COMUNE  DI  ORVIETO

                                              Provincia di Terni

  SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI

  P.I. 00052040557 – Tel. 0763306258-9-350 – Fax 0763306258 – e-mail: tributi@comune.orvieto.tr.it

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2007

                                       IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rende noto

 

1)      Con Delibera Consiliare n. 41 del 30/03/2007 sono state approvate le aliquote per l’anno 2007:

a)      Aliquota ordinaria                                                                                                      7‰

b)      Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze                                         5‰

c)      Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito

 dal possessore a parenti in linea retta entro il 1° grado                                                5‰

d)      Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili

 – Art. 3, comma 56, Legge 66/96                                                                             5‰

e)      Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro                                 7‰

f)       Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti

 – Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662                                                         7‰

g)      Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di

 cui al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431(normale uso residenziale)           5‰

h)      Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma

3° dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari)                     4‰

i)        Alloggi non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di

locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni, a partire dal 1° gennaio

dell’anno cui si riferisce il pagamento dell’imposta, ai sensi e per gli effetti del

l’art. 2, c. 4, 2° periodo L. 9/12/98 n. 431. Si intendono tali le unità immobiliari

classificate o classificabili nel gruppo catastale A (ad esclusione della categoria

A/10), utilizzabile ai fini abitativi, non utilizzata dal proprietario come abitazione

principale, ovvero non locata, né data in uso gratuito a parenti in linea retta di

primo grado che l’utilizzano come abitazione principale                                               9‰

j)        Aliquota per ogni altra tipologia di immobile, comprese le aree edificabili, per                         i quali non si rendono applicabili le aliquote summenzionate                                7‰

 

2)      Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;

3)      Per gli alloggi, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 2), l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰ se risultano locati, ovvero dal 9 al 7‰ se non risultano essere stati registrati contratti di locazione, ad uso abitativo, da almeno due anni;

4)      Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 2 e 3, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio Tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.

5)      Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2007 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)      che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;

b)     il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2007 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;

c)      che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;

d)     che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;

6)      La riduzione di aliquota, di cui al punto 5), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;

7)      Le aliquote previste ai punti 1g) e 1h) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:

a)      presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;

b)     le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;

c)      qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.

 

8)      Di confermare l’importo della detrazione per le seguenti tipologie di immobili:    € 129.00;

§         l’abitazione principale del soggetto passivo residente nel comune;

§         le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite

ad abitazione principale dai soci assegnatari;

§         l’alloggio regolarmente assegnato dall’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale;

§         l’abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani residenti

all’estero, a condizione che sia l’unica proprietà posseduta sul territorio nazionale e

che non risulti locata;

§         l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che

acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente,

a condizione che la stessa non risulti locata.

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

(rag. Paolo Viggiano)