tributi richiede al contribuente anche a mezzo del servizio postale, chiarimenti o di produrre i documenti mancanti entro il termine di giorni 30 dalla ricezione della richiesta. La stessa procedura è eseguita anche in presenza di un minore rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

 

 

Art. 15

Motivazione degli atti - Contenuti.

(Art. 1, commi 162 e 163 della legge 27 dicembre 2006, n. 296)

 

1. Gli atti emanati dall’ufficio tributi indicano i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama, salvo che quest’ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale.

2. Gli atti comunque indicano:

a) l’ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all’atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;

b) l’organo o l’autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell’atto in sede di autotutela;

c) le modalità, il termine, l’organo giurisdizionale o l’autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3. Sui ruoli coattivi e sugli altri titoli esecutivi è riportato il riferimento al precedente atto di accertamento o di liquidazione. Il titolo esecutivo è notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

 

 

Art. 16

Tutela dell’affidamento e della buona fede – Errori dei contribuenti.

 

1. I rapporti tra contribuente e comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del comune, ancorché successivamente modificate dall’amministrazione medesima, o qualora il suo comportamento risulti posto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del comune stesso.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce un una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

 

 

Art. 17

Interpello del contribuente.

 

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al comune, che risponde entro trenta giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l’applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell’istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del comune scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell’istanza di interpello, e limitatamente al richiedente. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il comune concordi con l’interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell’istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dal comune entro il termine di cui al comma 1.


CAPO III

ACCERTAMENTO CON ADESIONE

 

Art. 18

Accertamento con adesione.

(D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218 - Art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 Art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449)

 

1. È introdotto, in questo Comune, ai sensi del D.Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, per l’imposta comunale sugli immobili, I.C.I., l’istituto dell’accertamento con adesione del contribuente.

2. Competente alla definizione dell’accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile di cui all’art. 11, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.

3. L’accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell’ufficio.

 

 

Art. 19

Avvio del procedimento per l’accertamento con adesione.

 

1. Il responsabile dell’ufficio tributi, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell’atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l’accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l’ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l’accertamento con adesione.

2. Trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio dispone, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell’atto di accertamento.

3. Il contribuente, ricevuta la notifica dell’atto di cui al precedente comma 2, anteriormente all’impugnazione dell’atto innanzi la commissione tributaria provinciale, può formulare, in carta libera, istanza di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.

4. La presentazione dell’istanza di cui al precedente comma 3, anche da parte di un solo obbligato, comporta la sospensione, per tutti i coobbligati, dei termini per l’impugnazione e di quelli per la riscossione delle imposte in pendenza di giudizio, per un periodo di novanta giorni. L’impugnazione dell’atto da parte del soggetto che ha richiesto l’accertamento con adesione comporta rinuncia all’istanza.

5. Entro quindici giorni dalla ricezione dell’istanza, l’ufficio, anche telefonicamente, formula al contribuente l’invito a comparire.

6. All’atto del perfezionamento della definizione l’atto di cui al comma 2 perde efficacia.

7. Non si fa luogo all’invito preventivo dei contribuenti per omesso, parziale o insufficiente versamento dell’imposta, il cui procedimento è regolato ai sensi del comma 3 e seguenti del presente articolo.

 

 

Art. 20

Procedura per l’accertamento con adesione.

 

1. L’accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli 18 e 19 può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell’accertamento con adesione ha effetto per tutti i beni cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. Il valore definito vincola l’ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente ai beni oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti singoli beni contenuti nello stesso atto o dichiarazione.

 

 

Art. 21

Atto di accertamento con adesione.

 

1. L’accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente e dal responsabile del servizio o da un suo delegato.

2. Nell’atto sono indicati, separatamente per ciascun bene, gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, delle sanzioni e delle altre somme eventualmente dovute, anche in forma rateale.

3.   La sanzione dovuta, da ricalcolare sull’ammontare della maggiore imposta, è ridotta a un

1/4.

 

 

 

Art. 22

Adempimenti successivi.

 

1. Il versamento delle somme dovute per effetto dell’accertamento con adesione è eseguito entro 60 giorni dalla redazione dell’atto di cui al precedente articolo 21.

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, in un massimo di numero 4 rate trimestrali di pari importo, elevabili a 6 per importi superiori a 1000 Euro. L’importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Tale facoltà può essere richiesto adl contribuente anche in caso di avvenuta notifica dell’accertamento o delle liquidazione dell’imposta e comporta l’implicita accettazione del provvedimento.

Sull’importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell’atto di adesione .

3. Non è richiesta la prestazione di garanzia.

4. In caso di mancato versamento, anche di una sola rata, fermo restando l’ammontare dell’imposta concordata, il contribuente:

a) perde il beneficio della riduzione della sanzione;

b) deve corrispondere gli interessi nella misura annua determinata ai sensi del successivo art. 27, comma 3, calcolati sulla somma ancora dovuta, dalla data di scadenza della rata non versata.

5. Per la riscossione di quanto dovuto è dato corso alla procedura coattiva con le modalità previste dall’art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446.

 

 

Art. 23

Perfezionamento della definizione.

 

1. La definizione si perfeziona con il versamento di cui al precedente articolo 22, comma 1, ovvero con il versamento rateale di cui al successivo comma 2 o, infine, con l’avvenuto pagamento coattivo di cui al successivo comma 5 dello stesso art. 22.

 


CAPO IV

COMPENSO INCENTIVANTE AL PERSONALE ADDETTO

 

Art. 24

Compenso incentivante al personale addetto.

(D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lettera p)

 

1. In relazione al disposto dell’art. 59, comma 1, lettera p), del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, è istituito, in questo Comune, finalizzato al potenziamento dell’ufficio tributario comunale, un fondo speciale.

 

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2. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato con l’accantonamento del 1 % delle maggiori somme riscosse per accertamento e liquidazione dell’imposta comunale sugli immobili ivi comprese le sanzioni e gli interessi.

 

 

Art. 25

Utilizzazione del fondo.

 

 1. Le somme di cui al precedente articolo, sono destinate al personale addetto quale compenso incentivante o in aggiunta all’indennità delle posizioni organizzative qualora attribuita in misura inferiore al limite massimo previsto dalla legge;

2. I compensi incentivanti di cui al precedente comma 1, lettera c), sono utilizzati secondo la disciplina dei contratti collettivi nazionali di lavoro vigenti nel tempo.

 


CAPO V

SANZIONI - RAVVEDIMENTO

 

Art. 26

Sanzioni.

 

1. Per l’omessa presentazione della dichiarazione e per infedele dichiarazione si applicano, rispettivamente, le sanzione amministrative previste dall’art. 14, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni.

 

Art. 27

Ritardati od omessi versamenti.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13)

 

1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, o a saldo dell’imposta risultante dalle comunicazioni, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato.

2. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

3. Sugli importi non versati, si applicano, ai sensi dell’art. 1, comma 165, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli interessi moratori nella seguente misura annua di n. 2 punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale vigente nel tempo.

4. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell’eseguito versamento.

 

Art. 28

Procedimento di irrogazione delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 16)

 

1. Le sanzioni amministrative sono irrogate dal responsabile del servizio.

2. L’ufficio notifica l’atto di contestazione con l’indicazione, a pena di nullità, dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori, delle norme applicate, dei criteri seguiti per la determinazione delle sanzioni e della loro entità.

 

Art. 29

Irrogazione immediata delle sanzioni.

(D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 17)

 

1. In deroga alle previsioni dell’articolo 28, le sanzioni possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l’osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento, con atto contestuale all’avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

 

Art. 30

Ravvedimento.

 

1.La sanzione è ridotta, sempreché la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti obbligati ai sensi dell’articolo11, comma 1, del D.Lgs. n. 472/1997, abbiano avuto formale conoscenza, nella misura prevista dall’art. 13, comma 1, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modificazioni e precisamente:

 

a)       ad un ottavo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un  acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

b)       ad un quinto del minimo nei casi di omissioni o di errori anche incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione o, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c)       ad un ottavo del minimo, nei casi di omissione della presentazione della comunicazione di cui all'art. 9, se questa viene presentata con un ritardo non superiore a sessanta giorni.

d)      Il ravvedimento del contribuente nei casi di omissione o di errore non incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo esclude l'applicazione della sanzione se la regolarizzazione avviene entro tre mesi dall'omissione e dall'errore.

 

2. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

 

 

Art. 31

Importi di modesto ammontare.

 

1. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono stabiliti in € 10 ( dieci), gli importi fino a concorrenza dei quali i versamenti non sono dovuti o non sono effettuati i rimborsi.


CAPO VI

REVISIONI ED AGGIORNAMENTI

DEL CLASSAMENTO CATASTALE

 

Art. 32

Revisione classamento delle unità immobiliari site in microzone

 

 

1. Non si procede alla revisione del classamento delle unità immobiliari site in microzone, prevista dall’art. 1, comma 335, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 in quanto il territorio di questo Comune non è ripartito in microzone;

Art. 33

Aggiornamento del classamento catastale

 

1. In applicazione dell’art. 1, commi da 336 e 339, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, ed in relazione alla determinazione dell’Agenzia del territorio in data 16 febbraio 2005 (G.U. 18.02.2005, n. 40), il responsabile dei servizi tecnici, individua le unità immobiliari di proprietà privata, non dichiarate in catasto o per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali, per intervenute variazioni edilizie, sulla base della constatazione di idonei elementi rinvenibili nell’archivio edilizio comunale, nell’archivio delle licenze commerciali, ovvero nei verbali di accertamento di violazioni edilizie, nella cartografia tecnica, nelle immagini territoriali o tratti da ogni altra documentazione idonea allo scopo.

2. Entro il termine di 60 giorni dalla individuazione di cui al precedente comma 1, il medesimo responsabile del servizio richiede, ai soggetti obbligati, la presentazione degli atti catastali di aggiornamento.

3. La richiesta di aggiornamento catastale di cui al precedente comma 2, contiene:

a)       i dati catastali dell’unità immobiliare, quando disponibili, ovvero del terreno sul quale insiste la costruzione non dichiarata in catasto;

b)       gli elementi oggetto della constatazione di cui al precedente comma 1;

c)       Le modalità e i termini secondo i quali è possibile adempire agli obblighi, e le conseguenze in caso di inadempienza;

d)       la data, qualora accertabile, cui riferire il mancato adempimento degli obblighi in materia di dichiarazione delle nuove costruzioni o di variazione di quelle censite al catasto edilizio urbano;

                e)    ai fini dell’applicazione dei commi 336 e 337  dell’art. 11 della legge 30/12/2004 n, n. 311, e dell’accatastamento dei fabbricati rurali, il responsabile dell’Ufficio tributi invierà a tutti i contribuenti una nota esplicativa, contenente gli obblighi e le modalità necessarie per l’aggiornamento del classamento catastale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPO VII

NORME FINALI

 

Art. 34

Norme abrogate.

1. Con l’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

 

 

Art. 35

Pubblicità del regolamento e degli atti.

 

1. Copia del presente regolamento, a norma dell’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15 è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

 

 

Art. 36

Casi non previsti dal presente regolamento.

 

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:

a) le leggi nazionali e regionali;

b) lo Statuto comunale;

c) i regolamenti comunali;

d) gli usi e consuetudini locali.

 

 

Art. 37

Rinvio dinamico.

 

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.

2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

 

 

Art. 38

Tutela dei dati personali.

 

1. Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni.

 
 
Art. 39

Rinvio ad altre disposizioni.

 

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni, alle speciali norme legislative vigenti in materia nonchè al regolamento per la disciplina generale delle entrate comunali.

 

 

Art. 40

Variazioni del regolamento.

 

1. L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.

 

 

 

Art. 41

Individuazione delle unità organizzative.

 

1. Ai sensi dell’art. 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241, le unità organizzative competenti e responsabili dell’istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell’adozione del provvedimento finale, vengono designate come dal prospetto che segue:

 

Num. d’ord.

OGGETTO

Settori di intervento

Unità organizzativa

1

 

 

Funzionario Responsabile I.C.I.

 

TRIBUTI

 

 AREA AMMINISTRATIVA

 

 

 

Art. 42

Termine per la conclusione dei procedimenti.

1. I termini per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente regolamento, come voluto dall’art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall’art. 3, c. 6-bis, del D.L. 14.03.2005, n. 35 e successive modificazioni, vengono fissati come dal seguente prospetto:

 

Num. d’ord.

INTERVENTI

Giorni utili decorrenti dalla richiesta

1

Richiesta chiarimenti sull’applicazione del tributo

30

2

Liquidazione e accertamento del tributo dal giorno della comunicazione del cittadino o della segnalazione dei preposti al servizio

180

3

Rimborso o sgravio di quote indebite o inesigibili

180

4

Richiesta scritta di informazioni e notizie

30

5

Risposta ad esposti

60

6

Rimborso di somme comunque indebitamente pagate

180

 

 

Art. 43

Entrata in vigore del regolamento.

 

1. Il presente regolamento entra in vigore con il primo gennaio 2007. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il presente regolamento:

– è stato deliberato dal consiglio comunale nella seduta del 06/11/2007  con atto n. 30;

– è stato pubblicato all’albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi

dal 22/11/2007 al 07/12/2007

con la contemporanea pubblicazione, allo stesso albo pretorio ed in altri luoghi consueti, di apposito manifesto annunciante la detta pubblicazione;

 

– è entrato in vigore il 01/01/2008;

- è stato modificato su indicazione dell'Ufficio federalismo fiscale del Ministero dell'Economia e delle Finanze  con deliberazione cel consiglio Comunale n. 10 del 05/04/2008.

 

Data 05/04/2008.

 

 

Timbro

Il Segretario comunale

Dr.sa Lorena Moretti