DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.30 dd.   28 dicembre 2001.-

Oggetto:   Approvazione Nuovo Regolamento Imposta comunale sugli Immobili

 

 Premesso che:

- l'art. 52 del D.L.G.S. 15.12.1997 n. 446 prevede che le province ed i comuni possano disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Stabilisce  altresì che per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti e che i regolamenti sono approvati con deliberazione del comune non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo.

 

-l'art. 59 del D.Lgs 15.12.1997 n. 446 prevede che  i comuni possono con proprio regolamento :

·         stabilire ulteriori condizioni ai fini dell'applicazione delle disposizioni del secondo periodo della lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 riguardante i terreni considerati non fabbricabili, anche con riferimento alla quantità e qualità di lavoro effettivamente dedicato all'attività agricola da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 58 e del proprio nucleo familiare;

·         stabilire che l'esenzione di cui all'articolo 7, comma 1, lettera i), del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, concernente gli immobili utilizzati da enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore;

·         considerare parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto;

·         considerare abitazioni principali, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, stabilendo il grado di parentela;

·         prevedere il diritto al rimborso dell'imposta pagata per le aree successivamente divenute inedificabili, stabilendone termini, limiti temporali e condizioni, avuto anche riguardo alle modalità ed alla frequenza delle varianti apportate agli strumenti urbanistici;

·         determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili, al fine della limitazione del potere di accertamento del comune qualora l'imposta sia stata versata sulla base di un valore non inferiore a quello predeterminato, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre al massimo l'insorgenza di contenzioso;

·         disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione, agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista nell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, come sostituito dall'articolo 3, comma 55, della Legge 23.12.1996 n 662;

·         stabilire che si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri;

·         semplificare e razionalizzare il procedimento di accertamento anche al fine di ridurre gli adempimenti dei contribuenti e potenziare l'attività di controllo sostanziale, secondo i seguenti criteri direttivi:

1.       eliminazione delle operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati, con conseguente soppressione dell'obbligo di presentazione della dichiarazione o denuncia, ed introduzione dell'obbligo della comunicazione, da parte del contribuente al comune competente, entro un termine prestabilito dal comune stesso, degli acquisti, cessazioni o modificazioni di soggettività passiva, con la sola individuazione dell'unità immobiliare interessata;

2.       attribuzione alla giunta comunale del compito di decidere le azioni di controllo;

3.       determinazione di un termine di decadenza, comunque non oltre il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l'imposizione, entro il quale deve essere notificato al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, il motivato avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento con la liquidazione dell'imposta o maggiore imposta dovuta, delle sanzioni e degli interessi;

4.       previsione di una sanzione, comunque non inferiore a lire 200.000 né superiore a lire 1.000.000   per ciascuna unità immobiliare, per la omessa comunicazione di cui al numero 1).

5.       potenziamento dell'attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi immobiliari del Ministero delle finanze e con altre banche dati rilevanti per la lotta all'evasione;

·         introdurre l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente,

·         razionalizzare le modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamenti, prevedendo, in aggiunta o in sostituzione del pagamento tramite il concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente presso la tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario;

·         stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari;

·         prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della Legge 23.12.1996 n. 662, possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

 

Visto il precedente Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 di data 28.12.1998, esecutivo a sensi di legge e ritenuto necessario   provvedere a una sua revisione,

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Udita la proposta del Sindaco  di  adottare a far data dal 01.01.2002 un nuovo regolamento  comunale Ici nel testo  che allegato alla presente delibera ne forma parte integrante e sostanziale;

            Acquisiti i pareri favorevoli, espressi sulla proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 102 D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dall’art. 16, comma 6 della L.R. 23/10/1998 nr. 10, dal responsabile del settore contabile in ordine alla sola regolarità contabile, e dal responsabile del tributo in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa, inseriti nel presente atto di cui formano parte integrante e sostanziale;

 

                      Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.G.R. 27 febbraio 1995 nr. 4/L., così come modificato dalla L.R. 23/10/1998 nr. 10.

            Vista la normativa vigente in materia di Imposta Comunale sugli immobili ;

Con voti favorevoli n. 9, astenuti n. 2 (Franzoi Mario, Giovannini Marco), n. 2 contrari, su n.  13  Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, votazione svoltasi con l’assistenza degli scrutatori,

D E L I B E R A

 

1.       di approvare il nuovo  regolamento comunale sull'ICI , nel testo  che  si allega  alla presente  deliberazione  per formarne parte integrante e sostanziale,

2.       di dare atto  che il nuovo  regolamento  entra in vigore a  far data  dal 1 gennaio 2002 e sostituisce la precedente regolamentazione.

3.       Di dare atto che copia della presente deliberazione è trasmessa al concessionario per la riscossione delle imposte per quanto di competenza.

4.       Copia della presente deliberazione con allegato il regolamento sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, e comunicati al Ministero delle finanze ,  ai sensi di quanto previsto dall’art. 52 comma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 nr. 446,

5.       Con voti favorevoli n. 9, astenuti n.2 (Franzoi Mario, Giovannini Marco), n. 2 contrari, su n.  13  Consiglieri presenti e votanti, espressi per alzata di mano, votazione svoltasi con l’assistenza degli scrutatori, di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1.

 

6.        Di dare evidenza, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 31/07/1993 nr. 13, che avverso la presente deliberazione sono ammessi:

·          opposizione alla Giunta Comunale, durante il periodo di pubblicazione, ai sensi dell’art. 97 co 9 del D.P.G.R.  27/02/1995 nr. 4/L;

·          ricorso straordinario entro 120 giorni,  ai sensi dell’art. 8 del D.P.R. 24/11/1971, nr. 1199;

·          ricorso giurisdizionale al T.a.r. entro 60 giorni ai sensi dell’art. 2 lett. B) della Legge 06/12/1971 nr. 1034.    

 

 

 

 

COMUNE DI SPORMINORE

Provincia di Trento

 

 

REGOLAMENTO I.C.I.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1
Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento disciplina l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili nel Comune di SPORMINORE. nell’ambito della potestà regolamentare prevista dagli artt. 52 e 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e da ogni altra disposizione normativa.

ART. 2
Determinazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta

Le aliquote e le detrazioni d’imposta sono approvate dal Consiglio Comunale con deliberazione adottata ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione per l’anno di riferimento. Fino ad adozione di provvedimento deliberativo di determinazione delle aliquote si applicano le disposizioni di legge, mentre per gli anni successivi alla deliberazione di individuazione delle aliquote si applicano le aliquote dell'ultimo provvedimento approvato.

 

ART. 3

Disposizioni particolari per la determinazione della base imponibile

 

Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio al primo gennaio dell’anno di imposizione, come stabilito nel comma 5 dell’art. 5 del D.Lgs. 504/92, nell'intento di ridurre l’insorgenza di contenzioso il Consiglio Comunale, fissa con apposito provvedimento da adottare almeno 60 giorni prima del versamento dell'ICI , ai sensi del comma 1, lettera g) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, i valori da utilizzare ai fini del potere di accertamento.

Allo scopo di determinare i valori di cui al comma precedente il Consiglio Comunale deve tenere in considerazione la destinazione urbanistica, gli indici di edificabilità, gli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione ed i prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

Detti valori hanno effetto per l’anno di imposta in corso alla data di adozione del provvedimento stesso e, qualora non si deliberi diversamente, valgono anche per gli anni successivi.

I valori di cui al comma 1 possono essere aggiornati periodicamente con deliberazione della Giunta Comunale sulla base del seguente criterio: dato di inflazione programmato.

Qualora il contribuente abbia dichiarato un valore elle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe  dall'applicazione  dei valori predeterminati, allo stesso non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta  versata.

Resta fermo che per i fabbricati  classificati nel gruppo "D" e privi di rendita catastale, interamente posseduti da impresa e distintamente contabilizzati, la base imponibile si calcola utilizzando i dati di contabilità.

L'eventuale attribuzione della rendita catastale ha decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo all'annotazione negli atti catastali.

 

 

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

 

ART.4

Aree fabbricabili utilizzate per attività silvo pastorale

Sono considerati  terreni agricoli e quindi esenti dall'imposta ai sensi della lettera h) dell'art. 7 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504 (terreni agricoli ricadenti in aree  montane o di collina delimitate ai sensi dell'art, 15 della Legge 984/77 e L.P. 15/93), le aree fabbricabili possedute e condotte da coltivatori diretti o imprenditori agricoli a titolo principale  se si verificano le seguenti condizioni:

 

1.      sui terreni persiste l'utilizzazione agro silvo pastorale mediante l'esercizio di attività dirette  alla coltivazione del fondo, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;

2.      il proprietario  deve essere coltivatore diretto o imprenditore agricolo a titolo principale iscritto  negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della Legge 9/1963, ex SCAU ora INPS  - Sezione Previdenza agricola   - con obbligo di assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

 

L'esenzione decade  con il cessare di una delle condizioni sopra richiamate.

Ai sensi dell'art. 58, comma 2 del D.Lgs 15.12.1997 n. 447, la disposizione di cui al punto 2  ha carattere interpretativo e pertanto  è valida anche per gli anni  precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

 

ART. 5

Estensione delle agevolazioni alle pertinenze dell'abitazione principale

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera d) del D.Lgs 446/97, le cantine, i box, i posti macchina coperti e scoperti ecc. che costituiscono pertinenza dell'abitazione principale  usufruiscono dell'aliquota prevista dalla stessa. Alle pertinenze si applica la detrazione solo per la quota eventualmente non già assorbita dall'abitazione principale.

A tal fine sono considerate pertinenze le unità immobiliari quali ad esempio garages,  soffitte, box, posti auto, cantine, magazzini o locali di deposito  classificate o classificabili in  categorie catastali C/2, C/6, C/7, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole  a esercizio dell'abitazione principale ,  purché non locate. Nel caso in cui  all'abitazione principale siano asservite più pertinenze, il beneficio, del presente articolo, è esteso ad un'unica unità immobiliare di pertinenza per tipologia catastale. (es. A/2+C/2+C/7)

Resta altresì fermo  che l'abitazione principale e le sue pertinenze continuano  ad essere unità immobiliari  distinte e separate ad ogni altro effetto stabilito nel D.Lgs 30.12.1992 n. 504, ivi compresa la determinazione per ciascuna di esse del proprio valore secondo i criteri  previsti  nello stesso decreto legislativo.

 

ART. 6
Assimilazioni ad abitazione principale

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 446/97, le abitazioni concesse in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari, parenti e affini in linea retta entro il I° grado, (genitori o figli)sono equiparate alle abitazioni principali purché il parente  vi dimori abitualmente  e ciò sia comprovato da residenza anagrafica. A queste abitazioni è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Ai sensi dell’art. 3, comma 56, della L. 662/96, sono considerate abitazioni principali le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. A tali abitazioni  è applicata l'aliquota prevista per le abitazioni principali e la detrazione prevista per le stesse.

Nei casi di cui ai precedenti commi si applicano le disposizioni di cui all’art. 5.

 

ART. 7
Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

Ai sensi del comma 1, lettera h) dell'art. 59 del D.Lgs. 446/97, si dispone che le caratteristiche di inagibilità o inabitabilità del fabbricato oggetto di imposta ai fini della fruizione della riduzione di cui al comma 1, dell'art. 8 del D.Lgs. 504/92, come sostituito dall'art. 3, comma 55 della Legge 662/96, in base alle vigenti norme edilizie del Comune sono identificate come di seguito.

L’inagibilità o inabitabilità deve consistere nel degrado fisico sopravvenuto, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Ai sensi dell’art. 59, comma 1, lettera h) l'inagibilità o inabitabilità degli immobili può essere dichiarata se viene accertata la concomitanza delle seguenti condizioni:

1.        gravi lesioni statiche delle strutture verticali (pilastri o murature perimetrali) e/o orizzontali (solai) ovvero delle scale o del tetto, con pericolo potenziale di crollo dell’edificio o di parte di esso anche per cause esterne concomitanti;

2.        gravi carenze igienico sanitarie. Tale requisito non ricorre se per l’eliminazione delle carenze igienico sanitarie comunque rilevabili è sufficiente un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria così come definito dalla normativa vigente in materia urbanistico – edilizia (art. 77 della L.P. 22/91).

L’inagibilità o inabitabilità può essere accertata:

a.        mediante perizia tecnica da parte dell’ufficio tecnico comunale, o di tecnici incaricati dall'amministrazione, con spese a carico del proprietario;

b.       da parte del contribuente mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi dal D.P.R. 28.12.2000 N. 445, nella quale si dichiara:

·         che l’immobile è inagibile o inabitabile;

·         che l’immobile non è di fatto utilizzato.

La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva di cui sopra.

In ogni caso il richiedente deve comunicare al Comune, con i termini e le modalità di cui all’art. 8 la cessata situazione di inagibilità o inabitabilità.

Il Comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente.

Le condizioni di inagibilità o inabitabilità di cui al presente articolo cessano comunque dalla data dell’inizio dei lavori di risanamento edilizio.

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

ART. 8
Denunce e comunicazioni

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1, del D.Lgs. 446/97 ed allo scopo di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti si dispone, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, la soppressione dell’obbligo di presentazione della dichiarazione di variazione I.C.I..

Il contribuente è però obbligato a comunicare al Comune ogni acquisto, cessazione o modificazione della soggettività passiva con la sola indicazione dell’unità immobiliare interessata alla variazione, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui la variazione (compravendita, successione, donazione, ecc.) è avvenuta.

Se tale comunicazione è sottoscritta da tutte le parti del rapporto vale come dichiarazione sia di acquisizione sia di cessazione della soggettività passiva.

La comunicazione può essere congiunta per tutti i contitolari dell’immobile.

La comunicazione deve essere effettuata sulla base di appositi modelli predisposti dal Comune e dallo stesso messi a disposizione dei contribuenti. La comunicazione può essere consegnata direttamente presso il Comune e alla parte verrà rilasciata ricevuta dell'avvenuta presentazione, oppure inviata in busta chiusa al Comune tramite il servizio postale, con raccomandata semplice, in tal caso farà fede la data apposta dall'ufficio postale accettante.

Si considera comunque a tutti gli effetti comunicazione la dichiarazione di variazione I.C.I. presentata in base al modello ministeriale di cui all’art. 10, comma 4, del D.Lgs. 504/92.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 4, del D.Lgs. 446/97 l’omissione della comunicazione è punita con una sanzione pari 200.000 (103 EURO) per ciascuna unità immobiliare.

L'istituto del ravvedimento operoso di cui all'art. 13, comma 5, del D. Lgs. n. 472 del 18/12/1997, si applica anche alla comunicazione.

ART. 9
Modalità di versamento

L’imposta è di norma versata autonomamente da ogni soggetto passivo.

Ai sensi degli artt. 52 e 59, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 446/97, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare, nudo proprietario o titolare di un diritto reale di godimento anche per conto degli altri purché l'imposta sia stata completamente assolta per l’anno di riferimento, sia individuato da parte del soggetto passivo, anche su richiesta del Comune, l’immobile a cui i versamenti si riferiscono e siano precisati i nominativi dei soggetti passivi. In tal caso i diritti di regresso del soggetto che ha versato rimangono impregiudicati nei confronti dei soggetti passivi.

L'imposta complessivamente dovuta al Comune deve essere versata in un'unica soluzione  dal 1 al 20 dicembre. Resta salva la facoltà di effettuare il versamento anche in due rate  rispettivamente scadenti il 30 giugno e il 20 dicembre, ovvero in unica soluzione  entro il 30 giugno.

Ai sensi dell’art. 17, comma 88, della L. 127/97 i versamenti d’imposta non devono essere eseguiti quando l’importo annuo complessivo risulta inferiore o uguale a Lire 20.000 (EURO 10,33). Tale disposto si applica fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui all’art. 16 della L. 146/98.

per la determinazione dei mesi di possesso  si computa per intero  il mese quando il possesso si è protratto per almeno 15 giorni. 

ART. 10
Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera o) del D.Lgs. 446/97:

a.        i termini di pagamento dell’imposta da parte degli eredi sono differiti di 6 mesi nel caso di decesso del soggetto passivo d’imposta.

Quindi i termini scadono:

·         entro il 20 dicembre dell’anno d’imposta qualora il decesso sia avvenuto nel primo semestre dell’anno di imposizione;

·         entro il 30 giugno dell’anno successivo qualora il decesso sia avvenuto nel secondo semestre dell’anno di imposizione;

a.        La Giunta Comunale, può stabilire il differimento del pagamento di una rata (o dell'unica soluzione di pagamento) I.C.I. in scadenza nel caso di calamità naturali di grave entità.

ART. 11
Accertamenti

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 1 e comma 3, del D.Lgs. 446/97, per le annualità d’imposta 1993 e successive sono eliminate le operazioni di controllo formale sulla base dei dati ed elementi dichiarati. Restano salvi gli effetti degli avvisi di liquidazione già emessi ed è comunque esclusa la restituzione di quanto pagato.

Per i fabbricati non iscritti in catasto, nonché per i fabbricati per i quali sono intervenute variazioni permanenti, anche se dovute ad accorpamento di più unità immobiliari, il cui valore è determinato con riferimento alla rendita di fabbricati similari già iscritti in catasto, il Comune provvede, sulla base della rendita attribuita, al recupero dell'imposta dovuta.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 3, del D.Lgs. 446/97, il termine per la notifica dell’avviso di accertamento per omesso, parziale o tardivo versamento è fissato al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce l’imposizione. L’avviso di accertamento può essere notificato anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera m) del D.Lgs. 446/97 si applica, in quanto compatibile, l’istituto dell’accertamento con adesione previsto dal D.Lgs. 218/97. L’accertamento può essere quindi definito con adesione del contribuente sulla base dei criteri stabiliti dal regolamento comunale.

ART. 12
Attività di controllo

La Giunta Comunale, perseguendo obiettivi di equità fiscale, con propria deliberazione, ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 2, del D.Lgs. 446/97, può fissare ogni anno gli indirizzi per le azioni di controllo, sulla base della potenzialità della struttura organizzativa di cui il Comune dispone (ufficio tributi, ufficio tecnico, ecc.) ed individuare indicatori di evasione/elusione per le diverse tipologie di immobili anche tramite l’indicazione di gruppi o categorie di contribuenti o di basi imponibili.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera l), punto 5, del D.Lgs. 446/97, il Funzionario responsabile del tributo cura il potenziamento dell’attività di controllo mediante collegamenti con i sistemi informativi che possono essere utili per la lotta all’evasione proponendo alla Giunta Comunale, al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma precedente, tutte le possibili azioni da intraprendere.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 446/97, una percentuale non inferiore al 10% delle somme derivanti dall’attività di controllo rilevate sulla base delle risultanze dell’Ufficio tributario è destinata al potenziamento dell’Ufficio stesso. Le risorse di cui sopra sono utilizzate per le seguenti attività:

·         sviluppo e potenziamento delle dotazioni informatiche e dei supporti tecnologici;

·         perfezionamento dell’attività di accertamento mediante collegamenti con archivi informatici, interni ed esterni all’Ente, ed eventuali azioni di controllo sul territorio, anche avvalendosi di collaborazioni esterne.

·         Attribuzione di compensi incentivanti al personale addetto all'ufficio tributi in corrispondenza della realizzazione di particolari programmi, progetti obiettivo o comunque risultati notevolmente superiori ai programmi affidati.

 

 

 

 

 

 

ART. 13
Rimborsi

Il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 3 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di procedimento contenzioso si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui è intervenuta decisione definitiva. Sull’istanza di rimborso, il Comune procede entro 180 giorni dalla data di presentazione al protocollo generale.

L’istanza di rimborso deve essere corredata da idonea documentazione atta a comprovare il diritto al rimborso. Sulle somme rimborsate spettano, dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, gli interessi di mora nella misura prevista dalle disposizioni di legge in vigore al momento del rimborso.

E’ comunque riconosciuto il diritto al rimborso anche oltre il citato termine triennale e fino a prescrizione decennale, nel caso in cui l’imposta sia erroneamente stata versata a questo Comune per immobili ubicati in Comune diverso a fronte di azioni di accertamento o di recupero da parte del comune soggetto attivo del tributo.

Il rimborso può essere effettuato, su richiesta del contribuente, a favore del Comune qualora il contribuente stesso risulti in regola con i pagamenti relativi agli immobili posseduti.

ART. 14
Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree.

Ai sensi dell'art. 59, comma 1, lettera f), del D.Lgs. 446/97, è possibile  richiedere ed ottenere il rimborso dell'imposta pagata per quelle aree che successivamente  ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili.

La dichiarazione di inedificabilità delle aree deve conseguire  da atti amministrativi adottati dal comune, quali le varianti agli strumenti urbanistici generali ed attuativi.

Il rimborso spetta per i 5 anni ad esclusione delle aree soggette a vincolo espropriativo per le quali il termine è decennale. Il termine è comprensivo dell'anno in cui la variante urbanistica viene adottata con deliberazione dall'organo competente.

La domanda di rimborso deve avvenire comunque entro il termine di 3 anni dalla data di approvazione definitiva dello strumento urbanistico da parte della Giunta Provinciale. Condizione indispensabile affinché si abbia diritto al rimborso di imposta è che:

a.        le aree non siano state oggetto di interventi edili o non siano interessate da concessioni e/o autorizzazioni edilizie non ancora decadute;

b.       non risultino in atto azioni, ricorsi o quant’altro avverso l’approvazione dello strumento urbanistico generale o delle relative varianti.

Il rimborso è attivato a specifica richiesta del soggetto passivo, con accettazione delle condizioni sopra richiamate, secondo le modalità e quant'altro previsto all'art. 13 del D.Lgs. 504/92.

Le somme dovute a titolo di rimborso sono maggiorate degli interessi nella misura legale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 15
Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.

ART. 16
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2002.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N D I C E

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Art. 2 – Determinazione delle aliquote e detrazioni d'imposta

Art. 3 – Disposizioni particolari  per la determinazione della base imponibile

TITOLO II

ESENZIONI ED AGEVOLAZIONI

Art. 4 – Aree fabbircabili utilizzate per attività silvo pastorali

Art. 5 – Estensione delle agevolazioni alle pertinenze delle abitazioni principali

Art. 6 – Assimilazioni ad abitazione principale

Art. 7 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

TITOLO III

DENUNCE, VERSAMENTI, ACCERTAMENTO, CONTROLLI E RIMBORSI

Art. 8 – Denunce e comunicazioni

Art.9  – Modalità di versamento

Art.10 – Differimento dei termini e versamenti rateali dell'imposta

Art.11 – Accertamenti

Art.12 – Attività di controllo

Art.13 – Rimborsi

Art.14 – Rimborso per dichiarata inedificabilità di aree

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art.15 – Norme di rinvio

Art.16 – Entrata in vigore