PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE
I.C.I.  =  IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI ANNO 2010

Scadenza 1^ rata (versamento pari al 50% dell’intero anno) =  16 Giugno    2010

                 Scadenza 2^ rata (versamento a saldo)                                  =  16 Dicembre 2010

 

SI INFORMA

 

1) Che l’Imposta suddetta, a decorrere dall’anno 2003 viene riscossa direttamente dal Comune, tramite:

-  Sportelli Tesoreria Comunale – CARIT spa  Cassa di Risparmio di Terni e Narni– in Narni Centro - Narni Scalo e su tutto il territorio nazionale, senza oneri aggiuntivi.

-  Uffici Postali

- Utilizzando in .ambedue le soluzioni il bollettino di Conto corrente postale N° 42499947  intestato a Comune di Narni – ICI – Servizio  Tesoreria inviato a domicilio e in distribuzione presso gli stessi Uffici e presso gli Uffici Comunali;

-  modello F24.

 

2) MISURA DELL’IMPOSTA.

 

Premesso:

 che con decreto legge n. 93/2008 approvato dal consiglio dei ministri e pubblicato in G.U.n. 124 del 28/05/2008 e’ stata abolita l’ICI sulle abitazioni principali e relative pertinenze del soggetto passivo, considerate tali ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, nonché quelle ad esse assimilate dal comune con regolamento vigente, con l’eccezione degli immobili classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ,

 

sono state confermate le aliquote per l’anno 2010, pertanto l’imposta si calcola applicando le aliquote determinate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 28/05/2008 nelle seguenti misure:

 

a)      del 5,5 per mille per le unità immobiliari locate, se esclusivamente possedute da persone fisiche, con contratto regolarmente registrato; gli inquilini devono risultare ivi residenti;

b)      del 7 per mille per le abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 direttamente adibite ad abitazione principale da parte del titolare del diritto (applicando la detrazione pari a € 103,29), o concesse in comodato d’uso ai parenti in linea retta o collaterale entro il secondo grado; i comodatari devono risultare ivi residenti;

c)      del 2 per mille per le abitazioni locate con contratto registrato a canone concordato, limitatamente a studenti universitari;

d)      del 7 per mille relativamente agli alloggi non locati  che mancano di contratto di locazione registrato da meno di due anni;

e)      del 9 per mille relativamente agli alloggi non locati per i quali non siano stati registrati contratti di locazione da almeno due anni, le cosiddette  “ seconde case” o “ case a disposizione”;

f)       per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D interamente posseduti da persona fisica o giuridica che eserciti nuove realtà imprenditoriali di carattere industriale nei medesimi immobili, ai sensi dell’art. 2082 cod. civ.:

1)  per l’anno in cui è avvenuta l’ultimazione del fabbricato, ove viene svolta l’attività d’impresa, e per l’anno successivo nella misura del 5 per mille;

2)   per il terzo anno del 6 per mille;

3)   dal quarto anno in poi 7 per mille.

g)      del 7 per mille  per tutte le altre unità immobiliari ed i terreni edificabili.

 

Per le aree edificabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno d’imposizione; si fa presente che, con Deliberazione C.C. n. 23 del 24/03/2004, è stato approvato il nuovo Piano Regolatore Generale che ha modificato la destinazione d’uso dei terreni insistenti nel territorio comunale. Con Deliberazione G.C. n. 43 del 15/03/2010 è stato individuato, quale valore imponibile, il più probabile valore di trasformazione dei suddetti terreni per l’anno 2010.

 

Per i fabbricati iscritti in catasto il valore è quello che risulta applicando alle rendite catastali, rivalutate del 5% (art. 3 legge n. 662 del 1996), i seguenti moltiplicatori:

-          100 per le unità immobiliari classificate nei gruppi A e C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1) ;

-          140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B;

-          50 per quelle classificate nelle categorie D e A/10;

-          34 per le unità classificate nella categoria C/1;

-          per quelli di gruppo D posseduti da imprese si deve applicare il comma 3 dell’art. 5 del D. Lgs. N. 504 del 1992.

I terreni agricoli siti nel Comune di Narni sono esenti perché il territorio comunale è compreso tra le aree montane delimitate ai sensi dell’art. 15 della legge 984 del 27.12.1977.

Con Delib. C.C. n. 25 del 28/3/2007 è stata approvato il nuovo Regolamento per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

Il versamento dell’imposta deve essere effettuato se superiore a € 2,07 con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, c. 166, L. 296/06).

 

3) DICHIARAZIONI.

-          Dal 1° giugno al 31 luglio 2010 devono essere presentante le dichiarazioni di variazione agli effetti dell’Imposta Comunale sugli Immobili per le variazioni intervenute nell’anno 2009;

-          La dichiarazione di variazione deve essere presentata se nell’anno 2009 vi sono state modificazioni soggettive ed oggettive che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo o per tutte le modificazioni che non sono fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale;

-          La dichiarazione, redatta su apposito modello in distribuzione presso gli Uffici Comunali, o prelevata tramite Internet, deve essere presentata al Comune dove sono ubicati gli immobili, direttamente o a mezzo raccomandata postale, senza ricevuta di ritorno;

-          Nel caso di più soggetti passivi contitolari dello stesso immobile, è consentita ad uno di essi la presentazione di dichiarazione congiunta, purché comprensiva di tutti i contitolari;

Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri; al fine di evitare disguidi od omissioni, si sollecita una comunicazione in relazione a ciò, resa presso l’Ufficio Tributi entro la scadenza della rata successiva.

Þ Eventuali dichiarazioni tardive potranno essere depositate presso l’Ufficio Protocollo sito in Via della Pinciana.

Per fruire delle agevolazioni previste per:

-          immobili concessi a parenti ed affini in comodato d’uso gratuito,

-          alloggi locati con contratto registrato a canone concordato, limitatamente a studenti universitari;

-          alloggi non locati da meno di due anni,

-          alloggi locati con contratto regolarmente registrato e utilizzati come abitazione principale;

-          immobili inagibili, inabitabili e comunque inutilizzati, (diroccati, pericolanti, fatiscenti) non recuperabili con interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria;

-          immobili adibiti a casa vacanze;

va presentata autocertificazione all’Ufficio Tributi entro il 30/06/2010, tramite l’apposito modulo disponibile presso il predetto Ufficio o sul sito comunale; nel caso di locazione, è opportuno far prendere visione al suddetto Ufficio dei contratti di locazione registrati relativi a tali immobili.

Contatti Ufficio Tributi:  Via del Campanile, 1 orari apertura: venerdì e sabato dalle 9.00 alle 12.00; lunedì e mercoledì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 15.30 alle 17.30, martedì e giovedì chiuso. Numero verde gratuito 800747201, 0744 747234/747235/760146, dalle ore 12:00 alle ore 14:00. Fax 0744760449.

Coloro che intendono utilizzare il servizio di consultazione on line della propria posizione tributaria e non sono in possesso della relativa password di accesso, possono rivolgersi direttamente all’Ufficio Tributi richiedendo la stessa all’indirizzo di posta elettronica ufficiotributi@comune.narni.tr.it

 

Narni, lì 16/04/2010

                                                                                                                      IL DIRIGENTE F.F.

                                                                                                                      Dott.ssa Sepi Lorella