PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

 

C O M U N E  DI  O R V I E T O

UFFICIO TRIBUTI

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L’ANNO 2010

 

Il Funzionario designato per la gestione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, visto il D.Lgs. n°504/92 e successive modificazioni

 

I N F O R M A

 

che entro il 16 giugno 2010 deve essere effettuato il versamento della prima rata dell’Imposta Comunale sugli Immobili.

Soggetti passivi dell’imposta sono il proprietario di fabbricati, di aree fabbricabili siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa ovvero il titolare del diritto di superficie, di usufrutto, uso o abitazione sugli stessi, anche se non residenti nel territorio dello Stato se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitano l’attività.

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione I.C.I. nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3/bis del D. Lgs. 18/12/97, n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico ai sensi dell’art. 1, comma 174, Legge 27/12/06, n. 296.

L’art. 1 del D.L. n°93/08, convertito in Legge n°126/08, ha stabilito che a decorrere dall’anno 2008 è esclusa dall’Imposta Comunale sugli Immobili, la tassazione dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sue pertinenze del soggetto passivo d’imposta, ad eccezione di quelle censite in Categoria Catastale A/1, A/8 e A/9  e relative pertinenze. Tale esenzione  si estende anche ai casi in cui il Regolamento ha previsto l’assimilazione all’abitazione principale e precisamente:

- immobili concessi in uso gratuito a  parenti in linea retta entro il 1°grado alle condizioni previste dall’art.  8 del Regolamento;

- immobili di proprietà del coniuge non assegnatario della casa coniugale a seguito di separazione legale o divorzio, purchè      questi non risulti proprietario di altri immobili adibiti ad abitazione principale nel Comune;

- immobili di proprietà di Cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari;

- alloggi regolarmente assegnati dall’Ater;

- immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che gli stessi non risultino locati.

Restano pertanto fuori dall’esclusione, e quindi soggette all’imposta, le unità immobiliari possedute nel territorio del Comune a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadino italiano residente all’estero.

 

Con Delibera Consiliare n. 44 del 28.03.2008 è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1 gennaio 2008 e con Delibera Consiliare n. 41 del 30.03.2007 sono state approvate le aliquote da applicare per l’anno 2007 e confermate anche per il 2010, che sono:

a)       Aliquota ordinaria                                                                                                                                                           7‰

b)       Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze                                                                                   5‰

c)       Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito  dal possessore a parenti in linea retta 

         entro il 1° grado                                                                                                                                                               5‰

d)       Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili  – Art. 3, comma 56, L. n° 66/96                          5‰

e)       Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro                                                                           7‰

f)        Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti  – Art. 3 comma 55 L. n°662/96                7‰

g)   Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di cui all’art. 2 comma 3

L. n° 431/98 (normale uso residenziale)                                                                                                                        5‰

h)       Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui all’art. 5 comma 3 della L. n° 431/98

(abitazioni per studenti universitari)                                                                                                                              4‰

        i)     Alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione, ad uso abitativo,

da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 4, 2° periodo L. n. 431/98. Si intendono tali le unità immobiliari

classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabili

a fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data

in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che l’utilizzano come abitazione principale                9‰

l)     Aliquota relativa alle aree edificabili                                                                                                                              7‰        

 

1)            Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;

2)            Per gli alloggi, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 1), l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰ se risultano locati, ovvero dal 9 al 7‰ se non risultano essere stati registrati contratti di locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2, comma 4, 2°periodo L. n° 431/98;

3)            Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 1 e 2, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.

4)            Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2007 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)       che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;

b)       il matrimonio deve essere contratto a partire dall’anno 2007 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;

c)       che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;

d)       che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;

 La riduzione di aliquota, di cui al punto 4), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;

5)                   Le aliquote previste ai punti g) e h) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:

a)       presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;

b)       le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;

c)       qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.

 

6)                   Detrazione per abitazione principale               € 129,00  annue.

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso dovrà essere effettuato (con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) con apposito bollettino ICI intestato a EQUITALIA UMBRIA S.P.A. Orvieto – Tr - ICI Via Daniele Manin, 22 06034 FOLIGNO-PG- c/c n. 88641667, senza alcun addebito di spesa direttamente all’Agente della Riscossione e presso gli sportelli bancari dei seguenti Istituti di Credito convenzionati, Cassa di Risparmio Terni e Narni, Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Trasimeno Orvietano, Cassa di Risparmio di Spoleto e Cassa di Risparmio di Lucca, o tramite F24, o presso gli sportelli degli uffici postali, in due rate, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente e la seconda dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.

E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs., n. 518/93, calcolato applicando la detrazione e le aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2010 elencate nel presente manifesto. In caso di omesso o ritardato pagamento si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.

 

 

Orvieto, 27 aprile 2010

                                                                                                                            

                                   IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  I.C.I.

(Dott.ssa Mirella Puri)