COMUNE  DI  ORVIETO

                                              Provincia di Terni

  SETTORE FINANZA CASSA E BILANCIO – UFFICIO TRIBUTI

  P.I. 00052040557 – Tel. 0763306258-9-350 – Fax 0763306258 – e-mail: tributi@comune.orvieto.tr.it

 

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DI DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2006

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Rende noto

 

Che con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 20/12/2005 sono state adottate le seguenti determinazioni concernenti l’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2006:

 

1)      Di confermare l’importo della detrazione per abitazione principale per l’anno 2006 in € 129,00;

 

2)      Di confermare per l’anno 2006 le aliquote deliberate con atto di G.C. n. 187 del 28 dicembre 2004, come dal seguente prospetto:

a)      Aliquota ordinaria                                                                                                       6‰

b)      Aliquota riferita all’abitazione principale e le sue pertinenze                                          5‰

c)      Aliquota relativa ad abitazione principale concessa in uso gratuito

dal possessore   a parenti in linea retta entro il 1° grado (Non si applica

la detrazione prevista per le abitazioni principali. L’agevolazione non

compete se il concessionario dell’abitazione risulta proprietario di altro

immobile abitativo nello stesso comune o non vi abbia fissato la propria

residenza o effettiva stabile dimora)                                                                        5‰

d)      Aliquota relativa ad abitazione principale per anziani disabili

 – Art. 3, comma 56, Legge 66/96                                                                              5‰

e)      Aliquota per alloggi non adibiti ad abitazione principale del soggetto

passivo comunque destinati                                                                                         7‰

f)       Aliquota per immobili appartenenti ad Enti senza scopo di lucro                                   6‰

g)      Aliquota relativa a fabbricati realizzati per la vendita e non venduti

– Art. 3, comma 55 Legge 23/12/1996, n. 662                                                           6‰

h)      Abitazioni locate a titolo di abitazione principale alle condizioni e accordi di

cui al comma 3° dell’art. 2, Legge 9/12/1998 n. 431(normale uso residenziale)            5‰

i)        Immobili locati a titolo di abitazione alle condizioni e accordi di cui al comma

3° dell’art. 5 legge 9/12/1998 n. 431 (abitazioni per studenti universitari)                      4‰

3)      Per le abitazioni principali localizzate nel centro storico nel caso in cui vengano realizzati interventi soggetti a specifico permesso a costruire (ex concessione edilizia) individuati all’art. 10 del D.P.R. 380 del 6/6/2001 e interventi che interessano tutti i paramenti esterni degli edifici, con esclusione degli interventi che comportano mutamenti della destinazione d’uso e delle coperture, l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰;

4)      Per gli alloggi non adibiti ad abitazione principale, localizzati sempre nel centro storico, nel caso in cui siano realizzati gli interventi di cui al punto 3, l’aliquota è ridotta dal 7 al 5‰;

5)      Le riduzioni di aliquota, di cui ai punti 3 e 4, decorrono dalla data di presentazione di una specifica richiesta da inoltrare all’Ufficio tributi ed avranno la durata di 3 anni. Se i lavori non saranno eseguiti, occorrerà versare la differenza d’imposta non pagata in precedenza.

6)      Per le abitazioni principali acquistate dal 1 gennaio 2006 l’aliquota è ridotta dal 5 al 4‰ per i soggetti passivi ai fini I.C.I. che contraggono matrimonio, in possesso di tutti i seguenti requisiti:

a)       che almeno uno dei due futuri coniugi, all’atto del matrimonio, abbia un’età non superiore ai 35 anni;

b)       il matrimonio deve essere contratto nell’anno 2006 ed entrambi i coniugi non possono aver usufruito delle medesima agevolazione;

c)       che non siano proprietari, per intero di altre abitazioni nel Comune di Orvieto;

d)       che i coniugi devono comunque costituire un unico nucleo familiare;

7)      La riduzione di aliquota, di cui al punto 6), decorre dalla data di presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi e avrà la durata di 3 anni. L’agevolazione decade automaticamente in caso di vendita dell’abitazione nel corso dei 3 anni. Non è ammessa la ripetitività dell’agevolazione per successivi acquisti;

8)      Le aliquote previste ai punti 2h) e 2i) potranno trovare applicazione alle seguenti condizioni:

a)       presentazione di una specifica richiesta all’Ufficio Tributi con allegata copia del contratto redatto in base alla tipologia dei contratti previsti dal D.M. attuativo del 30/12/02, regolarmente registrato;

b)       le aliquote decorreranno dalla data di presentazione della richiesta e troveranno applicazione per tutto il periodo di vigenza del contratto o fino alla sua risoluzione anticipata;

c)       qualsiasi variazione contrattuale dovrà essere segnalata e documentata all’Ufficio Tributi.

 

 

 

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE I.C.I.

(Rag. Paolo Viggiano)