COMUNE  DI  ORVIETO

                                              Provincia di Terni

  SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI

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IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2008

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rende noto

 

1)      Con Delibera Consiliare n. 44 del 28.03.2008 è stato approvato il Regolamento dell’Imposta Comunale sugli Immobili in vigore dal 1 gennaio 2008 e con Delibera Consiliare n. 41 del 30.03.2007 sono state approvate le aliquote da applicare per l’anno 2007 e confermate anche per il 2008, che sono:

a)      Aliquota ordinaria                                                                                                                 7‰

b)      Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze                                                    5‰

c)      Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito  dal possessore

a parenti in linea retta entro il 1° grado                                                                                   5‰

d)      Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili

 – Art. 3, comma 56, Legge 66/96                                                                                         5‰

e)      Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro                                             7‰

f)       Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti

 – Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662                                                                     7‰

g)      Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di cui

al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431 (normale uso residenziale)                            5‰

h)      Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma 3°

dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari)                                     4‰

i)        Alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione,

ad uso abitativo, da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio dell’anno cui si riferisce

il pagamento dell’imposta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 2, c. 4, 2° periodo L. 9/12/98

n. 431. Si intendono tali le unità immobiliari classificate o classificabili nel gruppo

catastale A (ad esclusione della categoria A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata

dal proprietario come abitazione principale, ovvero non locata, né data in uso gratuito

a parenti in linea retta di primo grado che l’utilizzano come abitazione principale                      9‰

j)        Aliquota per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili, per i

quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate                                                      7‰

 

2)      Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;

3)      Per gli alloggi, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 2), l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰ se risultano locati, ovvero dal 9 al 7‰ se non risultano essere stati registrati contratti di locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni, ai sensi dell’art. 2, c.4, 2°periodo L. 9/12/98 n. 431;

4)      Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 2 e 3, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.

5)      Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2007 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)      che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;

b)     il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2007 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;

c)      che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;

d)     che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;

6)      La riduzione di aliquota, di cui al punto 5), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;

7)      Le aliquote previste ai punti 1g) e 1h) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:

a)      presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;

b)     le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;

c)      qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.

 

8)      Di confermare l’importo della detrazione di € 129,00  per le seguenti tipologie di immobili                 

l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune; le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari; l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale; l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti all’estero, a condizione che sia l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale e che non risulti locata; l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; la casa coniugale per la quota posseduta dal coniuge non assegnatario della stessa a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 6, comma 3/bis, D.Lgs. 504/92), a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà o altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

9)  Dall’imposta dovuta per l’abitazione principale, con esclusione di quelle accatastate nelle categorie A1, A8 ed A9 e di quelle di cui alla lettera d), si detrae un ulteriore importo pari all’1,33‰ della base imponibile. L’ulteriore detrazione, comunque non superiore a 200,00 euro, viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare e rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

Il versamento dell’imposta dovuta al Comune per gli immobili la cui superficie insiste sul territorio del Comune stesso dovrà essere effettuato (con arrotondamento all’euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo) con apposito bollettino ICI intestato a EQUITALIA Terni S.P.A. Orvieto – Tr - ICI Via Bramante, 1 - 05100 TERNI c/c n. 88641667, senza alcun addebito di spesa direttamente al Concessionario e presso gli sportelli bancari dei seguenti Istituti di Credito convenzionati, Cassa di Risparmio Terni e Narni, Cassa di Risparmio di Orvieto, Banca Trasimeno Orvietano, Cassa di Risparmio di Spoleto e Banca Popolare di Novara, o tramite F24, o presso gli sportelli degli uffici postali, in due rate, delle quali la prima, entro il 16 giugno, pari al 50% dell’imposta dovuta calcolata sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei 12 mesi dell’anno precedente e la seconda dal 1° al 16 dicembre a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, tenendo conto delle aliquote e delle detrazioni deliberate per l’anno in corso.

E’ ammesso il versamento in unica soluzione entro il 16 giugno ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs., n. 518/93, calcolato applicando la detrazione e le aliquote deliberate per l’anno d’imposta 2008  elencate nel presente manifesto. In caso di omesso o ritardato pagamento si applicano le sanzioni e gli interessi previsti dalla legge.

  

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

(rag. Paolo Viggiano)